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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
MAGGIO 2009
 


Inserto

DAL TURISMO AI TURISMI.
ANALISI DEL FENOMENO TURISTICO

A cura di Emanuele Salsano, Professore associato di Economia politica
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno

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Aggiornamento al Codice Appalti

Risoluzione del contratto di lavoro: l’azienda presti attenzione


Risoluzione del contratto di lavoro:
l’azienda presti attenzione


Il diritto di recesso, in presenza di contratto a termine, è possibile solo per giusta causa.
La Cassazione conferma sanzioni di natura risarcitoria


La Suprema Corte ribadisce una posizione già in altre occasioni espressa, vale a dire che il diritto di recesso del datore di lavoro, in presenza di contratto a termine, è possibile solo per giusta causa o per fattispecie generali di risoluzione del contratto

Massimo Ambron
Avvocato
massimo.ambron@libero.it

Ancora una importante sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la n. 3276 del 10 febbraio 2009 in tema di risoluzione del rapporto di lavoro di personale con contratto a tempo determinato in data anteriore alla scadenza contrattualmente prevista e pattuita tra le parti.
La Suprema Corte (S.C.) ribadisce, quindi, una posizione già in altre occasioni espressa, vale a dire che il diritto di recesso del datore di lavoro, in presenza di contratto a termine, è possibile solo per giusta causa o per fattispecie generali di risoluzione del contratto. La massima della S.C. è la seguente: «Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. c.c.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato».
C’è da osservare che il recesso ante tempus non trova alcuna disciplina nelle norme relative ai licenziamenti, né in quelle leggi che regolano il contratto a tempo determinato. Solo all’art. 2119 c.c. comma 1) esso viene così menzionato: «ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente». La questione, quindi, è di notevole rilievo, in quanto le aziende ricorrono per esigenza di flessibilità alla stipula di contratti a termine, ma nello stesso tempo il mercato richiede alle stesse aziende continui processi di riorganizzazione. In tale contesto accade che le motivazioni che hanno spinto l'azienda ad assumere personale a termine possano venire meno per il mutato contesto e per la esigenza quindi di riorganizzare l'assetto produttivo.
Il fatto. Una dipendente assunta con contratto della durata di sette mesi fu licenziata prima della scadenza del termine concordato per giustificato motivo oggettivo, in quanto il datore di lavoro aveva proceduto ad un nuovo assetto organizzativo aziendale. Il recesso veniva dichiarato illegittimo sia in primo che in secondo grado, perchè «il contratto di lavoro a termine non poteva essere risolto anticipatamente per giustificato motivo oggettivo». La Suprema Corte concorda con le tesi espresse e le conferma con la massima sopra riportata. Quanto agli effetti del licenziamento prima della scadenza, giudicato illegittimo, l'orientamento è di non applicare le sanzioni previste all'art. 8 della legge 604/66 ovvero all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (reintegrazione nel posto di lavoro), bensì la tutela di carattere risarcitorio con pagamento al lavoratore delle somme che avrebbe percepito se avesse lavorato fino alla naturale scadenza del contratto, al netto delle somme eventualmente percepite presso altri datori, se provate.
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