SOCIETÀ DI CAPITALI
LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA
CONDIVIDERE
IL RISCHIO DI IMPRESA
I FONDI DI VENTURE CAPITALE
CONDIVIDERE IL RISCHIO DI IMPRESA
I FONDI DI VENTURE CAPITAL
Un’ulteriore opportunità per
le aziende italiane che investono all’estero
Amedeo
Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
amedeo.sacrestano@progettoarcadia.com
Le relazioni commerciali dell'Italia con i Paesi extraeuropei
hanno registrato - negli ultimi anni - una forte crescita. Le aree
geografiche esterne all'Unione Europea - grazie alle loro notevoli
potenzialità di sviluppo economico - sembrano essere quelle
che rispondono maggiormente agli obiettivi della politica di internazionalizzazione
del mondo imprenditoriale italiano. Diversi sono, poi, i fattori
che stimolano il processo di apertura verso nuovi mercati: vicinanza
territoriale, stabilità politica e, più di tutti, la
propensione al recepimento del nostro modello di sviluppo delle
attività manifatturiere.
Ci si riferisce, al riguardo, all'esperienza dei distretti, visti
come esempi da emulare per la nascita di nuovi poli produttivi
in contesti sempre più evoluti e globalizzati. Agli elementi
di vantaggio competitivo appena menzionati, occorre aggiungere
anche la presenza in loco di manodopera specializzata e materie prime
a costi contenuti. Se è vero che i processi di internazionalizzazione
possono articolarsi in forme diverse - dal semplice approvvigionamento
delle materie prime alla delocalizzazione di parte o dell'intero
ciclo produttivo - è altrettanto chiaro che è proprio
attraverso gli investimenti diretti all'estero che è possibile
realizzare la maggiore integrazione delle economie dei Paesi coinvolti.
A tale azione si frappone però l'ostacolo - per le piccole
e medie imprese che, per la grande maggioranza, costituiscono il
sistema produttivo italiano - di reperire nuove fonti di capitale.
Così,
la possibilità di
condividere il rischio potenziale della nuova iniziativa con un
partner istituzionale (Simest S.p.A. e, limitatamente alle imprese
del Triveneto che investono nell'area balcanica, Finest S.p.A.)
- che immette capitali di rischio e know-how - costituisce una stimolo
decisivo all'intrapresa di un progetto di investimento oltre confine.
Dinanzi a tali considerazioni, l'esecutivo italiano non è rimasto
indifferente. Sono stati, infatti, stanziate specifiche risorse
da destinare ai fondi di venture capital, rivolti a sostenere l'acquisizione
temporanea di quote di partecipazione nel capitale di imprese già costituite
o da costituire nelle seguenti aree geografiche:
- Mediterraneo;
- Africa;
- Medio Oriente;
- Balcani;
- Federazione Russa;
- Repubblica Popolare Cinese.
Elemento caratterizzante l'intervento finanziato dai fondi per
le joint venture è che le quote di partecipazione acquistate
dalla Simest S.p.A. (o dalla Finest S.p.A.) sono aggiuntive e rilevate
in nome e per conto del Map, rispetto a quelle normalmente acquisite
dalla stessa ai sensi della legge n. 100/90 e della legge n. 19/91.
La conseguenza di ciò è che la partecipazione della
società finanziaria (Simest o Finest) può arrivare fino
al 49% del capitale delle imprese estere.
L'intervento ordinario legge numero 100/90
e legge numero 19/91
La Simest S.p.A. (ai sensi della legge n. 100/90) e la Finest S.p.A.
(ai sensi della legge n. 19/91) possono assumere partecipazioni in
investimenti promossi da imprenditori italiani volti alla costituzione
di una società all'estero, al rafforzamento e sviluppo di strutture
già operative o all'acquisizione di una società estera.
Beneficiarie dell'intervento sono le imprese che operano in tutti
i settori produttivi, compresi i servizi, purché l'operazione
non abbia carattere puramente finanziario. Le quote di partecipazione
possono essere acquisite nel limite del 25% del capitale sociale delle
società beneficiarie e per una durata massima di 8 anni. La
percentuale di intervento, di norma, non eccede quella del richiedente.
Pertanto, se i soci richiedenti italiani investono, ad esempio, complessivamente
il 15% del capitale sociale, la società finanziaria può intervenire
nel rispetto di tale percentuale. L'acquisizione della partecipazione
da parte della Simest o della Finest è condizione necessaria
al fine di consentire, all'impresa italiana proponente, l'accesso
all'agevolazione prevista dalla legge n. 100/90, ossia del contributo
in conto interessi a fronte di un finanziamento concesso all'impresa
italiana da un istituto bancario di fiducia per rilevare la partecipazione
nella società estera. L'importo agevolabile del finanziamento è limitato
al 90% del controvalore in euro della quota di partecipazione italiana
al capitale dell'impresa estera e, comunque, fino al 51% del capitale
di quest'ultima. Anche in questo caso, la durata massima del prestito
bancario è di 8 anni a partire dalla prima erogazione del finanziamento,
compreso un periodo di preammortamento di 3 anni.
L'intervento aggiuntivo dei fondi venture capital
Le modalità di funzionamento dei fondi venture capital sono
regolamentate con appositi decreti del Map. Beneficiarie degli interventi
sono le imprese italiane - in genere è riconosciuta una priorità alle
PMI - che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o
imprese costituite o da costituire nelle aree di destinazione delle
risorse dei fondi. Al fine di ottenere l'intervento aggiuntivo, le
imprese devono richiederlo congiuntamente o successivamente alla partecipazione
della Simest o Finest. Regola generale è che l'intervento addizionale
non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in
misura superiore al doppio di quelle detenute in via ordinaria dalla
Simest o dalla Finest. Per il fondo balcani è, invece, stabilito
anche un importo massimo di intervento: le quote acquisite dalla società finanziaria
competente, in nome e per conto del MAP, possono arrivare fino al
40% del capitale di rischio dell'investimento e non possono superare
l'importo di 516.456 euro. Ulteriore disposizione, valida per tutti
i fondi di venture capital, è che l'intervento a valere sul
fondo, sommato a quello ordinario delle società finanziarie,
non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo
che fa capo ai soci italiani. Inoltre, la partecipazione pubblica
complessiva deve essere, comunque, qualificabile di minoranza e, quindi,
contenuta nel limite del 49% del capitale o del fondo speciale di
ciascuna impresa partecipata all'estero.
La partecipazione aggiuntiva è, in ogni caso, temporanea e
va ceduta entro otto anni dall'acquisizione, nel rispetto degli stessi
criteri previsti per le partecipazioni normalmente acquisite dalla
Simest e dalla Finest. La richiesta di intervento va presentata direttamente
alla società finanziaria competente utilizzando l'apposito
modulo disponibile sul siti web della stessa o del Map. La domanda,
insieme al risultato dell'istruttoria (che dura dai 30 al massimo
90 giorni), verrà trasmessa al comitato di indirizzo e rendicontazione
- istituito presso il Ministero - che la esaminerà nella prima
riunione utile, deliberando l'ammissione al Fondo. |