ORDINE IN MATERIA DI PRIVACY
CHI NOTIFICA COSA
STATUTO
DEL CONTRIBUENTE
LA FIGURA DEL GARANTE
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LA FIGURA DEL GARANTE
Più trasparenza per migliori
rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini
Antonio Squillante
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
antonio.squillante@progettoarcadia.com
Dopo tre anni dall'emanazione del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio
2001, integrativo della legge n. 212 del 27 luglio 2000, il
bilancio sui risultati raggiunti dallo "Statuto del contribuente",
se non del tutto eccellente, può essere considerato
piuttosto lusinghiero. Il provvedimento appena richiamato ha
posto le basi per l'implementazione di un sistema caratterizzato
dal reciproco rispetto tra il contribuente e l'Amministrazione
Finanziaria, instaurando un rapporto di collaborazione, tra
gli stessi, di tipo partecipativo e non vessatorio. I punti
salienti dello Statuto del contribuente possono rinvenirsi
nella semplificazione del linguaggio usato nei testi prodotti
dall'Amministrazione Finanziaria, nell'affermazione del diritto
all'informazione, nell'ampliamento della platea soggettiva
di riferimento del diritto d'interpello e nell'istituzione
della figura del "Garante del contribuente". Proprio
la costituzione di quest'ultimo organo, ai sensi dell'art.
13 della legge n. 212/2000, presso ogni Direzione Regionale
e delle Province autonome delle Entrate, è senza dubbio
una delle novità di maggior rilievo introdotte dal legislatore.
Funzione principale del Garante, come chiarisce lo stesso termine
attribuito dal legislatore, è quella di tutelare il
contribuente da eventuali abusi commessi dagli enti impositori.
Sebbene non ancora molto conosciuto, costituisce un punto di
riferimento per il cittadino che intenda far valere i propri
diritti nei confronti dell'Amministrazione tributaria o delle
altre Amministrazioni che impongono e riscuotono tributi. Quale
organo collegiale, operante in piena autonomia, è costituito
da tre componenti scelti e nominati dal Presidente della Commissione
tributaria regionale o della sua Sezione Staccata nella cui
circoscrizione è compresa la Direzione Regionale delle
Entrate. I membri, che possono appartenere a specifiche categorie
quali magistrati, professori universitari di materie giuridiche
ed economiche, notai, dirigenti dell'amministrazione finanziaria,
avvocati, dottori commercialisti, ricoprono la carica per un
quadriennio. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate
per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato, può rivolgere richieste di documenti o
chiarimenti agli Uffici competenti. Può attivare, inoltre,
le procedure di autotutela in relazione ad atti di accertamento
o riscossione ritenuti infondati dal contribuente stesso. In
questo modo, si è inteso avvicinare il contribuente
alla comprensione della complessa materia tributaria, offrendogli
un referente con il quale interagire e agire - in virtù di
particolari poteri di cui è dotato - in tempi rapidi. È evidente
come il "Garante del contribuente" possa rappresentare
uno strumento decisivo per migliorare il rapporto tra il Fisco
e il cittadino, improntandolo sulla cooperazione. La tra- sparenza,
la semplificazione e la collaborazio- ne con i cittadini sono
precisi doveri dell'Amministrazione finanziaria che è,
da tempo, orientata al progressivo avvicinamento al contribuente.
Ne sono concreta dimostrazione, a esempio, gli istituiti del
concordato preventivo, della conciliazione giudiziale e della
autotutela.
Le funzioni specifiche del "Garante
del contribuente"
Il "Garante del contribuente" è stato istituito
in tutte le Regioni d'Italia e presso le Province autonome
con il compito di verificare, attraverso accessi agli Uffici
e l'esame della documentazione, le irregolarità, le
scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale
segnalate dai contribuenti. In particolare il Garante, nell'assicurare
la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti
nello Statuto:
- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli Uffici,
i quali devono rispondere entro trenta giorni;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici, ai fini
della tutela del contribuente e della migliore organizzazione
dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto
o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
- accede agli Uffici stessi per controllare la loro agibilità al
pubblico nonché la funzionalità dei servizi di
informazione e assistenza;
- attiva l'autotutela;
- segnala norme e comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio
per i contribuenti;
- presenta una relazione semestrale al Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
Le segnalazioni, che attivano l'intervento del Garante, possono
essere inoltrate, per iscritto, dal contribuente o da qualsiasi
altro soggetto - ad esempio dal professionista che lo assiste
- che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze
e, più in generale, qualunque altro comportamento suscettibile
di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e l'Amministrazione
finanziaria. In base alle informazioni ottenute dalle richieste
di documenti o di chiarimenti, riguardo le situazioni oggetto
di segnalazione, il Garante può attivare le procedure
di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento
o di riscossione, notificati al contribuente dagli uffici dell'Amministrazione
finanziaria. Si ricorda che il procedimento di autotutela si
concretizza nel riesame dell'atto da parte dell'Amministrazione
che lo ha emanato, affinché questa ponga rimedio agli
eventuali errori evidenziati. La circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 59/E del 18 giugno 2001 ha chiarito, al riguardo,
che l'art. 13 della legge n. 212/2000 non innova la disciplina
dell'autotutela, ma attribuisce semplicemente all'ufficio del
Garante un potere di impulso, da esercitare presso gli uffici
competenti in materia ai sensi del D.M. n. 37 dell'11 febbraio
1997 con cui è stato adottato il regolamento contenente
le norme relative all'esercizio dell'autotutela. Quest’attività dovrà essere
debitamente annunciata dal Garante sia alla competente Direzione
Regionale delle Entrate - oppure al comando di zona della Guardia
di finanza - sia all'autore della segnalazione della disfunzione.
Sotto un profilo più sostanziale, il Garante, come anticipato,
può rivolgere raccomandazioni agli Uffici riguardo la
loro migliore organizzazione e con la finalità di tutela
del contribuente. Questo ultimo aspetto potrà essere
curato dal Garante anche mediante il richiamo al rispetto delle
disposizioni dello Statuto in materia di informazione del contribuente
e di diritti dello stesso nell'ambito delle attività di
verifica, nonché per quanto riguarda i termini per l'erogazione
dei rimborsi d'imposta. Se il comportamento dell'Amministrazione
finanziaria è di tale rilevanza da determinare un grave
pregiudizio del contribuente o conseguenze negative nei rapporti
con lo stesso, il Garante, tramite apposita segnalazione all'ufficio
superiore, può fornire, inoltre lo spunto per l'avvio
di un'azione disciplinare. Sembra opportuno segnalare che l'ambito
di competenza si estende a tutti i reclami inerenti qualsiasi
tipo di tributo, sia per imposte dirette che indirette, come
anche per quelle locali, quali, ad esempio, l'ICI e la TARSU.
La breve disamina sulle funzioni della figura del Garante consente
di concludere che esso rappresenta, non a caso, la massima
espressione di uno stato di diritto, che trova in un organo "super
partes" la garanzia e la tutela dei diritti fondamentali
del contribuente.
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