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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DICEMBRE 2006
 


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Appalto di mano d’opera:
obblighi retributivi e contributivi

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Appalto di mano d’opera:
obblighi retributivi e contributivi

Gennaro STELLATO

Le Sezioni Unite della Cassazione scrivono la parola fine su un delicato problema

Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro, hanno affermato che nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1060 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonchè gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.
Trattasi di una sentenza recentissima, la n. 22910 del 26/10/06, che è andata a risolvere una questione che si trascinava da molto tempo, con rilevanti contrasti nell'ambito della Sezione Lavoro, una sentenza che è indubbiamente destinata ad avere una importanza notevolissima stante le innumerevoli vertenze esistenti.
In effetti, nel corso degli anni la giurisprudenza si è divisa: un indirizzo affermava che i lavoratori, se pure considerati a tutti gli effetti alle dipendenze di chi ne abbia utilizzato le prestazioni, possono comunque richiedere l'adempimento di alcuni obblighi, come il versamento dei contributi previdenziali, al datore di lavoro interposto.
In tal modo fra il committente ed il datore di lavoro interposto si andava a configurare una obbligazione solidale per il pagamento delle retribuzioni; in sostanza si affermava che l'essere per legge i lavoratori considerati a tutti gli effetti alle dipendenze di chi ha utilizzato le loro prestazioni non vale a liberare l'interposto o l'appaltatore dagli obblighi (anche in materia di assicurazioni sociali) nati dal rapporto di lavoro, perché essi rimangono sempre titolari di detto rapporto in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi in buona fede.
Un altro, diverso, indirizzo giurisprudenziale perveniva invece alla conclusione che gli obblighi retributivi per le prestazioni rese dal lavoratore fanno carico unicamente sul datore di lavoro che dette prestazioni ha utilizzato, sicché deve escludersi una concorrente responsabilità dell'appaltatore o dell'interposto.
Nell'ambito di tale indirizzo, sulla premessa della nullità del contratto del committente e appaltatore (per illegittimità dell'oggetto e della causa) e sulla base dell'instaurazione ex lege di un rapporto diretto fra lavoratori ed imprenditori che ne utilizzano le prestazioni si è messo in rilievo che la titolarità del rapporto lavorativo fa capo all'utilizzatore e che l'esclusività di tale titolarità non subisce limitazione alcuna per effetto dei principi dell'affidamento e dell'apparenza.
E sulla base di una interpretazione letterale delle legge si è quindi concluso che esclusivamente sull'appaltante o interponente, e non anche sull'appaltatore (o interposto), gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro senza che possa configurarsi una concorrente responsabilità di quest'ultimo.
Di fronte a questi due opposti indirizzi giurisprudenziali consacrati in varie sentenze della Suprema Corte, si è reso necessario un intervento delle Sezioni Unite che, sia pure in sede penale, hanno operato una scelta destinata ad incidere nei rapporti economici e sociali delle aziende, atteso che lo strumento dell'appalto di mano d'opera risulta sempre molto utilizzato.
In sostanza la Corte ha evidenziato che al fine di evitare ai danni del lavoratore un trattamento (sia sotto il versante economico che sotto quello normativo) ingiusto perché non corrispondente alle prestazioni rese e non parametrato sulla reale inserzione delle sue prestazioni nell'organizzazione produttiva dell'impresa, il legislatore si è attenuto al principio secondo cui il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da altro datore di lavoro (apparente) e prescindendosi da ogni indagine sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto.
Tale indirizzo andrebbe poi applicato anche all'interno del nuovo quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, con riferimento in particolare alla "somministrazione irregolare", ipotesi prevista dall'art. 27 comma 1 di detto decreto (secondo cui il lavoratore può «chiedere mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 cpc notificato anche al solo soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione»).
In sostanza, la Corte ha affermato che deve essere esclusa la configurabilità di due diversi rapporti di lavoro dovendosi considerare come parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa, nonché l'organizzazione produttiva nella quale di fatto è inserito il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto delle prestazioni di quest'ultimo con la conseguenza che chi utilizza dette prestazioni deve adempiere a tutte le obbligazioni nascenti a qualsiasi titolo dal rapporto di lavoro.
Con il predetto principio di diritto la Corte a Sezioni Unite sembra aver pronunciato la parola fine alla problematica esaminata.
Ovviamente, tenuto conto della rilevanza sul piano economico e delle sanzioni penali conseguenti, occorrerà procedere, per chi ha situazioni del genere pendenti, ad una valutazione complessiva ed approfondita per evitare gravi ed ulteriori danni.

Avvocato
g.stellato@studiolegalestellato.it

 

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