Gli effetti di Industria 2015 sulla Finanziaria 2007
Auto? Per il fisco È un bersaglio mobile
L’illimitata responsabilitÀ del Collegio Sindacale
L’illimitata responsabilitÀ
del Collegio Sindacale
Ferdinando SPIRITO
Servono paletti per definire quali sono
le competenze di quest’Organo di controllo
Una recente sentenza della Cassazione ha sancito dei "principi" che vanno esaminati e considerati con attenzione. L'attenzione di chi, come me, svolge la professione libera di dottore commercialista. Professione, oggi più che mai, ad alto rischio.
Forse, la parola "libera" non si adatta più alla professione, in quanto è da un po' che il commercialista è divenuto un "dipendente" dello Stato. Ovviamente, dipendente senza compensi.
Vediamo i "principi" sanciti dalla Cassazione esponendo il "fatto".
Una Società effettua un aumento di capitale sociale attingendo da una riserva costituita a garanzia dei rischi assunti. La Società finisce in Tribunale e gli Amministratori ed il Collegio Sindacale (C.S.) vengono condannati in primo grado. In appello viene accolta la tesi della difesa sulla non colpevolezza del C.S.. Il processo prosegue in Cassazione. La Cassazione condanna i Sindaci nonostante la difesa avesse insistito di tener conto che erano stati nominati dopo che era stato aumentato il capitale sociale.
Questo non è stato sufficiente a farli assolvere. La Cassazione li ha ritenuti colpevoli per due motivi, più precisamente, li chiamerei due "principi":
- il C.S., una volta nominato deve controllare gli atti antecedenti e, quindi, una volta rilevata "la inesattezza", deve denunziare il tutto;
- il C.S., una volta nominato, deve "addottorarsi" nella materia oggetto dell'impresa.
Quanto al primo, una volta in carica, i sindaci dovrebbero controllare tutti gli "atti" precedenti alla loro nomina, alla ricerca di eventuali irregolarità. Ciò, richiede molto tempo, se si vuole la certezza di aver fatto tutto quanto necessario per scongiurare un condanna, come quella sentenziata dalla Cassazione. Bene.
Quanto andare a ritroso, quali atti controllare, a quali di questi, in particolare, dare la precedenza, all'ultimo bilancio, all'ultima delibera del CdA.
Anche i principi contabili "permettono" di procedere per campione quando ci si trova a dover controllare una vasta documentazione.
Nel "principio" in esame, ammesso che i sindaci avessero rilevato l'irregolarità, commessa nel prelevare dalla riserva destinata a coprire eventuali rischi, cosa cambiava? Nulla.
L'atto" era, tra l'altro, già stato omologato dal magistrato preposto alla omologazione. Il magistrato, quindi, non ha rilevato nulla di irregolare. Come avrebbero potuto rilevarlo i sindaci nominati dopo?
Quanto al secondo, gl'interrogativi sono molti e tutti con un impatto non indifferente sulle responsabilità di un organo societario al quale si richiede una competenza specifica in tutte le branche delle attività economiche esistenti.
Così, nel caso della Società in oggetto, la Cassazione ha sancito che i sindaci, una volta nominati debbono "addottorarsi" nell'attività sulla quale, invece, dovrebbero effettuare quella vigilanza richiesta dell'art. 2403 del codice civile.
La Cassazione Penale ha condannato i Sindaci per il reato di inquinamento in quanto gli amministratori non avevano attivato, nel proprio stabilimento, un adeguato impianto di depurazione. Che competenza ha un Sindaco per stabilire l'adeguatezza di un impianto e che competenza può avere in materia di depurazione?
Che dire del controllo che il C.S. deve esercitare sul patrimonio dell'impresa affinché questo sia veramente protetto ed integro, a garanzia dei creditori?
Così, se scoppia un incendio o se si verifica un grosso furto e le due circostanze causano un notevole danno patrimoniale, il C.S. può essere incolpato per non aver verificato l'adeguatezza dell'impianto antincendio o l'adeguatezza dell'impianto di allarme?
Cos'altro si chiede alla poliedrica competenza di quest'organo di controllo.
Forse, si chiede, visto che, di solito, i sindaci sono tre, debbano montare la guardia, quindi "vigilare", con turni di otto ore ciascuno. Scusate l'ironia. I casi vanno valutati di volta, in volta e limitati alla "negligenza" relativa alla mancata vigilanza su un atto, una delibera, eccetera.
Non si può condannare un Collegio Sindacale per tutto quanto di negativo si possa attribuire alla cattiva amministrazione.
Occorre porre dei confini alle responsabilità del C.S.. Ad esempio, considerare o meglio commisurare il danno della "mancata vigilanza" a 5 - 10 - 20 volte il compenso annuale percepito per l'incarico.
Insomma, debbono essere posti dei paletti e, ripeto, definiti dei confini. Se non si pongono dei paletti la funzione di sindaco di una società verrà svolta o da "temerari" o da "incoscienti", non certamente da onniscienti.
I tanti interrogativi hanno bisogno urgentemente di una risposta. L'invito, rivolto al legislatore ed agli studiosi, è quello di stabilire, con chiarezza e logica, il comportamento del Collegio Sindacale di fronte alle "inadeguatezze" e di valutare, di volta in volta, i singoli casi per porre un confine alla attuale illimitata responsabilità di detto Organo societario.
Dottore Commercialista
|