IMPEGNO E PASSIONE PER GLI STUDENTI
GIOVANI, FORMAZIONE E LAVORO
MONITORARE
LE ESIGENZE DEI CLIENTI
CREARE NUOVE SINERGIE E ALLEANZE
LA RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO
GLI SCENARI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL D.L
IL PROGRAMMA
URBAN CITTÀ DI CASERTA
UN SOGGETTO TERRITORIALE INNOVATIVO
APPROVATO
DEFINITIVAMENTE IL NUOVO TUIR
DISCIPLINATI ISTITUTI FINORA IGNORATI
APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL NUOVO TUIR
DISCIPLINATI ISTITUTI FINORA IGNORATI
La definizione di Stabile Organizzazione secondo la riforma fiscale
Francesco
Grammatico
Dottore Commercialista LL. M International Taxation
fgram@yahoo.com
La Legge n. 80 del 7 aprile 2003 ha dettato i principi
direttivi ai quali il governo si è uniformato al fine di attuare la
riforma del nostro sistema tributario. In questo contesto, si evidenzia
come uno dei principi direttivi per la disciplina del reddito delle
società contenuto
all'art 4, della citata Legge n. 80/2003, prevede al comma 1, let.
a): «la
definizione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili
dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni».
Recentemente, il Parlamento ha approvato in via definitiva il Nuovo
Testo Unico delle Imposte sui redditi. Tale documento contiene importanti
novità rispetto all'attuale versione, in vigore fino al 31 dicembre
2003. Dalla lettura del nuovo TUIR emerge come il legislatore ha inteso
disciplinare alcuni istituti che, fino a poco tempo fa, non trovano ancora
una regolamentazione specifica o che, addirittura, non sono stati mai contemplati
nel nostro ordinamento tributario. Ad esempio, si considerino le disposizioni
che hanno per oggetto la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale
e mondiale, la thin capitalization rule e la stabile organizzazione. Una
delle principali novità del
nuovo Testo normativo è, appunto, la definizione di stabile organizzazione
contenuta nell'art 162.
La previsione è di significativa importanza giacché la legislazione
civile e quella tributaria, ad oggi, non avevano mai specificato i
caratteri dell'istituto. Il concetto di stabile organizzazione è sempre
stato ricavato attraverso l'interpretazione sistematica della disciplina
interna da cui sono stati desunti i seguenti caratteri: a) natura indifferentemente
materiale o personale dell'organizzazione; b) strumentalità a un'attività produttiva
dei redditi d'impresa; c) stabilità, ovvero abitualità delle
sue caratteristiche materiali, o, dei vincoli di carattere giuridico
o economico con i soggetti che la compongono.
È, invece, dominante in giurisprudenza il diverso orientamento che
la stabile organizzazione non necessiti di una autonomia gestionale
o contabile. La stabile organizzazione è un centro d'imputazione di
situazioni giuridiche dell'impresa estera, poiché non è un
soggetto di diritto autonomo rispetto alla casa madre.
Tale concetto è, quindi, fondamentale per la definizione della territorialità dei
redditi d'impresa ed interessa direttamente le cosiddette branch o
diramazioni delle imprese multinazionali. In linea generale, ogni Stato ha
la potestà di
tassare un'impresa straniera che abbia una stabile organizzazione nel
proprio territorio. Il concetto di stabile organizzazione riveste, quindi,
una primaria importanza nell'ambito del diritto tributario internazionale,
essendo uno dei principali criteri per definire se uno Stato abbia il potere
di tassare i redditi di un'impresa non residente. Fino ad oggi, in mancanza
di una norma interna che definisse il concetto di stabile organizzazione,
anche il nostro Paese aveva aderito al concetto contenuto nell'art. 5 del
modello di Convenzione dell'OCSE. Infatti, la maggior parte delle Convenzioni
Internazionali stipulate dall'Italia prevede la nozione di stabile organizzazione
in misura egualitaria a quella del citato Modello OCSE. La mancanza di una
definizione specifica della stabile organizzazione e di un corpus normativo
di riferimento ha creato spesso problemi interpretativi ed applicativi della
norma tributaria, nonché ha
generato contenzioso con le autorità fiscali competenti.
