I LAVORI IN
QUOTA
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA
L’uso di dispositivi di protezione individuale
frena gli incidenti
di
Luigi Cortis
Ricercatore ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
ispesl.labtecno@tin.it
Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul
luogo di lavoro è un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento
le direttive europee devono costituire il mezzo più appropriato
assieme alle disposizioni nazionali vigenti.
Prima con il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", poi con il D.Lgs.
14 agosto 1996, n. 494, attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente
le "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei
o mobili", si sono poste le basi per migliorare le condizioni di
lavoro nel settore delle costruzioni. Indagini e studi hanno dimostrato
come la maggior parte degli incidenti che si verificano nei cantieri
edili non siano dovuti a motivi strutturali (tecnico-ingegneristici),
come avveniva in passato, ma ad errori in fase progettuale ed organizzativa
della sicurezza. I D.Lgs. 626/94 e 494/96 con le loro modifiche ed integrazioni
(D.Lgs. 242/96 e 528/99) sono stati concepiti anche per colmare queste
lacune e costituiscono, nell'insieme, un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro nel settore dei cantieri temporanei o mobili.
La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni.
Nei suoi "considerando" sottolinea che i lavori in quota possono
esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute
e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto, che rappresentano
una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto
riguarda quelli mortali. I dati INAIL relativi all'anno 2002, evidenziano
che in Italia il maggior numero degli infortuni si verificano nel settore
dell'edilizia e, che circa un quarto degli incidenti mortali avvengono
nelle costruzioni. Gli stessi dati riportano al primo posto, come causa
di incidenti mortali, quello della caduta dall'alto.
Viene altresì rilevato che è preponderante la correlazione
tra le violazioni delle norme antinfortunistiche e tali infortuni, rispetto
alle altre cause per cui in Italia muoiono ogni anno circa 160 lavoratori,
di cui un centinaio nelle costruzioni. I sopraccitati strumenti normativi
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in
materia di dispositivi di protezione individuale, sia dal punto di vista
dell'uso che del prodotto, presentano attualmente una frammentazione
di disposizioni che creano una qualche difficoltà nella loro
applicazione.
Per quanto concerne la prevenzione degli infortuni derivanti da caduta
dall'alto, si è quindi voluto predisporre una linea guida riguardante
i criteri per "l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto e i sistemi di arresto caduta",
che vuole essere un contributo concreto al miglioramento della sicurezza
sul lavoro e alla sua gestione, fornendo al datore di lavoro e agli
operatori della sicurezza, indicazioni relative ai contenuti minimi
del documento di valutazione dei rischi specifici. La linea guida, a
carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indirizzo per l'individuazione
e l'uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
denominati "sistemi di arresto caduta", che generalmente sono
costituiti da un dispositivo di presa per il corpo e da un sistema di
collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro,
nonché il "tirante d'aria" minimo necessario al disotto
dell'utilizzatore, il modo adeguato di indossare il dispositivo di presa
per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di
ancoraggio sicuro, sono fornite dal fabbricante del sistema di arresto
caduta, nella sua nota informativa.
La linea guida, ribadendo la priorità delle protezioni collettive
rispetto a quelle individuali, prende in considerazione le seguenti
aree di intervento: valutazione dei rischi di caduta dall'alto, descrizione
dei sistemi di arresto caduta, selezione, uso, ispezione, manutenzione,
deposito e trasporto degli stessi. Tuttavia il suo contenuto non esime
dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con
le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente
di lavoro. Obiettivo generalizzato della linea guida è quello
di fornire una metodologia per la valutazione dei rischi nel lavoro
in quota, quando con DPI contro la caduta dall'alto si faccia uso di
sistemi di arresto della caduta.
Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale è indispensabile
la determinazione preliminare della natura e dell'entità dei
rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo
ai seguenti elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia
dei possibili pericoli per i lavoratori, condizioni lavorative. Infatti
nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall'alto
o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione
alla attività specifica da svolgere e che procurano morte o lesioni
al corpo o danni alla salute. Infatti nei lavori in quota si è esposti
a rischi, sia di caduta dall'alto o strettamente connessi ad essa, sia
di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere
e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute.
In particolare, si sottolinea l'importanza di non sottovalutare il
rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto
possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni
vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta
minuti, possono portare a gravi malesseri a causa dell'azione dell'imbracatura.
Il documento di valutazione del rischio e il piano operativo devono
pertanto prevedere, oltre il rischio di caduta dall'alto, anche il rischio
di sospensione inerte e adottare misure o interventi di emergenza che
riducano il tempo di sospensione inerte a pochi minuti.
Deve essere predisposta, nell'ambito della valutazione dei rischi,
una procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore,
rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza
o aiuto da parte di altri lavoratori. Quindi, nel caso in cui nei lavori
in quota si renda necessario l'uso di un sistema di arresto caduta,
all'interno della unità di lavoro deve essere prevista la presenza
di lavoratori che posseggano la capacità di operativa di garantire
autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore che
si trova in posizione di sospensione inerte.
Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei
luoghi di lavoro, si ritenga che non sia possibile operare l'intervento
di emergenza in maniera autonoma, deve essere determinata un'apposita
procedura del soccorso pubblico. La linea guida non si applica ai sistemi
per il posizionamento sul lavoro e ai dispositivi di discesa. |