Dal CONFLITTO all'OPPORTUNITÀ
L'avvocato Marco Marinaro traccia i confini e le prospettive del dibattito sui temi della conciliazione in Italia
di Raffaella Venerando
Marco Marinaro Avvocato Cassazionista Professore a contratto SSPL Università di Napoli Federico II, SSPL Università di Salerno, Conciliatore e Arbitro Consob
www.studiolegalemarinaro.it
Avvocato, i temi da lei affrontati nelle due pubblicazioni sono più che mai attuali. Ma come nasce
l'idea di queste due raccolte?
Il percorso culturale avente quale obiettivo la promozione e la diffusione degli strumenti di A.D.R. (alternative dispute resolution) nasceva quasi inconsapevolmente sette anni fa, con la pubblicazione di un estratto della relazione introduttiva ad un convegno di rilievo internazionale svoltosi a Salerno avente ad oggetto la "Risoluzione stragiudiziale delle controversie e gestione d'impresa: nuove prospettive per la conciliazione e l'arbitrato in materia societaria".
Il notevole interesse suscitato sin dalla emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 che, oltre a riformare il cosiddetto processo societario, introduceva per la prima volta nell'ordinamento italiano la disciplina sostanzialmente organica della "conciliazione" seppure limitata alle liti derivanti dai rapporti societari, consentiva l'apertura di un approfondito e ampio dibattito sui temi della conciliazione in Italia. Fino a giungere alla nuova disciplina della mediazione iniziata con la Direttiva europea del 21 maggio 2008 n. 52 e completata dapprima con il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e poi, da ultimo, con il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180, che ha realizzato una disciplina organica e generale della mediazione.
Una novità legislativa che prevede con decorrenza dal 21 marzo 2011 anche l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in una molteplicità di materie (come ad es. i contratti assicurativi, bancari e finanziari, i patti di famiglia, gli affitti di azienda,
etc.) e che avvierà un percorso culturale del tutto nuovo.
Secondo lei, in virtù della sua ultradecennale esperienza in materia come formatore e conciliatore, quali sono le opportunità offerte alle parti dalla mediazione?
Nuove norme, nuovi schemi e nuove tecniche, ma soprattutto una rinnovata cultura per una soluzione pacifica delle controversie mediante l'utilizzazione degli ampi spazi di autonomia privata sovente occupati da una giurisdizione onnivora: questo il primo obiettivo della mediazione, che consente ai privati di riappropriarsi della gestione del rapporto, anche nella fase patologica dello stesso.
Si tratta del superamento di una logica aggiudicativa: mediare una controversia non significa trovare una soluzione a tutti i costi, né trovare una soluzione "intermedia" che mortifichi entrambe le parti, significa immaginare e perseguire soluzioni diversificate che potranno trasformare la lite stessa in una vera e propria occasione e mero presupposto per una soluzione che, superando le contrapposte posizioni, privilegi la realizzazione dei sottesi interessi.
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Quale componente in qualità di esperto della Commissione Giustizia di Confindustria‑Piccola Industria potrebbe illustrarci come si inseriscono le tematiche della mediazione e dell'arbitrato delle controversie nell'attività di impresa?
Sempre più frequentemente i temi della giustizia e delle sue croniche inefficienze sono al centro del dibattito nel mondo delle imprese. E ciò costituisce una conseguenza dell'ormai accertata e diretta incidenza del funzionamento della giustizia sull'economia. Dalle rilevazioni statistiche emerge infatti una preoccupante influenza, in particolare della lentezza del processo civile, sulla crescita del sistema economico.
La variabile "tempi" provoca un aumento dei costi e consistenti fenomeni di autoalimentazione della domanda di giustizia; la lentezza diviene causa ed effetto dell'inefficienza, costituendo un vero e proprio intralcio al corretto sviluppo della concorrenza nel mercato dei prodotti e provocando una perdita di efficienza dell'intero sistema economico.
La crescita economica, che costituisce un vero imperativo per il Paese, passa quindi anche per la soluzione dei problemi che attanagliano la giustizia civile da ormai troppo tempo. Ed infatti Confindustria nel documento "Italia 2015" formula una serie di proposte concrete perché si possa trasformare la giustizia civile rendendola efficiente. Tra queste proposte accanto a quelle di tipo organizzativo e non puramente "processuali", si segnala quella in base alla quale si ritiene necessario promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione di controversie (mediazione, conciliazione, arbitrato).
Questa proposta si colloca evidentemente su un piano principalmente culturale in quanto vi è la consapevolezza della necessità di incidere prioritariamente su quel piano, prima ancora di formulare proposte legislative rispetto all'attuale ordinamento.
L'accesso alla giustizia deve prevedere la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace ed efficiente (e quindi con tempi processuali "ragionevoli"), ma non può costituire l'unico strumento per la soluzione delle liti. Nel solco tracciato dalla cultura di matrice anglosassone degli A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) occorre riscoprire gli ampi spazi dell'autonomia privata nei quali in via stragiudiziale è possibile comporre in maniera rapida, economica ed efficace le controversie nella materia civile e commerciale. Per le imprese la gestione dei conflitti al di fuori del processo consente di non tralasciare le numerose problematiche che quotidianamente l'azienda (dalla piccola alla media, sino alla grande impresa) deve gestire nei rapporti con i diversi stakeholders all'interno e all'esterno della stessa. La conciliazione, l'arbitrato e tutte le diverse e molteplici forme di A.D.R. costituiscono, sempre più, temi di particolare interesse per l'imprenditore che potrà assumere consapevolezza che da ogni conflitto può nascere una nuova opportunità per l'azienda.
Quali le figure professionali interessate dalla mediazione? Qual è il ruolo degli avvocati?
In base alla nuova disciplina si potrà accedere all'attività di mediatore soltanto attraverso una formazione specifica (della durata di 50 ore e con un aggiornamento con cadenza biennale di almeno 18 ore) e potranno formarsi quali mediatori coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria ovvero, in alternativa, dell'iscrizione a un ordine o collegio professionale. Si apre dunque ad altre categorie professionali, diverse da quelle originariamente indicate (giuridiche ed economiche) consentendo quindi l'accesso anche ad ingegneri, architetti, geometri, ma anche ad agronomi, medici, etc.. Nuovi metodi dunque e nuove professionalità che consentiranno di rivalutare le logiche del conflitto e le strategie finalizzate al suo superamento. Gli avvocati pur non avendo dunque un ruolo esclusivo avranno una funzione determinante, in quanto è previsto l'obbligo per l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, di informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e delle connesse agevolazioni fiscali. Dunque, la diffusione della mediazione richiede una partecipazione convinta e consapevole proprio dell'avvocatura che costituisce il vero filtro per l'accesso a nuovi strumenti di composizione stragiudiziale delle liti. |