Gli effetti di Industria 2015 sulla Finanziaria 2007
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Gli effetti di Industria 2015 sulla Finanziaria 2007
Antonio SQUILLANTE e Giuseppe BONINO
Riordino degli incentivi per il rilancio
della competitività industriale
Dall’impostazione complessiva
della policy
della disposizione traspare il rischio di un processo d’accentramento
in capo
al Governo
Il punto di partenza per valutare i provvedimenti relativi alle politiche industriali, di ricerca e innovazione contenuti nella bozza di Legge Finanziaria per il 2007, è il Disegno di Legge "Interventi per l'innovazione industriale" approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006.
Le fondamenta del DDL poggiano sul progetto "Industria 2015" con il quale vengono tracciate le linee guida per il riordino degli incentivi finalizzati al rilancio della competitività industriale in Italia. Il DDL, attualmente sottoposto alle valutazioni della Conferenza Stato Regioni, intende affiancare al tradizionale sistema automatico di sostegno alle imprese (cuneo fiscale, credito d'imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo, etc.) un secondo pilastro, fondato sulla individuazione di linee strategiche per la competitività e lo sviluppo e sul sostegno selettivo ai progetti di innovazione industriale.
I nuovi strumenti introdotti dal DDL sono rappresentati da due Fondi - Fondo per la Competitività e lo Sviluppo (FCS) e Fondo per la Finanza d'Impresa - che hanno, tra i primi risultati, quello di unificare una serie di norme precedentemente emanate.
In particolare, con i nuovi fondi, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di porre in essere un «riposizionamento strategico del sistema industriale» e di svolgere funzioni di traino nei processi d'innovazione delle imprese.
Tali Interventi intendono agevolare gli investimenti innovativi per le imprese e le reti d'imprese, per le quali è anche allo studio la strutturazione in una nuova configurazione giuridica autonoma. Ad oggi sono noti solo i titoli, piuttosto generici, dei progetti innovativi che verranno sostenuti dai predetti fondi e con altrettanta approssimazione, sono note le risorse destinate agli stessi. Tra le altre novità previste dal DDL vi è l'introduzione della figura del responsabile di progetto. In una successiva fase saranno definite con il "Documento di Programmazione per lo Sviluppo", le aree tecnologiche dei progetti d'innovazione industriale, cui potranno candidarsi le Imprese, gli Enti di Ricerca e le Università.
Fondo per la Competitività e lo Sviluppo (FCS)
L'articolo 104 della bozza di Legge Finanziaria per il 2007 riprende la parte suscettibile di un'immediata applicazione del DDL. La norma, istituendo il FCS, fa confluire nello stesso le risorse già assegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 60 della L. 289/2002 e quelle del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della L. 448/1998. Al FCS è stata assegnata, in aggiunta ai precedenti stanziamenti, la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e 400 milioni di euro sia per il 2008 che per il 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti, la continuità degli interventi previsti dalle normative vigenti.
Lo stesso articolo della bozza della finanziaria 2007 prevede che, a valere sul nuovo Fondo, siano finanziati progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche che investono nei settori dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il Made in Italy e di quelle innovative per il patrimonio culturale.
Fondo per la Finanza d'Impresa
Il nuovo Fondo, anch'esso istituito dall'art. 104 della Legge di Bilancio per il 2007, si propone di risolvere uno dei principali problemi delle PMI italiane: l'accesso al credito. Come noto, le regole introdotte da Basilea 2 impongono, a carico delle imprese, la massima trasparenza nella tenuta della contabilità aziendale attraverso la quale vengono anche soddisfatte le garanzie richieste dal sistema bancario. Il Governo, con il nuovo Fondo ha voluto facilitare l'accesso al credito ed incentivare, pertanto, la patrimonializzazione delle imprese. Infatti, il Fondo opererà con interventi mirati ad agevolare le operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e/o attraverso la partecipazione ad operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi d'investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con le norme comunitarie. Le somme che la bozza di Legge Finanziaria ha destinato al Fondo, ammontano complessivamente a 300 milioni di euro (50 milioni per il 2007, 100 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009). Altri 300 milioni di euro potrebbero derivare da fondi inutilizzati previsti da altre leggi (la 388/2000 per la promozione di imprese tecnologiche in fase di start up, fondo high tech per il Mezzogiorno del 2005, etc.).
Nel FCS, inoltre, confluiranno anche le risorse di alcuni preesistenti fondi, che saranno soppressi con la Finanziaria 2007. In particolare, tra questi abbiamo: il fondo centrale di garanzia (articolo 15 della L. 266/1997), avente ad oggetto prevalente la concessione di garanzie di credito alle imprese per grandi operazioni finanziarie; il fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, (articolo 4, comma 106, della L. 350/2003), finalizzato ad interventi temporanei di minoranza nel capitale di imprese produttive.
Passando ad un analisi del provvedimento, ed in particolare degli effetti che questa rivoluzione introdotta dal Governo nel sistema degli incentivi alle imprese può generare, emergono alcune perplessità.
Dall'impostazione complessiva della policy della disposizione, traspare il rischio di un processo d'accentramento - in capo al Governo - che potrebbe generare un irrigidimento delle procedure di selezione, valutazione ed erogazione dei finanziamenti soprattutto in un quadro di strumenti di controllo, verifica e monitoraggio deboli.
Un altro grosso rischio è legato all'introduzione nel DDL del nuovo concetto di "concertismo".
L'espressione "di concerto" ricorre, infatti, in maniera piuttosto frequente nel Disegno di Legge, ma pur volendo condividerne lo spirito, non si può fare a meno di osservare che se una tale regola fosse applicata per tutte le Leggi di agevolazione, avremmo un enorme rallentamento nella gestione degli incentivi a favore delle imprese.
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