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  Dicembre 2012

Articoli n° 01
GENNAIO - FEBBRAIO 2008
 


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Finanziaria 2008 Per il Sud interventi ridotti al lumicino

L'INTERVISTA La Finanziaria 2008 non giova alla competitivitÀ del Paese

L’INTERVENTO SocietÀ di capitali:
cambia la deduzione degli interessi passivio

di Marco Fiorentino

SocietÀ di capitali:
cambia la deduzione degli interessi passivi

Abolite Thin Cap e pro rata patrimoniale:
adesso conta l’andamento gestionale


Marco Fiorentino
Dottore Commercialista

La Finanziaria 2008 ha abolito le disposizioni sulla “Thin Capitalization” e sul pro-rata patrimoniale ed introdotto un nuovo criterio per la deducibilità degli interessi passivi delle società di capitali, che determina un collegamento tra risultati di gestione e importi deducibili.
Il metro gestionale scelto è il margine operativo lordo della gestione tipica, quale differenziale tra valore e costi della produzione al lordo degli ammortamenti e dei canoni di leasing strumentali (ROL FISCALE).
Gli interessi passivi sono quelli sostenuti per mutui, leasing; obbligazioni e similari; qualsiasi rapporto avente causa finanziaria; che residuano, dopo aver escluso da essi in via prioritaria la parte indeducibile in base a specifiche norme di legge, quali ad esempio: art. 110 commi 7 e 10 TUIR per i rapporti con paesi black list; art. 3 comma 15 Legge 549/1995 in materia di titoli obbligazionari.
Non sono rilevanti invece gli interessi passivi impliciti di natura commerciale e quelli imputati ad incremento del costo dei beni, sulla base dei principi contabili vigenti.
Tale “stock lordo” deve essere poi diminuito dell’ammontare degli interessi attivi realizzati nello stesso periodo di imposta, nonché, per i soggetti che operano con enti pubblici, di interessi attivi virtuali di natura commerciale calcolati, in base ai tassi di riferimento, sui crediti scaduti.
Lo “stock netto” così ottenuto sarà deducibile ai fini IRES per un importo corrispondente al 30% del ROL FISCALE.
L’eventuale eccedenza, al netto per i soli periodi d’imposta 2008 e 2009 di una franchigia, rispettivamente di euro 5.000 e di euro 10.000, rimarrà indeducibile nel periodo di riferimento, ma potrà essere riportata in avanti ed essere dedotta nei periodi successivi, senza limitazione di tempo, laddove i relativi ROL dovessero essere capienti.
Ugualmente riportabile in avanti (a partire solo dal 2010) sarà la quota di ROL FISCALE non utilizzata per la copertura degli interessi passivi dello stesso periodo di riferimento.
Le società in consolidato fiscale sono favorite perché potranno utilizzare per i loro conteggi non solo il ROL FISCALE proprio, ma anche quello non “sfruttato” da altra società consolidata. L’insieme del ROL FISCALE non sfruttato in un esercizio formerà inoltre un ROL di gruppo riportabile in avanti.
La disciplina lascia fuori le imprese individuali e le società di persone, nonché: le banche, le imprese di assicurazione e relative holding; le società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici; le società di progetto; le società costituite per gli interporti; le società controllate da enti pubblici operanti nel settore acqua, energia, smaltimento e depurazione.
Come commento finale, si può dire innanzitutto che le holding di partecipazione sono molto penalizzate dalla nuova disciplina.
Infatti, poiché i principali proventi di tali società sono i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni, che non fanno parte del valore della produzione, il loro ROL FISCALE solitamente tende ad essere pari a zero, con la conseguenza che saranno indeducibili tutti gli oneri sostenuti per il finanziamento degli investimenti.
L’unica via di fuga in questi casi pare essere quella dell’adesione al consolidato nazionale.
Inoltre, il nuovo sistema di deduzione dovrà indurre le società di capitale ad adottare più adeguati strumenti previsionali sotto il profilo finanziario, in grado di anticipare situazioni fiscalmente penalizzanti e porvi rimedio in tempi ragionevoli.
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