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  Dicembre 2012

Articoli - n° 4 Maggio 2004
 



CREDITO & FINANZA - Home Page
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SOCIETÀ DI CAPITALI
LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA

CONDIVIDERE IL RISCHIO DI IMPRESA
I FONDI DI VENTURE CAPITALE

CONDIVIDERE IL RISCHIO DI IMPRESA
I FONDI DI VENTURE CAPITAL
Un’ulteriore opportunità per le aziende italiane che investono all’estero

Amedeo Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
amedeo.sacrestano@progettoarcadia.com


Le relazioni commerciali dell'Italia con i Paesi extraeuropei hanno registrato - negli ultimi anni - una forte crescita. Le aree geografiche esterne all'Unione Europea - grazie alle loro notevoli potenzialità di sviluppo economico - sembrano essere quelle che rispondono maggiormente agli obiettivi della politica di internazionalizzazione del mondo imprenditoriale italiano. Diversi sono, poi, i fattori che stimolano il processo di apertura verso nuovi mercati: vicinanza territoriale, stabilità politica e, più di tutti, la propensione al recepimento del nostro modello di sviluppo delle attività manifatturiere. Ci si riferisce, al riguardo, all'esperienza dei distretti, visti come esempi da emulare per la nascita di nuovi poli produttivi in contesti sempre più evoluti e globalizzati. Agli elementi di vantaggio competitivo appena menzionati, occorre aggiungere anche la presenza in loco di manodopera specializzata e materie prime a costi contenuti. Se è vero che i processi di internazionalizzazione possono articolarsi in forme diverse - dal semplice approvvigionamento delle materie prime alla delocalizzazione di parte o dell'intero ciclo produttivo - è altrettanto chiaro che è proprio attraverso gli investimenti diretti all'estero che è possibile realizzare la maggiore integrazione delle economie dei Paesi coinvolti. A tale azione si frappone però l'ostacolo - per le piccole e medie imprese che, per la grande maggioranza, costituiscono il sistema produttivo italiano - di reperire nuove fonti di capitale. Così, la possibilità di condividere il rischio potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale (Simest S.p.A. e, limitatamente alle imprese del Triveneto che investono nell'area balcanica, Finest S.p.A.) - che immette capitali di rischio e know-how - costituisce una stimolo decisivo all'intrapresa di un progetto di investimento oltre confine. Dinanzi a tali considerazioni, l'esecutivo italiano non è rimasto indifferente. Sono stati, infatti, stanziate specifiche risorse da destinare ai fondi di venture capital, rivolti a sostenere l'acquisizione temporanea di quote di partecipazione nel capitale di imprese già costituite o da costituire nelle seguenti aree geografiche:
- Mediterraneo;
- Africa;
- Medio Oriente;
- Balcani;
- Federazione Russa;
- Repubblica Popolare Cinese.
Elemento caratterizzante l'intervento finanziato dai fondi per le joint venture è che le quote di partecipazione acquistate dalla Simest S.p.A. (o dalla Finest S.p.A.) sono aggiuntive e rilevate in nome e per conto del Map, rispetto a quelle normalmente acquisite dalla stessa ai sensi della legge n. 100/90 e della legge n. 19/91. La conseguenza di ciò è che la partecipazione della società finanziaria (Simest o Finest) può arrivare fino al 49% del capitale delle imprese estere.
L'intervento ordinario legge numero 100/90 e legge numero 19/91
La Simest S.p.A. (ai sensi della legge n. 100/90) e la Finest S.p.A. (ai sensi della legge n. 19/91) possono assumere partecipazioni in investimenti promossi da imprenditori italiani volti alla costituzione di una società all'estero, al rafforzamento e sviluppo di strutture già operative o all'acquisizione di una società estera. Beneficiarie dell'intervento sono le imprese che operano in tutti i settori produttivi, compresi i servizi, purché l'operazione non abbia carattere puramente finanziario. Le quote di partecipazione possono essere acquisite nel limite del 25% del capitale sociale delle società beneficiarie e per una durata massima di 8 anni. La percentuale di intervento, di norma, non eccede quella del richiedente. Pertanto, se i soci richiedenti italiani investono, ad esempio, complessivamente il 15% del capitale sociale, la società finanziaria può intervenire nel rispetto di tale percentuale. L'acquisizione della partecipazione da parte della Simest o della Finest è condizione necessaria al fine di consentire, all'impresa italiana proponente, l'accesso all'agevolazione prevista dalla legge n. 100/90, ossia del contributo in conto interessi a fronte di un finanziamento concesso all'impresa italiana da un istituto bancario di fiducia per rilevare la partecipazione nella società estera. L'importo agevolabile del finanziamento è limitato al 90% del controvalore in euro della quota di partecipazione italiana al capitale dell'impresa estera e, comunque, fino al 51% del capitale di quest'ultima. Anche in questo caso, la durata massima del prestito bancario è di 8 anni a partire dalla prima erogazione del finanziamento, compreso un periodo di preammortamento di 3 anni.
L'intervento aggiuntivo dei fondi venture capital
Le modalità di funzionamento dei fondi venture capital sono regolamentate con appositi decreti del Map. Beneficiarie degli interventi sono le imprese italiane - in genere è riconosciuta una priorità alle PMI - che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nelle aree di destinazione delle risorse dei fondi. Al fine di ottenere l'intervento aggiuntivo, le imprese devono richiederlo congiuntamente o successivamente alla partecipazione della Simest o Finest. Regola generale è che l'intervento addizionale non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle detenute in via ordinaria dalla Simest o dalla Finest. Per il fondo balcani è, invece, stabilito anche un importo massimo di intervento: le quote acquisite dalla società finanziaria competente, in nome e per conto del MAP, possono arrivare fino al 40% del capitale di rischio dell'investimento e non possono superare l'importo di 516.456 euro. Ulteriore disposizione, valida per tutti i fondi di venture capital, è che l'intervento a valere sul fondo, sommato a quello ordinario delle società finanziarie, non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani. Inoltre, la partecipazione pubblica complessiva deve essere, comunque, qualificabile di minoranza e, quindi, contenuta nel limite del 49% del capitale o del fondo speciale di ciascuna impresa partecipata all'estero.
La partecipazione aggiuntiva è, in ogni caso, temporanea e va ceduta entro otto anni dall'acquisizione, nel rispetto degli stessi criteri previsti per le partecipazioni normalmente acquisite dalla Simest e dalla Finest. La richiesta di intervento va presentata direttamente alla società finanziaria competente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul siti web della stessa o del Map. La domanda, insieme al risultato dell'istruttoria (che dura dai 30 al massimo 90 giorni), verrà trasmessa al comitato di indirizzo e rendicontazione - istituito presso il Ministero - che la esaminerà nella prima riunione utile, deliberando l'ammissione al Fondo.

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