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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2011
 
NORME E FINANZA - Home Page
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Nella GIUSTIZIA TRIBUTARIA qualcosa si muove: il caso del lease back

Al via il progetto "CONTROESODO"


Al via il progetto "CONTROESODO"


Primi passi per il programma che, attraverso quattro disegni di legge, vuole contribuire allo sviluppo del Paese valorizzando le esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Ue che hanno risieduto in Italia, per almeno 24 mesi continuativi, e che, a seguito di studio o lavoro all'estero, decidono di rientrare

Sono sempre esclusi i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa

Alessandro Sacrestano
Progetto Arcadia Srl alessandro.sacrestano@progettoarcadia.com

Si prospettano nuove opportunità per chi intraprende un'attività
lavorativa (anche autonoma) o imprenditoriale in Italia, dopo avere lavorato o studiato all'estero. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2011, n. 9, della legge n. 238/2010 "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia" sono entrate in vigore le disposizioni che hanno definito le basi del relativo regime fiscale agevolato.
È il primo intervento di un complesso di azioni che fanno parte di un programma più ampio, costituito da altri quattro disegni di legge in corso di approvazione, denominato progetto "Controesodo", la cui finalità principale è porre rimedio all'impoverimento culturale dell'Italia.
Con la legge in commento si vuole, in particolare, contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto in Italia, per almeno ventiquattro mesi continuativi, e che, a seguito di studio o lavoro all'estero, decidono di ritornare. Gli incentivi fiscali previsti dalla nuova norma spetteranno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013; pertanto, i periodi interessati saranno il 2011, 2012 e 2013. Avranno diritto agli aiuti i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009 (data di presentazione del disegno di legge alla Camera), erano in possesso dei requisiti specificamente richiesti dalla legge.
In particolare, i potenziali beneficiari degli aiuti, oltre ad essere nati dopo il 1° gennaio 1969 ed aver risieduto per almeno 24 mesi continuativi in Italia, devono rientrare in una delle seguenti categorie: essere in possesso di laurea e, sebbene residenti nel loro paese d'origine, devono avere svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o un'attività di impresa all'estero (ossia fuori dal proprio paese o dell'Italia) negli ultimi 24 mesi o più, e devono essere assunti o avviare un'attività di impresa o lavoro autonomo in Italia e ivi trasferire il proprio domicilio, nonché residenza, entro tre mesi dall'assunzione o avvio dell'attività; sebbene residenti nel loro paese d'origine, devono avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero (ossia fuori dal proprio paese o dell'Italia) negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione postlauream. Gli stessi devono essere assunti o avviare un'attività di impresa o lavoro autonomo in Italia e ivi trasferire il proprio domicilio, nonché residenza, entro tre mesi dall'assunzione o avvio dell'attività.
È da notare che gli aiuti sono sì concessi alle singole persone fisiche, ma avranno sicuramente effetti positivi indiretti per gli operatori economici nazionali interessati ad impiegare, nella propria attività, personale con esperienza e cultura internazionale. Inoltre, la norma si riferisce a tutti i cittadini europei. Pertanto, il richiedente non deve necessariamente essere un italiano; è, però, fondamentale avere avuto la residenza in Italia per almeno 24 mesi continuativi.
Sul piano operativo, l'incentivo consiste in una tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche rientranti nelle categorie beneficiarie. Tali redditi concorreranno, infatti, ai fini dell'Irpef solo per un valore pari al 20% nel caso di lavoratrici e al 30% per i lavoratori.
Per le categorie di reddito di impresa e di lavoro autonomo, si evidenzia che il beneficio non si estende all'Irap. É dubbio, invece, se l'incentivo possa rilevare anche ai fini dell'applicazione delle addizionali regionali e comunali che determinano, in via ordinaria, la loro base imponibile da quella calcolata ai fini Irpef.
Si tratta, infatti, di tributi a titolarità degli enti locali, i cui meccanismi di calcolo sono affidati alle regole nazionali di determinazione della base imponibile. Ciò lascerebbe propendere per l'applicazione del beneficio anche in tale ambito. É da escludere, inoltre, che il reddito agevolato possa essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da Comuni, Province e Regioni sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In ogni caso, anche per gli aspetti appena analizzati, potrebbe essere opportuno un chiarimento ministeriale.
Troverà, in ogni caso, applicazione la normativa de minimis. Pertanto, l'aiuto non potrà superare i 200.000 euro su un periodo di tre anni. Si ricorda che, ai sensi del regolamento comunitario n. 1998/2006 di disciplina del regime, al fine di verificare il rispetto di tale soglia, bisognerà anche considerare qualsiasi altro aiuto ottenuto allo stesso titolo dal medesimo soggetto beneficiario nell'ambito dello stesso arco temporale. La norma dispone, inoltre, l'incompatibilità dell'incentivo fiscale in commento con gli aiuti a favore del rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero (art. 17 del d.l. 185/2008) e con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del territorio nazionale (art. 1, commi da 271 a 279, legge n. 296/2006). Sono sempre esclusi i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Per cui, se si va a lavorare all'estero perché trasferiti su ordine dell'impresa o della pubblica amministrazione italiana da cui si dipende, il beneficio non spetta.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, inoltre, a seguito di loro specifica richiesta, il datore di lavoro dovrà computare il beneficio al fine del calcolo delle ritenute fiscali, in base alle modalità che saranno comunicate con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. I benefici fiscali sono soggetti a decadenza se il soggetto cui erano destinati trasferisce la propria residenza o il domicilio fuori dell'Italia prima che siano decorsi 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
Dunque, una volta utilizzato il regime di tassazione di favore, indipendentemente dal numero di anni per il quale lo stesso venga applicato, il beneficiario non deve ritrasferirsi all'estero prima del decorso di cinque anni dalla prima fruizione. In aggiunta alle facilitazioni fiscali, chi è interessato al rientro in Italia, avrà la possibilità di avvalersi per la predisposizione delle relative pratiche degli uffici consolari all'estero, anche d'intesa con Italia Lavoro spa. Sarà altresì garantita l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero.
Le regioni potranno, inoltre, prevedere quote di riserva sull'assegnazione in godimento o locazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica per uso abitativo per un periodo non inferiore a 24 mesi. Infine, il Governo dovrà promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori per riconoscere ai medesimi il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
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