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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
NOVEMBRE 2004
 

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NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ
LE COOPERATIVE E LA RIFORMA DEI CONFIDI

Vicino il termine ultimo per l’adeguamento dello statuto alle recenti disposizioni

Alfonso Fragnoli
Segreteria Fidi - Confidi Caserta
confidi@unioneindustriali.caserta.it

Si avvicina la data del 31/12/04 che per i Confidi rappresenta il termine ultimo necessario per l'adeguamento dello statuto alla nuova disciplina, tappa importante per organismi che, fino a oggi, sono stati privi di un preciso quadro giuridico di riferimento. La riforma prevede, infatti, la trasformazione dei Confidi in società cooperative o banche di credito cooperativo. Esigenza nata per conformare gli statuti alle nuove norme di legge, anche in considerazione delle opportunità legate all'evoluzione dei Confidi in intermediari finanziari vigilati. Le nuove regole, pertanto, non solo disciplineranno i Confidi sotto il profilo societario organizzativo e funzionale ma saranno volte anche a incentivarne la trasformazione in forme giuridiche più avanzate con il rispetto di determinati e nuovi requisiti dimensionali. L'attenzione del legislatore è stata rivolta verso ogni fase della vita delle nuove società cooperative: forma giuridica, costituzione, oggetto sociale, soci e sostenitori, quote sociali, assemblea, strumenti finanziari e sistemi di amministrazione e controllo. La modifica statutaria che ogni Confidi dovrà attuare potrà avvenire seguendo due modalità: a) attraverso l'assemblea straordinaria in prima convocazione, seconda o anche in terza, quest'ultima con il requisito della maggioranza semplice dei presenti; b) attraverso l'assemblea che può delegare il consiglio di amministrazione a effettuare l'operazione di revisione dello statuto.
É stato completamente modificato il titolo VI del libro VI del codice civile, dedicato alle società cooperative, le nuove disposizioni delineano una disciplina generale del fenomeno cooperativo, destinata ad essere integrata da leggi speciali che regolano le singole categorie di cooperative (art.2520 cod. civ.). La riforma introdotta si discosta dall'originaria distinzione prevista dall'art. 4 della legge delega tra società cooperative costituzionalmente riconosciute e non riconosciute, sono state introdotte due tipologie societarie appartenenti allo stesso tipo di cooperative:
- società cooperative a mutualità prevalente;
- società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Il distinguo tra queste due nuove tipologie di cooperative emerge dalla lettura dell'art. 2521 comma 2, il quale dispone che l'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con i terzi. Appare evidente la portata innovativa di tale norma, dal momento che dall'entrata in vigore della riforma, le cooperative potranno agire con i terzi non soci solo se l'atto costitutivo lo consente. Pertanto in mancanza di una previsione statutaria, l'attività dei terzi non sarà permessa. Si tratta, dunque, di una disciplina nuova perché la tesi dominante prima della riforma prevedeva che le cooperative potessero agire con i terzi anche in mancanza di una previsione dell'atto costitutivo. Si affermava anzi che la mutualità pura, per essere obbligatoria dovesse essere prevista direttamente dalla legge o contemplata espressamente nello statuto. Oggi, la prospettiva è letteralmente capovolta e rivoluzionata; l'attività delle cooperative con il mercato è frutto di un'opzione statutaria e costituisce un arricchimento del modello base. Il carattere di prevalenza si discosta dall'art. 13 del d.l. 265/2003 convertito in l. 326/2003 che impone l'esclusiva attività di garanzia in quanto rappresenta una restrizione interpretativa della disciplina più generale delle società cooperative. L'applicazione della nuova disciplina determina l'iscrizione delle nuove società cooperative in un apposito albo pubblicato presso il Ministero delle Attività Produttive entro il termine perentorio del 09/01/2005 e l'obbligo di inserire da parte degli amministratori e sindaci delle società una relazione sui criteri seguiti per il raggiungimento dello scopo sociale. L'art. 2519 prevede che la cooperativa è disciplinata, per quanto non previsto specificatamente negli artt. 2511 ss., sulla base del rinvio alle norme sulla società per azioni, unica eccezione le società cooperative con meno di venti soci o con lo stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro che continuano a essere regolamentate dalle norme sulle società a responsabilità limitata. Per quanto attiene la costituzione delle società cooperative, l'art. 2521 stabilisce il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto. La riforma riproduce in gran parte quella in tema di società per azioni, viene mantenuto il diritto delle società cooperative di svolgere l'attività con terzi, che deve risultare esplicitata però nell'atto costitutivo; quest'ultimo va depositato entro 20 giorni all'ufficio del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede la società, inoltre, al fine di beneficiare degli sgravi di natura tributaria lo statuto deve obbligatoriamente prevedere determinate clausole di cui all'art. 2514, co.1. Le nuove regole comportano la determinazione del capitale sociale non più in un ammontare prestabilito. Il capitale può essere suddiviso in quote o in azioni in base alla forma giuridica della cooperativa Srl o Spa. Ai sensi dell'art. 2525 il valore nominale di ogni azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500, e ogni socio può possedere fino ad un massimo di azioni o quote per un ammontare non superiore al 2% del capitale sociale. L'art. 2526 accentua la possibilità, come già previsto dalla l. n. 59/1992, di ricorrere al capitale di rischio e di debito e di disporre di adeguati strumenti di capitalizzazione, al fine di competere sul mercato e di finanziare lo sviluppo imprenditoriale anche con l'emissione di titoli di debito. Viene consentita tra l'altro la presenza di soci finanziatori, estranei alle finalità mutualistiche, ma interessati a perseguire la remunerazione di quanto conferito. Vengono, però, imposte precise limitazioni nel riconoscimento dei diritti amministrativi ai soci sovventori per prevenire posizioni di supremazia nei confronti dei soci cooperatori. Il diritto di voto, pertanto, attribuibile al socio finanziatore non può superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti in assemblea generale. L'istituto assembleare è stato mantenuto invariato nella sua essenzialità da parte del legislatore. É opportuno solo sottolineare che in base all'art. 2540, l'atto costitutivo può prevedere assemblee separate facoltative, per specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci, e assemblee separate obbligatorie, per cooperative con più di 3000 soci, che svolgono la loro attività in più province ovvero per quelle che abbiano più di 500 soci e realizzano più gestioni mutualistiche (fondi antiusura). Per le nuove società cooperative che adottano le regole della Spa si possono scegliere tre diversi modelli di amministrazione introdotti dalla riforma: modello tradizionale, dualistico e monistico. Nell'atto costitutivo si dovrà indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando quali tra essi hanno la rappresentanza. Il controllo sull'amministrazione è affidato, rispettivamente, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello prescelto. Lo scenario, quindi, che si prospetta impone una fase di cambiamenti sia sotto il profilo normativo e sia strutturale anche alla luce delle regole dettate da Basilea 2; la sopravvivenza dei Confidi passa attraverso la capacità di cogliere le nuove strategie e opportunità imposte dal mercato.

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