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La riforma dell'AUTOTRASPORTO
Dall'applicazione dei costi minimi alla responsabilità solidale tra mittenti e vettori finali: indicazioni operative per le imprese
di Marcella Villano, Segreteria Premio Best Practices
Relatori del seminario del 18 luglio 2011
La legge 4 agosto 2010, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, contenente
disposizioni modificative della disciplina dell'autotrasporto merci in conto terzi, in particolare dell'art. 83 bis della legge 133/08 ss.mm. e del decreto legislativo 286/05, ha introdotto importanti novità di particolare rilevo per le imprese e per i rapporti negoziali committente‑vettore.
Si tratta di un provvedimento contestato fortemente da Confindustria in tutte le fasi legislative, attraverso una ferma opposizione manifestata sia presso le competenti sedi istituzionali e politiche e nel dibattito parlamentare, sia intervenendo sulla stampa.
Con l'obiettivo di fornire un quadro informativo aggiornato sull'impianto normativo e sui provvedimenti che ne sono conseguiti, lo scorso 18 luglio si è tenuto in sede un seminario tecnico di approfondimento, organizzato dal Gruppo Trasporti e Logistica di Confindustria Salerno.
Con l'intervento di Giuseppina Della Pepa, Segretario Generale di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) e di Floriana Buccioni dell'Area Politiche Industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione di Confindustria, sono state analizzate le questioni più rilevanti della riforma, ossia: applicazione, anche ai contratti scritti, dei costi minimi d'esercizio in vigore dal 13 giugno scorso; nuova disciplina sui termini di pagamento; azione diretta del vettore finale su tutta la filiera di trasferimento del contratto: responsabilità solidale;
tempi di carico e scarico delle merci; responsabilità condivisa committente vettore; pallet.
L'elemento di maggiore impatto è l'estensione dell'applicazione, anche ai contratti scritti, di costi minimi di esercizio, intesi come base da cui partire per il calcolo che il committente è tenuto a riconoscere al vettore per l'esecuzione della prestazione del trasporto.
La normativa prevedeva diversi step per la definizione degli stessi, tra cui la stipula di accordi volontari di settore o, in caso di mancata conclusione degli stessi, la determinazione dei valori da parte dell'Osservatorio sulle attività dell'autotrasporto o, in assenza anche di questo intervento, l'applicazione delle tabelle ministeriali di cui al comma 10 dell'art. 83‑bis. Di fatto, nulla è stato fatto in merito alle prime due opzioni soprattutto perché, come rilevato dall'Antitrust, «l'individuazione di costi minimi d'esercizio» finisce «per tradursi nella fissazione di tariffe minime», configurando un regime tariffario lesivo della concorrenza. Di conseguenza, dal 13 giugno 2011 si applicano ai contratti scritti i valori delle suddette tabelle i cui dati aggiornati, distinti per tipologie di veicoli e per percorrenze chilometriche, sono consultabili (ultima rilevazione disponibile maggio 2011) su
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10299.
Riguardo all'azione diretta del vettore finale su tutta la filiera di trasferimento del contratto (responsabilità solidale), in vigore da agosto 2011, l'obiettivo della norma è garantire il pagamento del prezzo del servizio di trasporto al vettore finale, concedendo a quest'ultimo un'azione diretta di rivalsa da esercitare verso tutti i soggetti della filiera di trasferimento del contratto, obbligati in solido per il pagamento del corrispettivo.
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