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Contratto di SWAP e mutuo, un legame "negoziale"
Contratto di SWAP e mutuo, un legame "negoziale"
Quando il contratto di swap è collegato ad uno di mutuo, rispetto al quale svolge una funzione di copertura, il venir meno del secondo comporta la caducazione anche del collegato contratto di swap, con conseguente impossibilità di addebitare i differenziali dei tassi in conto corrente
Se è accessorio ad un contratto di finanziamento, il contratto di swap ha una
funzione di copertura, in quanto serve ad eliminare, o quantomeno ridurre, le
conseguenze negative derivanti da tassi variabili
eccessivamente alti
Se non sussistono finalità speculative, il contratto di swap non può essere
considerato singolarmente, quanto piuttosto unitamente
a quello di mutuo cui è strumentale per
la sua funzione di copertura
Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.i
Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 21/06/2011, emessa
in sede di reclamo, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice Unico, con il quale in accoglimento del ricorso proposto ex articolo 700 Codice Procedura Civile da una società, era stato ordinato ad una banca di sospendere le operazioni di addebito dei differenziali di pagamento relativi ad un contratto di interest rate swap, sul conto corrente intestato alla prima.
La società ricorrente, operante nel settore edile, aveva stipulato con la banca un contratto di mutuo a tasso variabile, assistito da garanzia ipotecaria, nonchè contestualmente un collegato contratto di interest rate swap, al fine di contenere l'oscillazione del tasso d'interesse variabile relativo al mutuo. L'erogazione del mutuo era finalizzata alla realizzazione di un complesso residenziale. Tuttavia le parti non hanno dato poi esecuzione al contratto di mutuo, in quanto la società è riuscita a completare l'opera con i propri mezzi finanziari.
Nonostante ciò la banca ha messo in esecuzione il collegato contratto di swap, addebitando sul conto corrente della società le prime quattro rate del rapporto, a causa di un differenziale tra le rate di mutuo e quelle del contratto di swap. In seguito a ciò, la società ha chiesto al Tribunale l'emanazione di un provvedimento d'urgenza che sospendesse l'addebito delle rate di swap, in quanto prive di qualsiasi giustificazione causale, considerata la mancata erogazione della somma mutuata. La società ricorrente ha anche lamentato la circostanza che la banca avesse omesso qualsiasi informativa circa i rischi inerenti il contratto di swap e gli obblighi previsti dal T.U.F. e dal Reg. Consob.
Il Giudice adito in prima istanza ha accolto il ricorso, ritenendo che la sussistenza del collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e quello di swap, faccia venir meno la giustificazione causale del secondo allorquando viene meno il contratto di mutuo cui era collegato. Avverso il provvedimento del primo Giudice ha proposto reclamo la banca, tuttavia il Collegio ritenendo pienamente condivisibile il provvedimento reclamato, ha rigettato il reclamo proposto confermando così le ragioni
della società. In particolare, il Collegio ha ribadito l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di swap. Ha evidenziato inoltre che i contratti derivati, tra i quali rientra quello di swap, possono avere una finalità di copertura, oppure una finalità meramente speculativa. Se è accessorio ad un contratto di finanziamento, il contratto di swap ha una funzione di copertura, o latamente assicurativa, in quanto serve ad eliminare, o quantomeno ridurre, le conseguenze negative derivanti da tassi variabili eccessivamente alti.
noltre tale funzione può valere anche rispetto alla banca, ad esempio nelle ipotesi di tassi particolarmente bassi, tali da rendere il finanziamento poco remunerativo. Nella fattispecie in esame era indubbia la finalità di copertura, in quanto il contratto di swap era stato stipulato contestualmente a quello di mutuo, al fine di contenere il rischio di eccessivi rialzi o ribassi. Pertanto non avendo il
contratto di swap, nel caso di specie, alcuna funzione speculativa o di investimento, era evidente che la sua stipula trovava una giustificazione proprio nell'esigenza di stabilizzare i tassi del collegato contratto di mutuo, per cui venuto meno quest'ultimo, lo swap non aveva più alcun motivo di essere.
Il Tribunale ha giustamente ritenuto che questa finalità non speculativa fosse perfettamente coerente con la qualità di imprenditore edile della società che non addiviene alla conclusione di questi contratti per finalità speculative, ma soltanto di copertura al fine di facilitare il completamento di un'operazione immobiliare. In questi casi il contratto di swap non può essere considerato singolarmente, quanto piuttosto unitamente a quello di mutuo cui è strumentale per la sua funzione di copertura. Si tratta dunque di contratti collegati tra loro, con la conseguenza che la sorte del contratto di mutuo incide anche sulla sorte di quello di swap.
Pertanto se le parti non hanno dato attuazione al contratto di mutuo, ciò influisce anche sul contratto di swap la cui funzione di copertura viene meno. Dunque venuto meno il contratto di mutuo, cessa anche quello di swap, con la conseguenza che la banca non può pretendere dalla società il pagamento dei differenziali dei tassi.
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