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  Dicembre 2012

Articoli n° 03
APRILE 2008
 


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Emergenza rifiuti
e regimi commissariali


Una sospensione dello Stato di diritto?


Luigi D’ANGIOLELLA
Avvocato
studiodangiolella@tin.it



La questione rifiuti - che tanta eco sta avendo in Campania - rappresenta certamente la cartina al tornasole del fenomeno della “dilatazione” delle gestioni commissariali, conseguenza questa dello stravolgimento della nozione di emergenza, che da strappo al tessuto ordinario dell’Ordinamento sembrerebbe ormai diventare rottura di un consolidato impianto statuale.
Lo strumento tecnico-giuridico che ha consentito tale metamorfosi - probabilmente contro le intenzioni stesse del legislatore - è la L. n. 225 del 1992, la quale, nel tentativo di graduare le diverse emergenze, limitando gli interventi derogatori più invasivi alle ipotesi più gravi (artt. 2 e 5), ha finito per incentivare una prassi abnorme che tende ad adottare regimi commissariali derogatori pur sostanzialmente in assenza dei presupposti di eccezionalità richiesti.
È il caso, appunto, della emergenza rifiuti, effetto di carenze e disfunzioni prodotte da cattiva amministrazione. Una emergenza “per colpa istituzionale”, protratta a tempo indeterminato, che sembrerebbe, dunque, non ascri-vibile legittimamente alla nozione di emergenza enucleata dal legislatore del 1992 e meglio definita dalla giurisprudenza della Consulta.
La ridda di provvedimenti denominati emergenziali, infatti, accresce i poteri straordinari del Commissario, esautorando le autonomie territoriali finanche del “nucleo essenziale” delle proprie attribuzioni, con una logica agnostica al circuito democratico del consenso - oltre che all’orientamento del Giudice delle leggi (sent. 127/1995).
Solo per rifarsi alla più recente normativa, si rammenta il D.L. 61/2007 (convertito con modificazioni con L. 87/2007) che autorizzerebbe il Commissario ad attivare siti da destinare a discarica «anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria» (art. 1), consentendogli di proseguire su iniziative già censurate da provvedimenti giurisdizionali (Trib. Salerno, sez. I civ., sent. 28.4.2007 su proced. n. 1189/2007 R.G.), in quanto adottate in collisione con norme costituzionali sul diritto alla salute e all’ambiente salubre, il rispetto delle quali resta espressamente prescritto dallo stesso art. 1.
In buona sostanza, sembrerebbe che la fisionomia abbastanza elaborata che la Corte costituzionale ha dato al potere straordinario sia stravolta da un esercizio distorto di questo. I limiti alla capacità derogatoria risultano costantemente violati, e, in nome dell’emergenza, molti diritti costituzionalmente garantiti menomati.
Non si vuole negare la possibilità di sacrificare diritti costituzionalmente garantiti in nome di altri più cogenti e del resto la stessa Corte ne ammette la eventualità (sent. 4/1977).
Il punto è che ciò può accadere solo considerando l’emergenza in sé valore di rilievo costituzionale, parametro in astratto idoneo a conformare il contenuto di altri diritti costituzionalmente garantiti sulla base di un reciproco condizionamento.
Rimane il rammarico, da giurista e da cittadino, di trovarsi a teorizzare, e spesso ad accettare, vere e proprie storture del sistema, in nome dell’emergenza, giustificazioni di cui speriamo non ci si debba pentire.
La violazione sistematica dei principi costituzionali “obbligata” dall’emergenza è, infatti, l’anticamera della crisi dell’Ordinamento.

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