Dipendente infortunato,
datore di lavoro sempre responsabile
Dipendente infortunato,
datore di lavoro sempre responsabile La Cassazione: aziende colpevoli anche in caso di errori del dipendente
Massimo Ambron
Avvocato
massimo.ambron@libero.it
Ancora una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9689 del 23 aprile 2009 in tema di sicurezza sul lavoro e sugli obblighi che incombono sul datore di lavoro, il quale ha la responsabilità nell’esercizio dell’attività di adottare tutte le misure idonee a tutelare la integrità fisica del dipendente. Tale responsabilità deriva da norme specifiche o dalla norma di carattere generale, di cui all’art. 2087 c.c. che obbliga l’imprenditore ad «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o rischio generato da attività estranea allo svolgimento della normale attività lavorativa oppure che “esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa”.
La questione in punto di diritto prospettata alla Suprema Corte riguarda il caso in cui l'infortunio sia dovuto anche al dipendente, ma essa non è in sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale continua a gravare l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso.
Il fatto. Un operaio svolgeva attività lavorativa presso un'azienda agricola per la raccolta di mele, utilizzando una scala di 12 metri, appoggiata ad un albero. In seguito alla rottura di un ramo, il lavoratore perse l'equilibrio precipitando al suolo e riportando danni con postumi permanenti. In primo grado il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento, accogliendo le tesi della difesa dell'azienda che sostenne che l'infortunio era da attribuirsi ad un "non corretto" movimento del lavoratore. Infatti questi per sua imperizia era scivolato dalla scala, che era rimasta ferma, dotata di puntali fissati nel terreno. La Corte di Appello di Trento confermò la sentenza di primo grado.
La Cassazione ha diversamente valutato il comportamento del dipendente e ha affermato la massima che la responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c. sopra richiamata. Ne consegue che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano il dipendente non solo dagli incidenti derivanti da sua distrazione, ma anche da quelli causati da sua imperizia, negligenza ed imprudenza.
In definitiva, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, anche quando questi con la sua condotta colpevole concorra all'evento.
Unica eccezione a tale assunto si verifica qualora la condotta dell’infortunato presenti durante il processo lavorativo e nella esecuzione delle direttive ricevute i “caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza”, che non appaiono nella condotta tenuta dall'operaio in questione, definita dai Giudici di primo e secondo grado semplicemente “non corretta”. Pertanto il ricorso del dipendente è stato accolto e la impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello che dovrà attenersi ai succitati principi.
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