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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2009
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Tarsu: nessuna distinzione
tra alberghi e civili abitazioni


Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Lecce
fa sperare in un’applicazione più equa della tassa in futuro



Alessandro Sacrestano
Progetto Arcadia srl
alessandro.sacrestano@progettoarcadia.com


Parte da Lecce la nuova offensiva contro l’applicazione indiscriminata della Tarsu agli alberghi. Il tutto per merito del coriaceo avvocato Maurizio Villani, che da anni si sta facendo promotore di una maggiore razionalizzazione dell’applicazione della tassa, coerente con le indicazioni del Legislatore nazionale. In particolare, con la recente sentenza della Commissione Tributaria di Lecce (sentenza n. 616/09/08), la giustizia tributaria salentina ha riconosciuto la necessità di applicare agli alberghi la Tarsu con le medesime tariffe praticabili per le civili abitazioni.
La vicenda affrontata dal collegio pugliese ricalca un copione solito. L’ufficio tributi comunale, infatti, notifica ad un albergatore della zona una cartella di pagamento per la Tarsu, applicando all’intero complesso alberghiero (stanze più ristorante) una tariffa diversa da quella che il medesimo Comune pratica per le civili abitazioni. Di qui il contenzioso del contribuente, teso a far disapplicare la delibera comunale che avallava tale comportamento. Le motivazioni addotte dall’albergatore sono chiare. L’articolo 65, 2° comma del D.Lgs. n. 507/93, infatti, prevede che la Tarsu debba essere corrisposta in base ad una tariffa - differenziata per ogni categoria omogenea di utenti - risultante dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
Il successivo articolo 68, primo comma, del decreto medesimo, poi, dispone che, per l’applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento, all’interno del quale disciplinare la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso art. 68 individua. Ebbene, stando alla classificazione operata dall’articolo 68, sono da considerarsi aree con una potenzialità produttiva di rifiuti da ritenersi omogenea, i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, il Legislatore sembra aver dato un indirizzo preciso ai Comuni nella formulazione dei tariffari: nessuna distinzione tra alberghi e civili abitazioni. L’Ente comunale, dal canto suo, aveva applicato una tariffa all’esercizio alberghiero notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni. In verità, è piuttosto frequente che i Comuni disattendano le indicazioni normative e che, nei regolamenti comunali Tarsu, dispongano di applicare agli esercizi alberghieri tariffe differenziate. La Cassazione, a dire il vero, con sentenza n. 5732/2007, ha dichiarato legittima tale distinzione, ritenendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un’abitazione.
Secondo la Commissione pugliese, comunque, non è in discussione che alcune aree di un albergo siano caratterizzate da una maggiore potenzialità nella produzione dei rifiuti (si pensi alle cucine e al ristorante). Lo stesso, però, non può dirsi delle camere che, a ben vedere, possono tranquillamente equipararsi, in termini di attitudine a produrre rifiuti, alle civili abitazioni. Dovrà essere, conclude la Commissione, cura del Comune procedere alla separata indicazione di tali aree, garantendo alle unità abitative degli alberghi la medesima tariffa delle abitazioni.
Le conclusioni dei giudici pugliesi fanno ben sperare per un’applicazione più equa della tassa in futuro. Meglio sarebbe, però, se le associazioni di categoria si facessero portatrici di un progetto che vincoli i Comuni alla stesura di regolamenti meno arbitrari e più coerenti con gli indirizzi dati dal Legislatore nazionale.
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