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  Dicembre 2012

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n° 6 Luglio 2004
 




     INSERTO ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALE 2004 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE
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CHI NOTIFICA COSA

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LA FIGURA DEL GARANTE

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LA FIGURA DEL GARANTE
Più trasparenza per migliori rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini

Antonio Squillante
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
antonio.squillante@progettoarcadia.com

Dopo tre anni dall'emanazione del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, integrativo della legge n. 212 del 27 luglio 2000, il bilancio sui risultati raggiunti dallo "Statuto del contribuente", se non del tutto eccellente, può essere considerato piuttosto lusinghiero. Il provvedimento appena richiamato ha posto le basi per l'implementazione di un sistema caratterizzato dal reciproco rispetto tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, instaurando un rapporto di collaborazione, tra gli stessi, di tipo partecipativo e non vessatorio. I punti salienti dello Statuto del contribuente possono rinvenirsi nella semplificazione del linguaggio usato nei testi prodotti dall'Amministrazione Finanziaria, nell'affermazione del diritto all'informazione, nell'ampliamento della platea soggettiva di riferimento del diritto d'interpello e nell'istituzione della figura del "Garante del contribuente". Proprio la costituzione di quest'ultimo organo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 212/2000, presso ogni Direzione Regionale e delle Province autonome delle Entrate, è senza dubbio una delle novità di maggior rilievo introdotte dal legislatore. Funzione principale del Garante, come chiarisce lo stesso termine attribuito dal legislatore, è quella di tutelare il contribuente da eventuali abusi commessi dagli enti impositori. Sebbene non ancora molto conosciuto, costituisce un punto di riferimento per il cittadino che intenda far valere i propri diritti nei confronti dell'Amministrazione tributaria o delle altre Amministrazioni che impongono e riscuotono tributi. Quale organo collegiale, operante in piena autonomia, è costituito da tre componenti scelti e nominati dal Presidente della Commissione tributaria regionale o della sua Sezione Staccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione Regionale delle Entrate. I membri, che possono appartenere a specifiche categorie quali magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, dirigenti dell'amministrazione finanziaria, avvocati, dottori commercialisti, ricoprono la carica per un quadriennio. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli Uffici competenti. Può attivare, inoltre, le procedure di autotutela in relazione ad atti di accertamento o riscossione ritenuti infondati dal contribuente stesso. In questo modo, si è inteso avvicinare il contribuente alla comprensione della complessa materia tributaria, offrendogli un referente con il quale interagire e agire - in virtù di particolari poteri di cui è dotato - in tempi rapidi. È evidente come il "Garante del contribuente" possa rappresentare uno strumento decisivo per migliorare il rapporto tra il Fisco e il cittadino, improntandolo sulla cooperazione. La tra- sparenza, la semplificazione e la collaborazio- ne con i cittadini sono precisi doveri dell'Amministrazione finanziaria che è, da tempo, orientata al progressivo avvicinamento al contribuente. Ne sono concreta dimostrazione, a esempio, gli istituiti del concordato preventivo, della conciliazione giudiziale e della autotutela.

Le funzioni specifiche del "Garante del contribuente"
Il "Garante del contribuente" è stato istituito in tutte le Regioni d'Italia e presso le Province autonome con il compito di verificare, attraverso accessi agli Uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. In particolare il Garante, nell'assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto:
- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli Uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici, ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
- accede agli Uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
- attiva l'autotutela;
- segnala norme e comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
- presenta una relazione semestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le segnalazioni, che attivano l'intervento del Garante, possono essere inoltrate, per iscritto, dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto - ad esempio dal professionista che lo assiste - che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e, più in generale, qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e l'Amministrazione finanziaria. In base alle informazioni ottenute dalle richieste di documenti o di chiarimenti, riguardo le situazioni oggetto di segnalazione, il Garante può attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione, notificati al contribuente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Si ricorda che il procedimento di autotutela si concretizza nel riesame dell'atto da parte dell'Amministrazione che lo ha emanato, affinché questa ponga rimedio agli eventuali errori evidenziati. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 18 giugno 2001 ha chiarito, al riguardo, che l'art. 13 della legge n. 212/2000 non innova la disciplina dell'autotutela, ma attribuisce semplicemente all'ufficio del Garante un potere di impulso, da esercitare presso gli uffici competenti in materia ai sensi del D.M. n. 37 dell'11 febbraio 1997 con cui è stato adottato il regolamento contenente le norme relative all'esercizio dell'autotutela. Quest’attività dovrà essere debitamente annunciata dal Garante sia alla competente Direzione Regionale delle Entrate - oppure al comando di zona della Guardia di finanza - sia all'autore della segnalazione della disfunzione. Sotto un profilo più sostanziale, il Garante, come anticipato, può rivolgere raccomandazioni agli Uffici riguardo la loro migliore organizzazione e con la finalità di tutela del contribuente. Questo ultimo aspetto potrà essere curato dal Garante anche mediante il richiamo al rispetto delle disposizioni dello Statuto in materia di informazione del contribuente e di diritti dello stesso nell'ambito delle attività di verifica, nonché per quanto riguarda i termini per l'erogazione dei rimborsi d'imposta. Se il comportamento dell'Amministrazione finanziaria è di tale rilevanza da determinare un grave pregiudizio del contribuente o conseguenze negative nei rapporti con lo stesso, il Garante, tramite apposita segnalazione all'ufficio superiore, può fornire, inoltre lo spunto per l'avvio di un'azione disciplinare. Sembra opportuno segnalare che l'ambito di competenza si estende a tutti i reclami inerenti qualsiasi tipo di tributo, sia per imposte dirette che indirette, come anche per quelle locali, quali, ad esempio, l'ICI e la TARSU. La breve disamina sulle funzioni della figura del Garante consente di concludere che esso rappresenta, non a caso, la massima espressione di uno stato di diritto, che trova in un organo "super partes" la garanzia e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.


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