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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
NOVEMBRE 2004
 

RELAZIONI INDUSTRIALI - Home Page
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RIFORMA DELLE PENSIONI
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Un approfondimento dell’istituto e dei riflessi sulle aziende

a cura dell’Area Relazioni Industriali Assindustria Salerno

di Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it


Lo scorso 6 ottobre è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004 n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Uno degli obiettivi di fondo dell'intervento riformatore è quello di innalzare l'età minima di accesso al trattamento previdenziale: dal 2008 saranno infatti operativi i nuovi requisiti (più elevati) di accesso alla pensione. Fino al 31 dicembre 2007, il legislatore ha pensato bene di ottenere questo risultato in maniera indiretta, lasciando inalterati fino a tale data i parametri vigenti, ma prevedendo l'erogazione da parte del datore di lavoro privato (la disposizione, per adesso, non si applica per il settore pubblico) di un incentivo a tutti quei dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti, rinuncino a fare domanda di pensione di anzianità e scelgano di rimanere ancora operativi. Per chiedere il bonus, il lavoratore deve quindi aver maturato 35 anni di contributi e avere almeno 57 anni di età, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica deve possedere 38 anni di contribuzione per gli anni 2004-2005, elevati a 39 per il 2006 e il 2007. Il limite anagrafico si riduce a 56 anni per i lavoratori cosiddetti "precoci", cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione da attività lavorativa svolta prima del compimento del 19° anno di età. Essendo il pensionamento di anzianità vincolato a decorrenze precise (le cosiddette finestre), il diritto all'ottenimento del bonus decorre dal mese della richiesta o, se successiva, dalla data di apertura della prima finestra utile per l'accesso alla pensione di anzianità. Il modello per l'opzione deve essere consegnato sia alla sede Inps territorialmente competente che al datore di lavoro; l'Istituto di previdenza provvederà, entro trenta giorni dalla richiesta, a inviare la certificazione circa il possesso da parte del lavoratore dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità. Il datore di lavoro, una volta ricevuta la certificazione, smetterà di versare all'Ente di previdenza per tutta la durata dell'opzione la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (Ivs) e alle forme sostitutive della medesima, che è di norma pari al 32,70% della retribuzione imponibile lorda, ovvero al 33,70% per la retribuzione che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per l'anno 2004 a Euro 37.883). Continuano però ad essere versati all'Inps i contributi minori per il finanziamento delle prestazioni assistenziali (malattia, maternità, Cuaf, Cigs). Ciò significa che la quota di contribuzione per l'assicurazione Ivs a carico del lavoratore (l'8,89%, ovvero il 9,89 per le retribuzioni che eccedono la prima fascia pensionabile) non gli verrà trattenuta e la quota a carico del datore di lavoro (di norma il 23,81%) verrà corrisposta direttamente nella busta paga del dipendente. Quest'ultimo, in seguito all'opzione per il bonus, rinuncia all'accredito dei contributi Ivs, per cui, l'importo della pensione che andrà a maturare quando cesserà di lavorare sarà calcolato sulla base della contribuzione esistente al momento della scelta dell'incentivo, con la sola aggiunta dell'adeguamento Istat. A rendere ancora più allettante il bonus per il posticipo del pensionamento è l'esenzione dello stesso dalla tassazione Irpef, prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 243/04. Tenuto conto che l'incentivo viene calcolato sulla retribuzione lorda, l'aumento percentuale che si ottiene tra il netto annuo con incentivo e quello senza è superiore rispetto al valore nominale dei contributi, potendo infatti oscillare tale valore, a seconda della retribuzione, tra il 40 e il 60 per cento. Il diritto al bonus decade il 31 dicembre 2007 o al perfezionamento dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia se maturati in data anteriore (60 anni per le donne, 65 anni per gli uomini). Durante il periodo di vigenza del bonus, il dipendente può comunque decidere in ogni momento di smettere di lavorare e avvalersi del pensionamento di anzianità, mentre non sembrerebbe possibile rinunciare all'incentivo e continuare a lavorare riprendendo i versamenti contributivi. Dal 1° gennaio 2008, il soggetto che ha usufruito dell'incentivo per il rinvio del pensionamento potrà terminare l'attività e riscuotere la pensione di anzianità, oppure continuare il rapporto di lavoro dipendente ripristinando la contribuzione Ivs, la quale potrà formare oggetto, su domanda, di uno o più supplementi di pensione. Dunque, così come strutturato, lo strumento incentivante sembra abbastanza appetibile per i lavoratori che, scegliendo di rinviare il pensionamento di anzianità, si vedranno sensibilmente incrementata la propria busta paga; dal canto suo, l'Inps per tali lavoratori, posticiperà il dies a quo da cui erogare il trattamento previdenziale (a spese della mancata percezione di contributi Ivs). Ma da tutto questo meccanismo non sembrerebbe emergere alcuna forma di vantaggio netto per le imprese, le quali possono solo prendere atto della scelta del dipendente e stornare a suo vantaggio i contributi previdenziali. Da un lato, esse potrebbero avere benefici dal trattenere ancora in azienda delle risorse umane "preziose" dal punto di vista dell'esperienza professionale maturata, d'altro canto però non possiamo sottacere che spesso la leva del pensionamento viene utilizzata per gestire in modo meno traumatico l'impatto sociale delle situazioni di riorganizzazione aziendale e di esubero di personale. Senza dimenticare poi che in tutti quei casi in cui l'esodo di personale prossimo ai requisiti pensionistici sia accompagnato da una qualche forma di incentivo economico, dal 6 ottobre scorso, nella determinazione del suo valore, il datore di lavoro dovrà tener conto anche dell'effetto del bonus (in termini di mancata percezione) che, come più sopra evidenziato, non è certo di poco conto. È poi del tutto evidente che la minore propensione al pensionamento di una parte dei dipendenti presenti in azienda tende a ridurre in qualche modo le scelte di turn over aziendale, a scapito delle nuove assunzioni (e quindi dei giovani). L'importo erogato a titolo di incentivo per il posticipo del pensionamento non ha natura retributiva, per cui non ha alcun riflesso sul calcolo del trattamento economico a carico del datore di lavoro, sia diretto che indiretto e differito (mensilità aggiuntive, ferie, preavviso, Tfr). Non ha alcun riverbero, ma è condizionato dal trattamento economico, in quanto l'importo del bonus è correlato alla retribuzione imponibile del lavoratore: esso può diminuire o scomparire del tutto quando le vicende lavorative provocano una riduzione dello stipendio (permessi non retribuiti, aspettative eccetera) o quando lo stesso viene sostituito in tutto o in parte da prestazioni previdenziali. Infatti, la malattia, l'infortunio, la cassa integrazione, così come tutte le altre assenze il cui onere è a carico dell'Istituto previdenziale, in quanto non soggette all'obbligo contributivo, non fanno maturare al dipendente il diritto all'incentivo. Alla luce di un recente messaggio dell'Inps, le suddette assenze saranno coperte da contribuzione figurativa, per cui potranno determinare la maturazione di supplementi di pensione.

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