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  Dicembre 2012

Articoli - n° 1 Gennaio/Febbraio 2004
 



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PROGETTO E ATTO DI FUSIONE
OBBLIGHI ED EFFETTI

Società unite per sbaragliare la concorrenza e potenziare la attività

Michele Izzo
Segretario Confidi Caserta
mizzo@unioneindustriali.caserta.it

 
TIl progetto e l'atto di fusione, entrambi previsti dal vigente Codice Civile, cagionano vari effetti per le società partecipanti all'operazione straordinaria. La fusione è l'istituto mediante il quale si realizza la forma più completa di concentrazione fra due o più società commerciali, quindi è evidente che le ragioni per cui essa si verifica sono principalmente di natura economica: eliminazione della concorrenza; integrazione e completamento dell'attività esercitata; riduzione delle spese generali di amministrazione e/o di produzione; potenziamento dell'attività; superamento di squilibri e difficoltà. Essa può essere realizzata in due diversi modi:
- per incorporazione (o per assorbimento): una società già esistente, mantenendo il suo soggetto giuridico, aumenta le proprie dimensioni (e/o il capitale) incorporando una o più società che perdono la loro individualità;
- fusione propriamente detta (o unione): in tal caso, si sciolgono tutte le società che partecipano alla fusione e i loro patrimoni vengono apportati in una società di nuova costituzione.
Si tratta, dunque, di un caso di cessazione aziendale relativa, poiché le società che vi partecipano vengono ad assumere il medesimo soggetto giuridico continuando le proprie attività in un nuovo e potenziato complesso industriale. Attualmente, le fusioni vengono disciplinate nel Libro V del Codice Civile dagli articoli 2501 al 2504 sexies. La procedura prevista è piuttosto laboriosa e richiede tempi di realizzazione abbastanza lunghi. Per questa ragione, la Riforma del diritto societario ha previsto varie semplificazioni per tali operazioni. L'attuale normativa prevede sia il progetto che l'atto di fusione, quali documenti contenenti gli elementi essenziali di tutta l'operazione societaria, dai quali scaturiscono conseguenti e diversi aspetti giuridici e fiscali. Il progetto di fusione (art. 2501 bis Codice Civile) è il primo atto ufficiale previsto dalla norma per l'attivazione della procedura, ma nella realtà esso è il frutto finale delle trattative e delle decisioni economiche che necessariamente precedono ciascuna fusione. Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere un progetto di fusione unico per tutte le società partecipanti, illustrante il contenuto, le modalità e le motivazioni dell'operazione.

In esso devono risultare:
- Il tipo, la denominazione sociale, la sede delle società partecipanti;
- l'atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni e/o quote;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione.

Oltre al progetto di fusione, gli amministratori delle società partecipanti devono redigere una situazione patrimoniale (art. 2501 ter), nonché una relazione (art. 2501 quater), nella quale sia descritta e giustificata, sotto il profilo economico e giuridico, l'operazione straordinaria. Il progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali, ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alle relazioni degli amministratori e, a quelle degli esperti se necessarie, deve rimanere depositato presso la sede delle società durante i 30 giorni che precedono le Assemblee deliberanti le fusioni. Ogni società partecipante, infatti, deve deliberare in assemblea straordinaria dei soci la fusione. Il verbale delle assemblee, unitamente ai documenti sopra indicati (art. 2501 sexies) deve essere depositato per essere iscritto nel registro delle imprese. La fusione, in base all'art. 2503, può essere attivata solo dopo che siano decorsi 2 mesi dall'iscrizione delle singole delibere nel registro delle imprese. In questo periodo, i creditori delle società partecipanti possono opporsi all'operazione per bloccarla. In caso di tacito consenso, i legali rappresentanti delle stesse redigono l'atto di fusione avviando, in tal modo, la chiusura del procedimento. La fusione deve avere sempre forma di atto pubblico che deve essere anch'esso depositato per l'iscrizione, a cura del notaio, entro 30 giorni, nel registro delle imprese. In base all'art. 2504 bis, la fusione ha efficacia nei confronti dei terzi solamente quando viene fatta l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. A partire da tale data, le società fuse o incorporate si estinguono e i loro obblighi sono assunti dalla società risultante dalla fusione. Pertanto, quest'ultima è la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione. Tra questi sono da ricomprendersi anche quelli fiscali. É da tale giorno, infatti, che le società fuse o incorporate non hanno più una loro individualità e tutti gli obblighi, anche fiscali, vengono trasferiti in capo alla nuova società o all'incorporante. Per esempio, da tale data, è la società nata dalla fusione o l'incorporante che deve pagare i debiti tributari delle società fuse o incorporate, così come procedere all'adempimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Tuttavia, nel progetto di fusione, possono essere stabilite data diverse, anteriori o posteriori, per la decorrenza degli effetti giuridici. Si parla di postdatazione della fusione, quando nel progetto viene prevista una decorrenza successiva a quella dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese, valida per tutti gli effetti. Ciò può aversi solo nel caso di fusione per incorporazione, in quanto i negozi giuridici compiuti successivamente al deposito dell'atto di fusione fino alla data di effetto dell'operazione possono continuare a essere imputati alle singole società partecipanti; mentre ciò non sarebbe possibile nelle fusioni vere e proprie nelle quali le società si estinguono costituendo un nuovo organismo. Si parla, invece, di retrodatazione della fusione quando se ne anticipano gli effetti. Quest'ultima ipotesi è possibile solo ai fini contabili ed economici e non civilistici. Essa può valere sia nelle fusioni proprie che in quelle per incorporazione. É consentita anche ai fini fiscali, riportando gli effetti della fusione all'inizio del periodo d'imposta delle società partecipanti. In tal modo, il reddito realizzato nella fase compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data d'iscrizione dell'atto di fusione da ciascuna società non deve essere imputato in singoli conti economici, ma in un unico conto economico della società nata dalla fusione. Questo significa che, a livello contabile, tutte le società terranno autonome scritture contabili fino alla data di effetto della fusione, per poi essere unificate (con trasferimento dei saldi contabili) nella contabilità della società nuova o incorporante che determinerà, a fine esercizio, un unico reddito, comprensivo di tutte le operazioni della società. Come visto, le operazioni straordinarie di fusione sono molto complesse e impegnative per gli organi e gli uffici delle società interessate, anche alla luce dei molteplici effetti che esse generano. In sintesi, occorre ricordare che il progetto di fusione è il documento iniziale che contiene gli elementi essenziali di tutta l'operazione e nel quale trovano fondamento le delibere delle società interessate, mentre l'atto e la sua iscrizione al registro delle imprese è il suggello finale dell'operazione da cui decorrono i principali effetti giuridici.

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