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  Dicembre 2012

Articoli n° 07
AGOSTO/SETTEMBRE 2011
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TURISMO e mediazione delle controversie

Il nuovo Codice fa salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica, ma anche alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle liti tra imprese e consumatori e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici



Marco Marinaro Avvocato Cassazionista Professore a contratto SSPL Università di Napoli Federico II, SSPL Università di Salerno, Conciliatore e Arbitro Consob
www.studiolegalemarinaro.it

La mediazione delle controversie in materia civile e commerciale è ormai una realtà.
A distanza di alcuni mesi dalla entrata in vigore dell'obbligo del tentativo di mediazione nelle liti relative a numerose materie (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) si registrano i primi dati, ma soprattutto si prende atto che il percorso normativo e culturale (non necessariamente legato permanentemente ai meccanismi della obbligatorietà) è irreversibile.
L'attuazione di una estesa obbligatorietà pur tra molteplici problemi e contraddizioni ha consentito la rapida diffusione di un diverso modo di affrontare le liti per una soluzione non necessariamente ancorata all'intervento del giudice in una logica aggiudicativa.
Le parti divengono consapevoli che la soluzione giudiziale fondata sulla tutela dei diritti costituisce l'argine estremo al quale accedere qualora gli strumenti negoziali, propri dell'autonomia privata, non consentano di risolvere in maniera soddisfacente la controversia e cioè quando la negoziazione assistita dal mediatore non sia utile al raggiungimento di un accordo.
In questa logica si colloca un recente intervento normativo che nel riformare a distanza di dieci anni la legge quadro n. 135 del 2001 ha condotto all'adozione del "Codice del turismo" con il D.lgs. n. 79 del 2011 (in vigore dal 21 giugno 2011).
Al riguardo sarà utile ricordare che già la disciplina previgente aveva previsto il possibile tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio, disponendo che le stesse avrebbero potuto costituire commissioni arbitrali e conciliative «per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici» (art. 4, comma 3, L. 135/2001).
Questa norma (ora abrogata), che pur prevedeva soltanto la possibilità di un tentativo di conciliazione, aveva indotto in alcune province ad elevata vocazione turistica all'avvio di esperienze molto interessanti mediante intese tra le Camere di Commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
D'altronde la fornitura di servizi turistici costituisce un contesto relazionale nel quale la mediazione ben si presta a risolvere in maniera ottimale le liti. I rapporti tra le imprese o, ancor più frequentemente, tra le imprese e i consumatori possono adeguatamente essere preservati e anche rafforzati in maniera rapida ed economica mediante percorsi conciliativi. Particolare interesse assume perciò la nuova disciplina della mediazione delle controversie in materia di turismo contenuta nel relativo Codice.
Si ricorderà che la materia non è ricompresa tra quelle previste come obbligatorie e la specifica disciplina di recente introdotta conferma la scelta di riservare alle parti la scelta circa la possibilità di accedere alla mediazione.
Ed allora le parti del contratto turistico potranno inserire una clausola di mediazione che le obblighi allo svolgimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (art. 67, comma 1, D.lgs. 79/2011).
Il rinvio è operato alla normativa generale sulla mediazione (D.lgs. 28/2010) e questo comporterà che qualora le parti (B2B ovvero B2C) decidessero di inserire detta clausola opereranno le regole del procedimento di mediazione predisposte dalla normativa vigente in materia e quelle dell'organismo di mediazione che le parti potranno scegliere sia mediante la sua indicazione nella clausola ovvero successivamente al momento dell'insorgere della lite.
A tutela del consumatore è stato espressamente previsto che l'apposizione della clausola richiederà la specifica sottoscrizione della medesima da parte del turista e ciò in quanto appare ragionevole ritenere che la determinazione circa l'utilizzo e i contenuti della clausola deriverà da una scelta dell'impresa che offre il servizio.
La correttezza da parte di quest'ultima circa l'inserimento delle clausole di mediazione nelle quali sia possibile selezionare d'intesa con il cliente anche l'organismo di mediazione, potrà costituire un segnale importante in grado di orientare le scelte del turista, sempre più consapevole dei propri diritti in una relazione più trasparente, utile a rendere solidi e duraturi i rapporti con l'impresa.
Peraltro, il legislatore ha voluto preservare anche altre opportunità per il turista che si trovi a dover risolvere una controversia.
E infatti il nuovo Codice fa salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica (secondo le intese stipulate tra le imprese e le associazioni dei consumatori), ma anche alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite presso le Camere di Commercio, precisando che nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori (tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli artt. 140 e 141 del Codice del consumo).
Si realizza quindi un sistema ampio e aperto di mediazione attraverso il quale le imprese del settore turismo potranno risolvere le liti che dovessero insorgere tra di loro e con i loro clienti. Una opportunità che potrà essere sviluppata non soltanto per la rapidità, l'efficacia e l'economicità del servizio (anche in virtù delle agevolazioni fiscali delle quali gode la mediazione), ma anche per il valore aggiunto che lo strumento conciliativo può offrire dal punto di vista negoziale e, quindi, nella gestione delle strategie d'impresa utili al consolidamento dei rapporti interaziendali e con la clientela.





DECRETO LEGISLATIVO, 23 MAGGIO 2011, N. 79.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011, n. 129, S.O.).

Art. 4 - Imprese turistiche
Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica (comma 1).





DECRETO LEGISLATIVO, 23 MAGGIO 2011, N. 79 (CODICE DEL TURISMO).

Art. 67 - Composizione delle controversie in materia di turismo.
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell' articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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