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  Dicembre 2012

Articoli n° 07
AGOSTO-SETTEMBRE 2009
 


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Rispetto delle regole: apre lo Sportello 231

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Rispetto delle regole:
apre lo Sportello 231


Per incentivare l’impresa a mantenere una gestione virtuosa Confindustria Caserta organizza
attività di formazione e mette a disposizione consulenti aziendali di modelli organizzativi

di Riccardo Imperiali


Confindustria Caserta - d’intesa con la Jus Companies del Centro Studi Jus e il Gruppo Imperiali-Network Services srl - attiverà un nuovo servizio di informazione e consulenza sulla “Implementazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”. Aperto presso la sede, lo sportello informativo ha lo scopo di consentire alle imprese di comprendere i vantaggi che discendono dal dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno (Modello di organizzazione, Gestione e controllo), offrendo agli imprenditori la disponibilità ed il supporto di consulenti con vasta esperienza sulla compliance aziendale e sull’implementazione dei modelli organizzativi 231. Lo sportello offrirà i seguenti servizi:
- informazione sull’importanza dell’implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01 mediante l’invio di newsletter periodiche e la pubblicazioni di articoli sul giornale on line Caserta Economia e sul mensile CostoZero;
- possibilità di incontrare, presso la sede di Confindustria Caserta, un consulente che sarà a disposizione degli imprenditori per rispondere a quesiti e risolvere dubbi sui benefici che derivano dall’adeguamento dei modelli organizzativi;
- possibilità di effettuare, presso la sede dell’azienda che ha richiesto l’incontro, un’analisi preliminare sull’impatto 231;
- informazioni in merito all’attività di formazione ed aggiornamento del personale aziendale, al fine di garantirne un adeguamento operativo alla normativa anche attraverso l’individuazione di specifici finanziamenti.
Sempre relativamente all’impatto 231 e d’intesa con Confindustria Caserta, il Centro studi Jus ed il Gruppo Imperiali predisporranno, inoltre, un’attività di mappatura del territorio sui fabbisogni dell’area sottoposta a verifica, che sarà successivamente presentata nel corso di uno specifico convegno.
La nuova stagione del decreto 231/2001
Nonostante il D.Lgs. 231/2001 sia entrato in vigore da alcuni anni, si può affermare che la norma non abbia mai vissuto la sua prima stagione. La ragione di questo ritardo va probabilmente ricercata nel fatto che questa norma, come altre di nuova generazione - ad esempio in materia privacy -, è arrivata in Europa, ma ancor più in Italia, sconvolgendo tecniche e modalità preesistenti ed avviando progressivamente il nostro Paese a sistemi più vicini agli ordinamenti di common law.
Un vero e proprio monito si è poi avuto con l’inserimento “dell’omicidio colposo e delle lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” tra i reati presupposto, oltre alle varie modifiche (ed all’aggiunta di ulteriori reati presupposto) da poco entrate in vigore per opera di ulteriori interventi del cosiddetto “Decreto Sviluppo”. Le imprese si sono infatti trovate di fronte a norme particolarmente severe, che impongono un diverso modo di fare impresa, più efficace e responsabile. Il riferimento è anche al testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha sostituito il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Responsabilità: una nuova figura
Il D.Lgs. 231/2001, art. 4, disciplina la responsabilità degli enti per reati commessi da propri dipendenti. I presupposti di responsabilità si possono dividere in tre categorie:
- l’elemento soggettivo, in base al quale si distingue se il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- le categorie soggettive qualificate, a seconda se il reato è commesso dai vertici o dai sottoposti alla direzione;
- l’elemento oggettivo, che in virtù del quale il reato commesso deve rientrare tra quelli specificati nella norma.
Andando nel dettaglio, la responsabilità 231 dell’impresa è costruita sul disegno giuridico dell’immedesimazione organica, con talune variazioni. Il senso della norma è che taluni reati compiuti da coloro che agiscono nello svolgimento delle proprie funzioni aziendali sono riconducibili, entro gli effetti di questa nuova figura di responsabilità, anche all’ente di appartenenza. Il reato può essere commesso da persone di vertice (cosiddette posizioni apicali) o da sottoposti. Sotto questo profilo è diversa la valutazione delle prove liberatorie da opporre in giudizio. Presupposti della responsabilità, diversamente dalla responsabilità civile del proponente per i danni causati dai propri incaricati (art. 2049 cod. civ.), sono l’esistenza di una specifica relazione soggettiva tra illecito posto in essere ed ente, nonché l’intenzionalità o la colpevolezza dell’impresa. Il nesso soggettivo tra impresa e atto criminoso è stato individuato dalla norma nel fatto che l’ente abbia interesse o ricavi un vantaggio dalla commissione dell’illecito che costituisce reato. Senza questo nesso, cioè nel caso in cui l’illecito venga compiuto dal dipendente per proprio esclusivo tornaconto, nessun addebito può essere mosso all’impresa di appartenenza (art. 5.2 Codice Etico).
In rapporto all’intenzionalità che qualifica la colpevolezza dell’impresa, non si esaurisce nella constatazione di un tornaconto aziendale nella commissione del reato. Affinché l’impresa sia responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre anche che essa risulti colpevole. Il legislatore ha costruito il requisito della colpevolezza intorno a quel difetto di capacità organizzativa dell’imprenditore che abbia negligentemente omesso di attivarsi nell’azione di contrasto verso simili accadimenti.
Nuovo modo di fare impresa
Per non lasciare la valutazione del livello di diligenza atteso dall’ordinamento al prudente apprezzamento del giudice, il legislatore ha individuato i criteri ermeneutici di riferimento. L’obiettivo non è stato quello di danneggiare l’impresa, ma piuttosto quello di ottenere il rispetto delle regole. Non emergono significative novità nella ratio della legge. É stato sanzionato solamente l’atteggiamento negligente dell’ente che abbia omesso di organizzarsi adeguatamente al proprio interno, favorendo in tal modo la commissione di reati da parte del proprio personale. Nell’ipotesi in cui difetti della richiesta organizzazione, il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore materiale del reato (art. 38, co. 1 D.Lgs. 231/2001). Per incentivare l’impresa a mantenere una gestione virtuosa, il decreto prevede inoltre che essa non risponda del reato se prova di avere adottato ed attuato efficaci modelli di organizzazione e gestione.

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Fonte: CompLetence® - www.completence.com

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