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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DicEMBRE 2011
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Negoziazioni paritetiche e mediazione delle controversie

Un rapporto virtuoso nella prospettiva europea per la composizione stragiudiziale delle liti civili e commerciali

Marco Marinaro Avvocato
Avvocato Cassazionista
Professore a contratto SSPL Univ. Napoli Federico II, SSPL Univ. Salerno Seconda Univ. Napoli e Univ. Molise Conciliatore e Arbitro della Camera Consob
www.studiolegalemarinaro.it

Un particolare rilievo nel panorama italiano degli strumenti di A.D.R. e cioè dei procedimenti stragiudiziali utili alle parti per la composizione negoziale delle controversie civili e commerciali è stato assunto negli ultimi anni dalle "negoziazioni paritetiche".
E invero il Parlamento Europeo con la Risoluzione votata il 25 ottobre 2011 (risoluzione sui metodi alternativi delle controversie in materia civile e commerciale A7‑0343/2011 Rapporteur: Diana Wallis) nel riconoscere il ruolo delle negoziazioni paritetiche ha richiamato «l'attenzione sulla conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e associazioni di consumatori».
Si tratta di un importante riconoscimento per le negoziazioni paritetiche italiane quale best practice di rilievo europeo che appare tanto più significativa nella prospettiva della ormai imminente adozione della nuova Direttiva in tema di A.D.R.. Secondo i dati di Consumers' Forum, mediante le negoziazioni paritetiche sono stati trattati nel 2010 ben 21.506 casi di controversie di consumo; il tasso di successo delle procedure è davvero elevato (95% nel settore telecomunicazioni, 91% servizi postali, 70% nel settore dei trasporti), in tempi medi di circa 65 giorni il consumatore risolve con successo una controversia del valore economico in media di 400 euro nel settore energia e telefonia fissa, 800 per la telefonia mobile. La storia della conciliazione paritetica nasce in Italia nel 1991 in relazione a controversie telefoniche tra i consumatori e il gestore monopolista (SIP).
Il procedimento viene definito attraverso protocolli d'intesa tra le associazioni dei consumatori e le aziende, mediante i quali si mira a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia. Le commissioni conciliative composte pariteticamente da rappresentanti delle due parti pervengono ad una possibile composizione negoziale che viene sottoposta all'accettazione del consumatore.

L'imparzialità della trattativa viene garantita dalla pariteticità delle rappresentanze ove alla forza contrattuale dell'azienda si contrappone quella delle associazioni consumeristiche che vengono attivate gratuitamente dai consumatori. La crescita esponenziale negli ultimi anni dello strumento paritetico è dovuto da un lato alla obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni e dall'altro ai noti crack finanziari che hanno condotto all'apertura di numerosi tavoli conciliativi. Appare interessante rilevare come rispetto alla mediazione questo particolare metodo di composizione negoziale si distingua per l'assenza di un mediatore/conciliatore, cioè di un terzo imparziale che possa interagire con le parti per aiutarle a definire amichevolmente la lite insorta.
Ciò nonostante le negoziazioni paritetiche hanno assunto un ruolo centrale nel contesto degli A.D.R. in Italia, in quanto l'imparzialità viene garantita dall'equilibrio instaurato dal paritetico rapporto tra le parti in gioco. In questo percorso conciliativo, che ha sostanzialmente natura "valutativa" in quanto la commissione formula una proposta al consumatore, quest'ultimo è chiamato soltanto a valutarne la satisfattività ai fini del possibile accoglimento. L'altissima percentuale di successo di tali procedimenti segna in tal senso un risultato di sicuro rilievo e che costituisce garanzia di una correttezza procedimentale idonea alla costituzione di un vero e proprio modello operativo da consolidare nel panorama europeo degli strumenti di A.D.R..
Occorre tuttavia rilevare che l'adozione di un sistema esteso di mediazione obbligatoria preventiva avrebbe potuto condurre ad un esautoramento delle negoziazioni paritetiche. Di fatto si pensi al consumatore in una lite in materia bancaria, essendo obbligato a tentare la mediazione secondo lo schema normativo predisposto dal legislatore con il D.Lgs. 28/2010, non avrebbe avuto dubbi nel seguire détto percorso in quanto soltanto all'esito negativo del medesimo avrebbe poi avuto accesso alla tutela giudiziale.


Per cui pur sussistendo l'alternativa di un ricorso ad una negoziazione paritetica fondata su un apposito protocollo d'intesa, il consumatore avrebbe preferito per evitare dubbi, riducendo i tempi (in caso di esito negativo del percorso conciliativo) rivolgersi ad un organismo di mediazione secondo lo schema del D.Lgs. 28/2010. Ma anche nella mediazione facoltativa il consumatore, pur considerando la gratuità della negoziazione paritetica, avrebbe anche valutato i benefici fiscali e le tutele predisposte dal D.Lgs. 28/2010 che avrebbero condotto per lo più ad una scelta in favore della mediazione, anche in questo caso sostanzialmente soffocando la negoziazione paritetica, la sua storia e le sue potenzialità. A tal fine il legislatore, proprio nel D.Lgs. 28/2010 ha chiarito che «il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alla controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi" (art. 2, comma 2)».
E poi nella Relazione illustrativa «la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso ad istituti già ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alle composizioni delle controversie su base paritetica».
Tuttavia, la norma tecnica che ha consentito, anche dopo l'entrata in vigore il 20 marzo 2010 della mediazione civile e commerciale, alle negoziazioni paritetiche di costituire una valida e interessante alternativa alla mediazione è contenuta nel decreto ministeriale attuativo ove è stato previsto che i regolamenti degli organismi di mediazione possono prevedere di «utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia» (art. 7, comma 2, lett. c, D.M. 180/2010). Tale disposizione acquista perciò un notevole rilievo per il ruolo che potranno assumere anche nel rinnovato contesto normativo le negoziazioni paritetiche che hanno dato prova di svolgere un ruolo di rilievo tra i metodi di A.D.R.. Infatti, le parti che si troveranno a risolvere una controversia in sede paritetica, in virtù degli accordi con gli organismi di mediazione, potranno accedere alla tutela dell'accordo (con la possibilità di omologarlo secondo quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 28/2010) e, in caso di mancato accordo per una lite ove è previsto l'obbligo di mediazione preventiva, potranno ritenere esperita la condizione di procedibilità per poter procedere giudizialmente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010).

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