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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2009
diritto e impresa - Home Page
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Il partenariato pubblico-privato all’attenzione del legislatore

Prevenzione e obblighi
in tema di sicurezza sul lavoro


Il partenariato pubblico-privato all’attenzione del legislatore

Recenti sviluppi normativi e pratici nell’istituto della finanza di progetto

Luigi D’Angiolella
Avvocato
studiodangiolella@tin.it


La diverse forme di partenariato pubblico-privato sono state recentemente oggetto di importanti novità in ambito nazionale.
Si è avuto modo di affrontare più volte il tema in questa rubrica poiché la questione è di particolare interesse anche per l’uso sempre maggiore di tale strumento in Campania. Sono sempre di più i progetti in tal senso, ove la finanza privata supplisce all’endemica mancanza di risorse pubbliche. Seguendo gli indirizzi del Libro Verde della Commissione Europea del 2004, con l’ultimo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, il d.lgs. 11 settembre 2008 n. 152, il legislatore nazionale ha introdotto il comma 15ter all’art. 3 del d.lgs. 163/2006 fornendo, per la prima volta, una nozione e un elenco esemplificativo delle diverse forme di partnership tra Amministrazione e imprese.
Nell’ambito di tali figure, il terzo correttivo ha completamente riscritto la disciplina del project financing, sostituendo l’art. 153 con una nuova disposizione di cui è anche mutata la rubrica da “Promotore” a “Finanza di progetto”. La nuova disciplina prevede che il ricorso ad interventi in tutto o in parte realizzabili con capitali privati può riguardare solo opere inserite nel programma triennale e nell’elenco annuale, in tal senso modificando l’art. 128 che nell’elenco annuale adesso prevede anche l’inserimento di opere per cui vi è solo uno studio di fattibilità (e non più, come prima, interventi con progetti preliminari approvati, ad eccezione dei lavori inferiori a un milione di euro e opere di manutenzione). Esistono oggi quattro differenti sequenze procedimentali nell’ambito della finanza di progetto.
1) La prima procedura è quella di cui all’art. 143 di affidamento della concessione di opera pubblica; l’Amministrazione indice una gara ponendo come base un progetto preliminare approvato; la gara si svolge con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di offerte che costituiscono variazioni al progetto preliminare e miglioramenti alle condizioni indicate dal bando come ulteriori parametri. L’offerta migliore è quella a cui sarà aggiudicata la concessione.
2) Nella seconda procedura vi è una prima selezione fondata su uno studio di fattibilità (e non più un progetto preliminare). La migliore offerta viene indicata come “promotore” e il suo progetto preliminare viene posto in approvazione; si apre quindi una seconda fase in cui si vuole individuare il concessionario che sarà il miglior offerente, cui però ha diritto di essere preferito il promotore adeguando la propria offerta a quella risultante economicamente più vantaggiosa. Tale procedura, dunque si caratterizza per la reintroduzione del cosiddetto diritto di prelazione, già eliminato dal d.lgs. 113/2007.
3) É poi prevista una procedura ad iniziativa del soggetto privato, disciplinata dai commi 16-18, che impone all’amministrazione di emanare un avviso con i criteri di valutazione delle proposte avanzate sotto il profilo dell’interesse pubblico; si ha l’individuazione della proposta valutata di pubblico interesse e quindi un successivo iter che può snodarsi in tre possibili percorsi: dialogo competitivo, concessione ex art. 143, procedura selettiva ai sensi del comma 15.
4) La quarta procedura, infine, consente l’iniziativa privata volta a dare avvio alla realizzazione di lavori in project financing ancorché non contemplati dagli strumenti di programmazione dell’Amministrazione, secondo le indicazioni dei commi 19-20.
Il nuovo e multiforme modello di partenariato pubblico-privato è certamente rispondente ai principi comunitari che ispirano l’attività economica nel libero mercato e tende a rafforzare la possibilità per la P.A. di ricorrere a capitali esterni per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche. Come si vede, va sempre più affermandosi una cultura di procedure concordate che permettono una modernizzazione dell’attività della P.A. attraverso l’azione positiva delle parti imprenditoriali più dinamiche del Paese.
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