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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2009
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Il partenariato pubblico-privato all’attenzione del legislatore

Prevenzione e obblighi
in tema di sicurezza sul lavoro


Prevenzione e obblighi
in tema di sicurezza sul lavoro


Il datore di lavoro è responsabile anche in occasione di infortunio causato da terzi
in ambiente lavorativo esterno alla propria area produttiva

Ciascun datore di lavoro è obbligato per legge ad informarsi dei rischi derivanti dal luogo di lavoro e a comunicare le informazioni necessarie ai propri dipendenti


Massimo Ambron
Avvocato
massimo.ambron@libero.it

Ancora una importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 45 del 7 gennaio 2009 in tema di sicurezza sul lavoro e sugli obblighi che incombono sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c., articolo che così recita: «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Le responsabilità, che derivano dalla violazione di tale articolo, possono discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi. La questione in punto di diritto prospettata alla Suprema Corte riguarda il caso in cui il datore dovesse richiedere la prestazione di lavoro in ambiente esterno alla propria area produttiva. In tale contesto lavorativo il datore di lavoro non ha un diretto dominio sull’ambiente, in cui vengono ad operare una pluralità di soggetti dipendenti (e/o lavoratori autonomi) appartenenti a diverse aziende che tra di loro interagiscono per un risultato comune.
Il fatto.
Un autista di autobotte, dipendente di una Società di autotrasporti, subiva un grave infortunio sul lavoro, mentre effettuava il riempimento di olio combustibile con l’aiuto di lavoratori dipendenti di altre imprese. La dinamica in sintesi è la seguente: il lavoratore era salito sull’autobotte, munito di casco e utilizzando un’apposita scala di cui era provvisto il mezzo con relativa omologazione, per controllare il livello dell’olio, quando la manichetta che collegava l’oleodotto all’autobotte si staccava violentemente e lo colpiva al viso, provocandogli un danno permanente all’occhio. In primo grado il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento, accolta, però, dalla Corte di Appello di Torino che condannò la Società del lavoratore infortunato a corrispondere la somma di oltre 500mila euro a titolo di danno differenziale (biologico e morale). Secondo la Corte di Appello il datore di lavoro non aveva accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell’oleodotto, pur decise e attuate da terzi, potessero essere pericolose per il lavoratore, come poi lo furono sia pur per particolari condizioni (intasamento dell’oleodotto che causò pericolose fuoriuscite di gas). Tale situazione di pericolo derivava non solo dalla possibilità che il dipendente potesse cadere dall’alto, ma anche dalla sua vicinanza al tubo a pressione con cui veniva caricato l’olio combustibile. Certo il datore non poteva interferire nella scelta delle modalità tecniche decise da altri, ma avrebbe potuto vietare al suo dipendente di esporsi al rischio, evitando di salire sull’autobotte per controllare il livello dell’olio. La Suprema Corte concorda con le succitate tesi ed elabora il principio di diritto secondo cui «ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli art. 4 e 5 del D.P.R. 27.4.1955 n. 547, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato ai sensi dell’art. 2087 c.c. ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti».
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