PROGETTO E ATTO DI FUSIONE
OBBLIGHI ED EFFETTI
Società unite per sbaragliare la concorrenza
e potenziare la attività
Michele
Izzo
Segretario Confidi Caserta
mizzo@unioneindustriali.caserta.it
TIl progetto e l'atto di fusione, entrambi previsti dal vigente Codice
Civile, cagionano vari effetti per le società partecipanti all'operazione
straordinaria. La fusione è l'istituto mediante il quale si realizza
la forma più completa di concentrazione fra due o più società commerciali,
quindi è evidente che le ragioni per cui essa si verifica sono
principalmente di natura economica: eliminazione della concorrenza; integrazione
e completamento dell'attività esercitata; riduzione delle spese
generali di amministrazione e/o di produzione; potenziamento dell'attività;
superamento di squilibri e difficoltà. Essa può essere
realizzata in due diversi modi:
- per incorporazione (o per assorbimento): una società già esistente,
mantenendo il suo soggetto giuridico, aumenta le proprie dimensioni (e/o
il capitale) incorporando una o più società che perdono
la loro individualità;
- fusione propriamente detta (o unione): in tal caso, si sciolgono tutte
le società che partecipano alla fusione e i loro patrimoni vengono
apportati in una società di nuova costituzione.
Si tratta, dunque, di un caso di cessazione aziendale relativa, poiché le
società che vi partecipano vengono ad assumere il medesimo soggetto
giuridico continuando le proprie attività in un nuovo e potenziato
complesso industriale. Attualmente, le fusioni vengono disciplinate nel
Libro V del Codice Civile dagli articoli 2501 al 2504 sexies. La procedura
prevista è piuttosto laboriosa e richiede tempi di realizzazione
abbastanza lunghi. Per questa ragione, la Riforma del diritto societario
ha previsto varie semplificazioni per tali operazioni. L'attuale normativa
prevede sia il progetto che l'atto di fusione, quali documenti contenenti
gli elementi essenziali di tutta l'operazione societaria, dai quali scaturiscono
conseguenti e diversi aspetti giuridici e fiscali. Il progetto di fusione
(art. 2501 bis Codice Civile) è il primo atto ufficiale previsto
dalla norma per l'attivazione della procedura, ma nella realtà esso è il
frutto finale delle trattative e delle decisioni economiche che necessariamente
precedono ciascuna fusione. Gli amministratori delle società partecipanti
devono redigere un progetto di fusione unico per tutte le società partecipanti,
illustrante il contenuto, le modalità e le motivazioni dell'operazione.
In esso devono risultare:
- Il tipo, la denominazione sociale, la sede delle società partecipanti;
- l'atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante,
con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni e/o quote;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta
dalla fusione.
Oltre al progetto di fusione, gli amministratori delle società partecipanti
devono redigere una situazione patrimoniale (art. 2501 ter), nonché una
relazione (art. 2501 quater), nella quale sia descritta e giustificata,
sotto il profilo economico e giuridico, l'operazione straordinaria. Il
progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali, ai bilanci
degli ultimi tre esercizi e alle relazioni degli amministratori e, a quelle
degli esperti se necessarie, deve rimanere depositato presso la sede delle
società durante
i 30 giorni che precedono le Assemblee deliberanti le fusioni. Ogni società partecipante,
infatti, deve deliberare in assemblea straordinaria dei soci la fusione.
Il verbale delle assemblee, unitamente ai documenti sopra indicati (art.
2501 sexies) deve essere depositato per essere iscritto nel registro
delle imprese. La fusione, in base all'art. 2503, può essere attivata
solo dopo che siano decorsi 2 mesi dall'iscrizione delle singole delibere
nel registro delle imprese. In questo periodo, i creditori delle società partecipanti
possono opporsi all'operazione per bloccarla. In caso di tacito consenso,
i legali rappresentanti delle stesse redigono l'atto di fusione avviando,
in tal modo, la chiusura del procedimento. La fusione deve avere sempre
forma di atto pubblico che deve essere anch'esso depositato per l'iscrizione,
a cura del notaio, entro 30 giorni, nel registro delle imprese. In base
all'art. 2504 bis, la fusione ha efficacia nei confronti dei terzi solamente
quando viene fatta l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
imprese. A partire da tale data, le società fuse o incorporate si
estinguono e i loro obblighi sono assunti dalla società risultante
dalla fusione. Pertanto, quest'ultima è la data di decorrenza degli
effetti giuridici della fusione. Tra questi sono da ricomprendersi anche
quelli fiscali. É da tale giorno, infatti, che le società fuse
o incorporate non hanno più una loro individualità e tutti
gli obblighi, anche fiscali, vengono trasferiti in capo alla nuova società o
all'incorporante. Per esempio, da tale data, è la società nata
dalla fusione o l'incorporante che deve pagare i debiti tributari delle
società fuse o incorporate, così come procedere all'adempimento
degli obblighi dei sostituti d'imposta. Tuttavia, nel progetto di fusione,
possono essere stabilite data diverse, anteriori o posteriori, per la
decorrenza degli effetti giuridici. Si parla di postdatazione della fusione,
quando nel progetto viene prevista una decorrenza successiva a quella dell'ultima
iscrizione nel registro delle imprese, valida per tutti gli effetti.
Ciò può aversi
solo nel caso di fusione per incorporazione, in quanto i negozi giuridici
compiuti successivamente al deposito dell'atto di fusione fino alla data
di effetto dell'operazione possono continuare a essere imputati alle
singole società partecipanti; mentre ciò non sarebbe possibile
nelle fusioni vere e proprie nelle quali le società si estinguono
costituendo un nuovo organismo. Si parla, invece, di retrodatazione della
fusione quando se ne anticipano gli effetti. Quest'ultima ipotesi è possibile
solo ai fini contabili ed economici e non civilistici. Essa può valere
sia nelle fusioni proprie che in quelle per incorporazione. É consentita
anche ai fini fiscali, riportando gli effetti della fusione all'inizio
del periodo d'imposta delle società partecipanti. In tal modo, il
reddito realizzato nella fase compresa tra l'inizio del periodo d'imposta
e la data d'iscrizione dell'atto di fusione da ciascuna società non
deve essere imputato in singoli conti economici, ma in un unico conto economico
della società nata dalla fusione. Questo significa che, a livello
contabile, tutte le società terranno autonome scritture contabili
fino alla data di effetto della fusione, per poi essere unificate (con trasferimento
dei saldi contabili) nella contabilità della società nuova
o incorporante che determinerà, a fine esercizio, un unico reddito,
comprensivo di tutte le operazioni della società. Come visto, le
operazioni straordinarie di fusione sono molto complesse e impegnative
per gli organi e gli uffici delle società interessate, anche alla
luce dei molteplici effetti che esse generano. In sintesi, occorre ricordare
che il progetto di fusione è il documento iniziale che contiene gli
elementi essenziali di tutta l'operazione e nel quale trovano fondamento
le delibere delle società interessate, mentre l'atto e la sua iscrizione
al registro delle imprese è il suggello finale dell'operazione da
cui decorrono i principali effetti giuridici. |