La riforma fiscale cerca di comporre la problematica ed il nuovo TUIR
introduce una nozione "domestica" di stabile organizzazione, che
si modella sulla definizione OCSE. Da un esame delle singole disposizioni
normative contenute nell'art. 162 del nuovo TUIR, è possibile delineare,
anzitutto, che la formulazione del suddetto articolo sembra rispecchiare
fedelmente i contenuti dell'art. 5 del Modello OCSE. Il citato art.
5, ai paragrafi 1 e 2, dispone: «affinché sussista il requisito
di stabile organizzazione sul territorio nazionale, occorre che sia presente
una sede fissa di affari, in cui l'impresa eserciti in tutto o in parte
la sua attività». Ne consegue che la definizione utilizzata
nel nostro Paese dovrà essere ricondotta prima facie ad una sede fissa
di affari, attraverso cui il soggetto non residente esercita un'attività in
Italia. Sono poi espressamente contemplate, come è nel modello OCSE,
delle situazioni positive e negative in presenza, o, in assenza delle
quali si configura o meno una stabile organizzazione in Italia.
Le situazioni positive, che danno luogo all'esistenza di una stabile
organizzazione in Italia, sono identificate in: a) una sede di direzione;
b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio;
f) una miniera; g) l'esistenza di un soggetto residente o non residente che
conclude in nome del soggetto estero contratti diversi da quelli di acquisto
dei beni. É,
pure, formulata, come nel modello OCSE, una situazione specifica positiva
- (cantiere di costruzione o di montaggio, o, esercizio di attività di
supervisione correlate allo stesso) - che permette d'identificare una
stabile organizzazione al comma 3, del Nuovo TUIR.
Sul punto esiste, però, una differenza sostanziale fra la previsione
temporale contenuta nel TUIR (tre mesi) e quella prevista dal modello
OCSE (12 mesi). Tale diverso iter temporale consente d'identificare una stabile
organizzazione se il cantiere è operativo per un periodo superiore
a tre mesi. Sebbene vada detto che le attuali convenzioni contro le
doppie imposizioni esistenti con gli altri Paesi prevedono un periodo temporale
maggiore dei tre mesi e che, quindi, in caso di difformità fra norma
interna e convenzionale, solo quest'ultima ha il sopravvento. Seppure
non si devono nascondere le difficoltà che si potrebbero incontrare
nell'ipotesi di nuova stesura di Convenzioni Internazionali perché gli
altri Paesi esteri potrebbero, a ragione, chiedere un termine breve anche
per i cantieri italiani operanti all'estero. In considerazione del fatto
che l'attività edificatoria
del nostro Paese si è spostata soprattutto nei Paesi in via di sviluppo,
l'introduzione di un termine breve significherebbe un aggravamento
della situazione per le società costruttrici italiane.
In senso opposto, le situazioni negative dalle quali è possibile desumere
l'inesistenza di una stabile organizzazione nel nostro Paese, sono:
a) un uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o,
di consegna dei beni o merci appartenenti all'impresa; b) beni appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito; di esposizione, di consegna;
c) beni appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione
da parte di un'impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di svolgere per l'impresa,
qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio
combinato delle attività ma con carattere preparatorio o ausiliario;
g) la disponibilità a
qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari
che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e di informazioni;
h) un mediatore, un commissionario generale, ogni altro intermediario che
svolge attività a favore di un'impresa non residente nell'ambito del
proprio status d'indipendenza. In breve, sono replicate le liste indicative
delle situazioni indicate anche nei paragrafi 4 e 5 del modello OCSE.
La definizione introdotta nell'art. 162 del TUIR è valida ai fini
delle imposte sui redditi e ai fini Irap, restando dibattuto la sua
estensione anche in ambito IVA. Sul tema una parte della dottrina vorrebbe
estendere in maniera automatica il testo dell'art. 162 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi anche in ambito IVA. C'è chi, però, non
ritiene valido questo atteggiamento, rinviando alle norme di diritto tributario
internazionale che sono giunte a due diverse soluzioni ai fini IVA e ai fini
delle imposte dirette, dato che mutando il tributo, mutano anche i criteri
per l'individuazione della stessa stabile organizzazione.
L'introduzione ex novo di una prima definizione di stabile organizzazione
nel nostro ordinamento tributario è molto importante ed è prevedibile
che consentirà di risolvere alcuni dubbi interpretativi ed applicativi
che esistono attualmente.
|