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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DicEMBRE 2011
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Maggiori tutele per chi fa IMPRESA

VIGNALI: «I nostri imprenditori piÙ FORTI della crisi»

TRIPOLI: «Si va verso un rapporto più equilibrato tra la PA e le micro, piccole e medie imprese»



Maggiori tutele per chi fa IMPRESA

È stato di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo Statuto che riconosce e incentiva il ruolo delle Pmi e degli imprenditori anche attraverso lo snellimento dell'iter burocratico propedeutico all'avvio di nuove intraprese




Fare impresa essendo maggiormente tutelati. A prometterlo è il nuovo Statuto delle imprese, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Viste le premesse, vale la pena di approfondire quali siano i capisaldi della legge 180/2011 con cui lo Statuto è stato organizzato. Va innanzitutto evidenziato come la norma sia figlia di un atto di recepimento dell'invito rivolto al nostro Paese dall'Unione Europea attraverso lo Small business act, fungendo, da ora in poi, come norma di indirizzo per ogni legislazione e regolamentazioni successive, nazionali, regionali e locali.
Le disposizioni impattano su tutte le micro, piccole e medie imprese del territorio ma, ovviamente, indicazioni e procedure varranno, in linea di massima, anche per i soggetti di grandi dimensioni. Nell'articolo 1, in particolare, si legge che la finalità dello Statuto è quella di riconoscere e incentivare il ruolo delle imprese e degli imprenditori anche attraverso lo snellimento dell'iter burocratico propedeutico all'avvio di nuove imprese.
Fondamentale, poi, è anche la volontà di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito internazionale. Assai singolare nel raggiungimento dei predetti obiettivi è l'esplicito riferimento alle associazioni rappresentative (Confindustria da esempio).
L'articolo 3 stabilisce che ogni impresa sia libera di aderire a una o più associazioni che, nel loro complesso, debbono contribuire al suo sviluppo armonizzato. Le associazioni rappresentative, ad esempio, si impegnano ad adeguare i propri statuti allo scopo di prevedere espressamente il proprio contributo contro le attività criminose ed estorsive. Nell'articolo 6 sono dettate delle specifiche indicazioni atte a vincolare lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a una valutazione di natura preventiva rispetto all'emanazione dell'impatto sulle imprese delle loro iniziative legislative, regolamentari e amministrative.
L'obiettivo è quello di scongiurare l'adozione di atti legislativi di diversa natura che andrebbero a danneggiare e a disincentivare l'operato e la nascita di nuove imprese. Lo Statuto, poi, si sofferma sulla semplificazione degli obblighi conoscitivi posti a carico di cittadini e imprese. Viene così previsto che i regolamenti ministeriali o interministe riali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Va, inoltre, accolto con particolare entusiasmo il disposto del successivo articolo 9 dello Statuto, recante la disciplina dei rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni. La norma dispone che le amministrazioni pubbliche debbano impegnarsi a uniformare i rapporti con le imprese secondo principi di trasparenza, buona fede ed effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi, svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale.
Per agevolare tale obiettivo, è previsto che le amministrazioni abbiano accesso diretto al Registro delle imprese, così da ricavare direttamente dallo stesso tutte le informazioni riguardanti l'impresa. In tale contesto, è stato riformulato anche l'articolo 2630 del Codice civile, stabilendo che l'omessa trasmissione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro da parte delle imprese sia sanzionato con un'ammenda (ridotta) compresa fra i 103 e i 1.032 euro, ridotta a un terzo in ipotesi di sanatoria eseguita entro 30 giorni e aumentata di un terzo se l'omissione riguarda i bilanci. Da sottolineare anche il disposto dell'articolo 10, con cui ci si impegna al recepimento della direttiva europea n. 2011/77 concernente il contrasto ai pagamenti tardivi nell'ambito delle transazioni commerciali e, in tale contesto, a realizzare l'input comunitario di limitare entro il tempo massimo di sessanta giorni i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.
Di tutto rilievo, infine, è quanto previsto dall'articolo 16 a proposito di competitività e produttività delle imprese e delle reti di imprese. Viene definito il ruolo che lo Stato assume al fine di creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del Made in Italy. A tal riguardo, è anche garantito che alle micro, piccole e medie imprese (ma con esse anche le Reti che le accomunano) siano destinati il 60% per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25% è destinato alle micro e piccole imprese. Anche per la verifica dell'attuazione dei principi richiamati è istituito, presso il ministero dello Sviluppo Economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese (Il Mister Pmi italiano è Giuseppe Tripoli, vedi intervista pag.17).

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