RIFORMA BIAGI
LA RINNOVATA DISCIPLINA DEL PART TIME
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo
276/03
a cura dell’Area Relazioni Industriali Assindustria Salerno
di
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
Il contratto di lavoro a tempo parziale si è affacciato nel
panorama legislativo italiano con il D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347,
ma la prima vera regolamentazione dell'istituto è avvenuta ad
opera del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla Legge
19 dicembre 1984, n. 863. Un intervento riformatore della disciplina
si è avuto
con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 di recepimento della direttiva
comunitaria 97/81/Ce del 15 dicembre 1997 sull'accordo quadro per
il lavoro a tempo parziale. Il suddetto decreto è stato poi successivamente
modificato e integrato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n.100.
Questo impianto normativo è stato oggetto di modifica con il
D.Lgs. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro; l'obiettivo è quello
di favorire un maggiore ricorso al lavoro a tempo parziale eliminando
gli appesantimenti burocratici che hanno, sino ad oggi, compresso l'autonomia
delle parti sociali e quella dei soggetti titolari del rapporto di lavoro.
Di seguito esaminiamo e descriviamo i mutamenti intervenuti nella
disciplina del lavoro part time a seguito dell'entrata in vigore della
Riforma Biagi. Innanzitutto per "tempo parziale" si intende
l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto
un lavoratore che risulti comunque inferiore al "tempo pieno",
ossia all'orario normale di lavoro fissato, in base al D.Lgs. 66/03
in 40 ore settimanali, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tre tipi:
a) orizzontale, quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quello in cui l'attività lavorativa sia svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno; c) misto, quello che si svolge secondo
una combinazione delle modalità sopra citate. La prima novità è che
il Decreto di riforma del mercato del lavoro ha inteso agevolare il
ricorso al lavoro supplementare, ammesso solo nei casi di part-time
orizzontale, e corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre
l'orario di lavoro concordato tra le parti in sede di redazione del
contratto a tempo parziale ed entro il limite del tempo pieno.
La nuova disciplina affida alla contrattazione collettiva il compito
di stabilire il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili,
le causali di ricorso e le conseguenze (anche di natura non economica)
derivanti dal superamento delle ore di lavoro supplementare consentite
dai contratti collettivi stessi.
Viene abolita la norma in base alla quale il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
solo nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro
a tempo parziale e viene, inoltre, eliminata la maggiorazione retributiva
del 50% prevista dalla vecchia disciplina in assenza di disposto contrattuale.
Sottolineamo ancora che, ora, l'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore solo nell'ipotesi
in cui tale opera non sia prevista e regolamentata dal contratto collettivo
ed in tal caso il rifiuto del lavoratore non può integrare gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento. è stato invece
abrogato il comma 6 dell'articolo 3 del citato D.Lgs. 61/2000 che consentiva
al lavoratore part time di chiedere il consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.
Decade l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare l'assunzione
a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio mediante invio di copia del contratto entro i successivi
trenta giorni dalla stipulazione.
Non hanno subito modifiche le disposizioni relative alla informativa
alla rappresentanza sindacale aziendale (con cadenza annuale) sull'andamento
delle assunzioni a tempo parziale, sulle tipologie, sul ricorso al lavoro
supplementare e quelle sulla puntuale indicazione nel contratto sia
della durata della prestazione lavorativa che della collocazione temporale
della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Cambiano anche le disposizioni che regolano la flessibilità dell'orario
a tempo parziale: il D.Lgs. 276/2003, innanzitutto, precisa che per
clausole flessibili (prima denominate dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. 61/2000,
elastiche) si intendono le clausole che consentono, entro limiti predeterminati,
una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel contratto
di lavoro part time (non c'è un aumento della prestazione). Sono
invece elastiche le clausole che permettono una variabilità in
aumento dell'estensione temporale della prestazione lavorativa dedotta
in contratto.
Si può dedurre che nel part time orizzontale il datore di lavoro
può incrementare la prestazione ricorrendo soltanto al lavoro
supplementare, mentre in quello verticale o misto il risultato può essere
raggiunto attraverso lo straordinario ed il ricorso al secondo tipo
di clausole. Anche qui un ruolo centrale è assunto dalla contrattazione
collettiva chiamata a stabilire: a) condizioni e modalità in
relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa; b) condizioni e modalità in
relazione alle quali il datore può variare in aumento l'orario
previsto nel contratto; c) i limiti massimi di variabilità in
aumento della prestazione e le specifiche compensazioni (anche di natura
non economica).
La disponibilità allo svolgimento di un rapporto a tempo parziale
con un orario diverso da quello sottoscritto ab inizio richiede il consenso
del lavoratore formalizzato con un atto scritto. Su richiesta, il dipendente
può farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale
da lui indicato. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche o flessibili
non integra gli estremi per un provvedimento di licenziamento.
In assenza di contratti collettivi che regolino la materia, datore
di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione
di dette clausole. Per quanto concerne la trasformazione del rapporto
da full time a part time, continua ad essere necessaria la convalida
della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente,
però, senza che sia più richiesta l'assistenza di un rappresentante
sindacale. Il D.Lgs. 276/03 ha eliminato il diritto di precedenza riconosciuto
dalla previgente disciplina a favore dei lavoratori part time in caso
di assunzione di personale a tempo pieno, prevedendo però la
facoltà di inserire tale clausola negli accordi individuali.
Nel caso di assunzione di personale a tempo parziale, l'art. 46 del
D.Lgs. 276/03 prevede che il datore di lavoro ne dia tempestiva informazione
ai lavoratori già dipendenti a tempo pieno, anche con comunicazione
scritta affissa in luogo accessibile a tutti, prendendo in considerazione
le eventuali domande di trasformazione.
Viene meno, così, l'obbligo del datore di lavoro, prima previsto,
di motivare adeguatamente il rifiuto opposto ad una eventuale domanda
di trasformazione a tempo parziale del personale già in forza
a tempo pieno che ne faccia richiesta. Una fattispecie introdotta dalla
riforma, meritevole di considerazione è quella che riconosce
il diritto alla trasformazione ex lege del rapporto a tempo pieno in
rapporto part time per i lavoratori affetti da patologie oncologiche
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente
competente. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. |