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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
MAGGIO 2009
 


Inserto

DAL TURISMO AI TURISMI.
ANALISI DEL FENOMENO TURISTICO

A cura di Emanuele Salsano, Professore associato di Economia politica
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno

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Aggiornamento al Codice Appalti

Risoluzione del contratto di lavoro: l’azienda presti attenzione


Aggiornamento al Codice Appalti

Ampliata la procedura negoziata che dovrebbe permettere una maggiore elasticità e dinamicità del mercato

Luigi D’Angiolella
Avvocato
studiodangiolella@tin.it


L’art. 1 comma 10 quinquies del D.L. 23/10/2008 n. 162 introdotto in sede di conversione con la L. 22.12.2008 n.201, ha modificato i meccanismi di affidamento del contratto pubblico di lavoro sotto soglia, inserendo il comma 7 bis dell’art. 122 del codice dei contratti.
In base a tale previsione è ora ammesso il ricorso alla procedura negoziata - che ha, di fatto, sostituito la trattativa privata - anche per gli appalti pubblici di lavoro superiori ai 100.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro.
La novella si colloca nel solco della tendenza, inaugurata con i correttivi del codice, ad ampliare il ricorso alle procedure di più agile svolgimento. Con l’innovazione introdotta, il legislatore sceglie, quale strumento per realizzare l’invocata semplificazione delle procedure di affidamento, la procedura negoziata, che, invece, il D.lgs. 31 luglio 2007 n. 113 aveva circoscritto entro ipotesi più ristrette di quelle previste nel testo originario del codice.
Con l’ultimo aggiornamento, i lavori con importo entro gli euro 500.000,00 possono essere affidati direttamente dalle stazioni appaltanti, senza pubblicazione di un bando di gara, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del codice ed invitando almeno cinque soggetti.
Tale procedimento si svolge a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il comma 6 dell’art. 57 si introduce, anche nelle procedure senza bando, un minimo di garanzie procedimentali.
L’amministrazione aggiudicatrice, anziché definire specificamente, tali aspetti per poi attendere l’invio delle domande di partecipazione alla gara da parte dei privati, provvede di propria iniziativa ad individuare gli operatori da consultare. É la stessa stazione appaltante, quindi, che si rivolge al mercato per selezionare i soggetti con i quali contrattare.
Laddove ciò risulti possibile (non va dimenticato, difatti, l’inciso con cui si apre il comma 6 di cui all’art. 57), tale scelta viene effettuata tenendo conto dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi delle imprese, che, almeno in un primo momento, anziché risultare dall’attestazione rilasciata dalle società Organismi di attestazione (SOA), riguardo al possesso degli elementi di qualificazione necessari per eseguire i lavori da aggiudicare, sono desunti direttamente dal mercato.
Una volta individuati gli operatori con cui aspira a concludere il contratto, l’ente aggiudicatore è tenuto ad agire nel rispetto delle regole, di evidenza pubblica, fissare in materia di selezione della migliore offerta e di verifica dei requisiti di qualificazione.
Le offerte saranno poi valutate secondo il criterio indicato nella lettera di invito, per procedere previa verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, all’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta migliore.
La novità legislativa descritta si propone di raggiungere una maggiore semplificazione dei meccanismi di affidamento dei contratti, anche al fine del contenimento dei tempi e delle spese.
L’innovazione pratica è di grande rilevanza, se si considera che all’interno del mercato italiano, caratterizzato da un’estrema frammentazione, gli appalti di lavori di valore contenuto entro i 500.000 euro sono la maggioranza, rappresentando oltre il 60% dei contratti pubblici di lavori aggiudicati ogni anno sul piano nazionale.
Si va via via affermandosi una minore diffidenza verso la procedura negoziata che - con regole procedimentali comunque garantiste - dovrebbe permettere una maggiore elasticità e dinamicità del mercato, ove sempre di più conta il fattore “tempo”.
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