ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DICEMBRE 2006
 


LOBBYING - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

SarÀ realtÀ la tutela collettiva dei diritti dei consumatori?


Fabio FRANCESCHETTI

Riparte in Parlamento l’esame delle proposte per inserire nel nostro ordinamento la “Class Action”

Il modello statunitense si incentra su due aspetti: la possibilità di ricorrere a una azione collettiva a fini risarcitori e di ottenere i danni punitivi

Nuova Legislatura, nuovo tentativo.
La Commissione Giustizia della Camera ha avviato, agli inizi di novembre, l'esame dei cinque provvedimenti, di cui uno del Governo, presentati per introdurre nel nostro ordinamento l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.
Analogo tentativo era stato già fatto nella Legislatura precedente ma senza risultati; il testo approvato alla quasi unanimità dalla Camera dei deputati si fermò sulla soglia di Palazzo Madama e non se ne fece più nulla.
Attualmente, nell'ordinamento italiano non è prevista una tutela collettiva dei diritti dei consumatori che, mediante un'azione di gruppo, possa comportare, come nelle class actions americane, un diritto al risarcimento del danno subito in capo ai singoli appartenenti al gruppo. La particolarità del citato modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi. Negli Stati Uniti, un gruppo di cittadini può eleggersi a tutela di un interesse collettivo agendo in giudizio presso una Corte federale con una azione giudiziale di gruppo denominata class action.
Si tratta, in sostanza, di un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati.
Alla base di un intervento normativo volto a introdurre anche nel nostro ordinamento la cosiddetta "azione di gruppo" riparatoria e risarcitoria vi sono esigenze di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto. Esigenze di giustizia perché se un singolo consumatore cita in giudizio una grande azienda, rischia di essere schiacciato dalla difesa avversaria, mentre con l'azione collettiva il singolo consumatore si avvale della forza del gruppo al quale appartiene. Esigenze di economia processuale perchè con un solo giudizio il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi. Esigenze di certezza del diritto in quanto con un'unica decisione in luogo di molte, ancorché originate da uno stesso fatto illecito, si evita in radice la possibilità di pronunce diverse ed, inoltre, perchè un'unica decisione valida per tutte le parti interessate in costanza di illecito assunto con effetti plurioffensivi corrisponde maggiormente agli interessi sia dei consumatori e degli utenti, sia delle imprese coinvolte.
Analizzando in particolare il provvedimento governativo, esso prevede una sola azione giudiziale, quella "collettiva" intrapresa dalle associazioni di consumatori; il secondo giudizio, azionato dal singolo consumatore nei confronti del danneggiante sarà solo eventuale ed avverrà solo in quanto le citate parti non trovino un accordo sul quantum da risarcire nella seconda fase del procedimento, quella conciliativa, tenuto conto della sentenza di condanna ottenuta in prima battuta dall'ente esponenziale della categoria.
Le fasi del procedimento ipotizzate dal disegno di legge del Governo sono le seguenti: in primo luogo, le associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio chiedono al tribunale competente il risarcimento e la restituzione di somme dovute direttamente a singoli consumatori per atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale, comportamenti anticoncorrenziali e pratiche commerciali illecite.
Prima della eventuale sentenza di condanna le parti possono cercare una conciliazione per arrivare ad un accordo transattivo davanti al giudice. Se la transazione ha successo, una volta esecutivo il verbale di conciliazione o, in caso contrario, dopo la pubblicazione della sentenza di condanna - che stabilisce, se possibile, i criteri di liquidazione ovvero l'importo minimo da liquidare ai singoli utenti - si prefigurano due scenari anch'essi di natura conciliativa. Con il primo, le parti ricorrono alle camere di conciliazione presso il tribunale per promuovere la composizione amichevole delle azioni potenzialmente esercitabili dai singoli consumatori. La conciliazione si conclude con un verbale che riproduce i modi, i termini e l'entità del risarcimento; alla sottoscrizione del verbale ad opera delle parti consegue l'improcedibilità delle singole azioni risarcitorie eventualmente avviate prima dello spirare del termine stabilito per l'esecuzione della prestazione. Un secondo scenario prevede, in alternativa e per le stesse finalità, il ricorso delle parti agli organismi di conciliazione costituiti per le controversie societarie.
In caso di fallimento dei tentativi di conciliazione, si prevede, a fini di tutela del singolo consumatore o utente, una seconda fase giudiziale, "di accertamento", stavolta riservata non all'associazione ma al singolo consumatore danneggiato; questi potrà, infatti, instaurare un giudizio avente ad oggetto, in contraddittorio, il mero accertamento dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna derivante dalla class action nonché la precisa determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni genericamente riconosciuto dalla stessa sentenza. L'individuazione del quantum da liquidare sarà favorito dalla eventuale sentenza di condanna che abbia già definito i criteri di risarcimento. La sentenza di accertamento costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Alla sentenza di condanna ed all'accertamento della qualità di creditore, consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore.

Direttore NOMOS
fabio.franceschetti@nomoscsp.it

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Dicembre - 2.320 Mb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it