RIFORMA DELLE PENSIONI
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Un approfondimento dell’istituto e dei riflessi sulle aziende
a
cura dell’Area Relazioni Industriali Assindustria Salerno
di
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
Lo
scorso 6 ottobre è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004 n. 243, recante
norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile
e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Uno degli
obiettivi di fondo dell'intervento riformatore è quello di innalzare l'età minima
di accesso al trattamento previdenziale: dal 2008 saranno infatti operativi i
nuovi requisiti (più elevati) di accesso alla pensione. Fino al 31 dicembre
2007, il legislatore ha pensato bene di ottenere questo risultato in maniera
indiretta, lasciando inalterati fino a tale data i parametri vigenti, ma prevedendo
l'erogazione da parte del datore di lavoro privato (la disposizione, per adesso,
non si applica per il settore pubblico) di un incentivo a tutti quei dipendenti
che, pur avendo raggiunto i requisiti, rinuncino a fare domanda di pensione di
anzianità e scelgano di rimanere ancora operativi. Per chiedere il bonus,
il lavoratore deve quindi aver maturato 35 anni di contributi e avere almeno
57 anni di età, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica deve
possedere 38 anni di contribuzione per gli anni 2004-2005, elevati a 39 per il
2006 e il 2007. Il limite anagrafico si riduce a 56 anni per i lavoratori cosiddetti "precoci",
cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione da attività lavorativa
svolta prima del compimento del 19° anno di età. Essendo il pensionamento
di anzianità vincolato a decorrenze precise (le cosiddette finestre),
il diritto all'ottenimento del bonus decorre dal mese della richiesta o, se successiva,
dalla data di apertura della prima finestra utile per l'accesso alla pensione
di anzianità. Il modello per l'opzione deve essere consegnato sia alla
sede Inps territorialmente competente che al datore di lavoro; l'Istituto di
previdenza provvederà, entro trenta giorni dalla richiesta, a inviare
la certificazione circa il possesso da parte del lavoratore dei requisiti per
l'accesso al pensionamento di anzianità. Il datore di lavoro, una volta
ricevuta la certificazione, smetterà di versare all'Ente di previdenza
per tutta la durata dell'opzione la contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti (Ivs) e alle forme sostitutive della medesima, che è di
norma pari al 32,70% della retribuzione imponibile lorda, ovvero al 33,70% per
la retribuzione che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile (pari
per l'anno 2004 a Euro 37.883). Continuano però ad essere versati all'Inps
i contributi minori per il finanziamento delle prestazioni assistenziali (malattia,
maternità, Cuaf, Cigs). Ciò significa che la quota di contribuzione
per l'assicurazione Ivs a carico del lavoratore (l'8,89%, ovvero il 9,89 per
le retribuzioni che eccedono la prima fascia pensionabile) non gli verrà trattenuta
e la quota a carico del datore di lavoro (di norma il 23,81%) verrà corrisposta
direttamente nella busta paga del dipendente. Quest'ultimo, in seguito all'opzione
per il bonus, rinuncia all'accredito dei contributi Ivs, per cui, l'importo della
pensione che andrà a maturare quando cesserà di lavorare sarà calcolato
sulla base della contribuzione esistente al momento della scelta dell'incentivo,
con la sola aggiunta dell'adeguamento Istat. A rendere ancora più allettante
il bonus per il posticipo del pensionamento è l'esenzione dello stesso
dalla tassazione Irpef, prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 243/04.
Tenuto conto che l'incentivo viene calcolato sulla retribuzione lorda, l'aumento
percentuale che si ottiene tra il netto annuo con incentivo e quello senza è superiore
rispetto al valore nominale dei contributi, potendo infatti oscillare tale valore,
a seconda della retribuzione, tra il 40 e il 60 per cento. Il diritto al bonus
decade il 31 dicembre 2007 o al perfezionamento dei requisiti necessari per l'accesso
alla pensione di vecchiaia se maturati in data anteriore (60 anni per le donne,
65 anni per gli uomini). Durante il periodo di vigenza del bonus, il dipendente
può comunque decidere in ogni momento di smettere di lavorare e avvalersi
del pensionamento di anzianità, mentre non sembrerebbe possibile rinunciare
all'incentivo e continuare a lavorare riprendendo i versamenti contributivi.
Dal 1° gennaio 2008, il soggetto che ha usufruito dell'incentivo per il rinvio
del pensionamento potrà terminare l'attività e riscuotere la pensione
di anzianità, oppure continuare il rapporto di lavoro dipendente ripristinando
la contribuzione Ivs, la quale potrà formare oggetto, su domanda, di uno
o più supplementi di pensione. Dunque, così come strutturato, lo
strumento incentivante sembra abbastanza appetibile per i lavoratori che, scegliendo
di rinviare il pensionamento di anzianità, si vedranno sensibilmente incrementata
la propria busta paga; dal canto suo, l'Inps per tali lavoratori, posticiperà il
dies a quo da cui erogare il trattamento previdenziale (a spese della mancata
percezione di contributi Ivs). Ma da tutto questo meccanismo non sembrerebbe
emergere alcuna forma di vantaggio netto per le imprese, le quali possono solo
prendere atto della scelta del dipendente e stornare a suo vantaggio i contributi
previdenziali. Da un lato, esse potrebbero avere benefici dal trattenere ancora
in azienda delle risorse umane "preziose" dal punto di vista dell'esperienza
professionale maturata, d'altro canto però non possiamo sottacere che
spesso la leva del pensionamento viene utilizzata per gestire in modo meno traumatico
l'impatto sociale delle situazioni di riorganizzazione aziendale e di esubero
di personale. Senza dimenticare poi che in tutti quei casi in cui l'esodo di
personale prossimo ai requisiti pensionistici sia accompagnato da una qualche
forma di incentivo economico, dal 6 ottobre scorso, nella determinazione del
suo valore, il datore di lavoro dovrà tener conto anche dell'effetto del
bonus (in termini di mancata percezione) che, come più sopra evidenziato,
non è certo di poco conto. È poi del tutto evidente che la minore
propensione al pensionamento di una parte dei dipendenti presenti in azienda
tende a ridurre in qualche modo le scelte di turn over aziendale, a scapito delle
nuove assunzioni (e quindi dei giovani). L'importo erogato a titolo di incentivo
per il posticipo del pensionamento non ha natura retributiva, per cui non ha
alcun riflesso sul calcolo del trattamento economico a carico del datore di lavoro,
sia diretto che indiretto e differito (mensilità aggiuntive, ferie, preavviso,
Tfr). Non ha alcun riverbero, ma è condizionato dal trattamento economico,
in quanto l'importo del bonus è correlato alla retribuzione imponibile
del lavoratore: esso può diminuire o scomparire del tutto quando le vicende
lavorative provocano una riduzione dello stipendio (permessi non retribuiti,
aspettative eccetera) o quando lo stesso viene sostituito in tutto o in parte
da prestazioni previdenziali. Infatti, la malattia, l'infortunio, la cassa integrazione,
così come tutte le altre assenze il cui onere è a carico dell'Istituto
previdenziale, in quanto non soggette all'obbligo contributivo, non fanno maturare
al dipendente il diritto all'incentivo. Alla luce di un recente messaggio dell'Inps,
le suddette assenze saranno coperte da contribuzione figurativa, per cui potranno
determinare la maturazione di supplementi di pensione.
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