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  Dicembre 2012

Articoli - n° 1 Gennaio/Febbraio 2004
 



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I LAVORI IN QUOTA
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

L’uso di dispositivi di protezione individuale frena gli incidenti

di Luigi Cortis
Ricercatore ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
ispesl.labtecno@tin.it

Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro è un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee devono costituire il mezzo più appropriato assieme alle disposizioni nazionali vigenti.
Prima con il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", poi con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili", si sono poste le basi per migliorare le condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni. Indagini e studi hanno dimostrato come la maggior parte degli incidenti che si verificano nei cantieri edili non siano dovuti a motivi strutturali (tecnico-ingegneristici), come avveniva in passato, ma ad errori in fase progettuale ed organizzativa della sicurezza. I D.Lgs. 626/94 e 494/96 con le loro modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 242/96 e 528/99) sono stati concepiti anche per colmare queste lacune e costituiscono, nell'insieme, un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei cantieri temporanei o mobili. La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni.
Nei suoi "considerando" sottolinea che i lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali. I dati INAIL relativi all'anno 2002, evidenziano che in Italia il maggior numero degli infortuni si verificano nel settore dell'edilizia e, che circa un quarto degli incidenti mortali avvengono nelle costruzioni. Gli stessi dati riportano al primo posto, come causa di incidenti mortali, quello della caduta dall'alto.
Viene altresì rilevato che è preponderante la correlazione tra le violazioni delle norme antinfortunistiche e tali infortuni, rispetto alle altre cause per cui in Italia muoiono ogni anno circa 160 lavoratori, di cui un centinaio nelle costruzioni. I sopraccitati strumenti normativi in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale, sia dal punto di vista dell'uso che del prodotto, presentano attualmente una frammentazione di disposizioni che creano una qualche difficoltà nella loro applicazione.
Per quanto concerne la prevenzione degli infortuni derivanti da caduta dall'alto, si è quindi voluto predisporre una linea guida riguardante i criteri per "l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto e i sistemi di arresto caduta", che vuole essere un contributo concreto al miglioramento della sicurezza sul lavoro e alla sua gestione, fornendo al datore di lavoro e agli operatori della sicurezza, indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi specifici. La linea guida, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indirizzo per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto denominati "sistemi di arresto caduta", che generalmente sono costituiti da un dispositivo di presa per il corpo e da un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il "tirante d'aria" minimo necessario al disotto dell'utilizzatore, il modo adeguato di indossare il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro, sono fornite dal fabbricante del sistema di arresto caduta, nella sua nota informativa.
La linea guida, ribadendo la priorità delle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, prende in considerazione le seguenti aree di intervento: valutazione dei rischi di caduta dall'alto, descrizione dei sistemi di arresto caduta, selezione, uso, ispezione, manutenzione, deposito e trasporto degli stessi. Tuttavia il suo contenuto non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro. Obiettivo generalizzato della linea guida è quello di fornire una metodologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota, quando con DPI contro la caduta dall'alto si faccia uso di sistemi di arresto della caduta.
Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell'entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori, condizioni lavorative. Infatti nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall'alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute. Infatti nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall'alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute.
In particolare, si sottolinea l'importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, possono portare a gravi malesseri a causa dell'azione dell'imbracatura.
Il documento di valutazione del rischio e il piano operativo devono pertanto prevedere, oltre il rischio di caduta dall'alto, anche il rischio di sospensione inerte e adottare misure o interventi di emergenza che riducano il tempo di sospensione inerte a pochi minuti.
Deve essere predisposta, nell'ambito della valutazione dei rischi, una procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore, rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o aiuto da parte di altri lavoratori. Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota si renda necessario l'uso di un sistema di arresto caduta, all'interno della unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità di operativa di garantire autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore che si trova in posizione di sospensione inerte.
Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di lavoro, si ritenga che non sia possibile operare l'intervento di emergenza in maniera autonoma, deve essere determinata un'apposita procedura del soccorso pubblico. La linea guida non si applica ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e ai dispositivi di discesa.

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