a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ISPESL
Regolamento Reach:
stato dell’arte
Continua la sfida per centrare l’obiettivo della sicurezza chimica
Nicolina Mucci
Dipartimento Processi Organizzativi
ISPESL
nicolina.mucci@ispesl.it
L’inizio del nuovo millennio ha registrato un radicale cambiamento nell’approccio e nelle procedure di valutazione e gestione del rischio chimico.
Tale processo è iniziato con l’elaborazione della proposta, da parte della Commissione Europea, del Libro Bianco “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” (febbraio 2001), ed è culminato con l’emanazione del Regolamento n. 1907/2006 (dicembre 2006), ben noto regolamento Reach (in seguito: Reach), acronimo per “Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals”, in vigore dal 1 giugno 2007.
Il Reach sostituisce pressoché tutti i precedenti provvedimenti legislativi (circa 40), che hanno regolato il settore della sicurezza chimica dagli anni ’60. La numerosità e la complessità di questi ultimi, insieme alla sentita necessità di rendere più competitiva l’industria chimica europea, senza compromettere la salute dei cittadini e dell’ambiente, costituiscono una delle principali ragioni per il varo della nuova disciplina.
Esaminiamo quindi lo stato d’applicazione del Reach. Tale regolamento, come noto, è costituito da 15 titoli, per complessivi 141 articoli, 17 allegati e 10 appendici.
In grande sintesi, il Reach prevede la Registrazione (titolo II), da parte delle imprese, di tutte le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiore a una tonnellata/anno.
La Registrazione deve essere indirizzata alla neo-istituita Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), con sede in Helsinki, la cui struttura e organizzazione sono descritte nel titolo X del Reach. L’ECHA, pienamente operativa dall’1 giugno 2008, apre un fascicolo per ciascuna sostanza da registrare, che sarà poi inserita in un apposito inventario (titolo XI), costruito e continuamente aggiornato a cura dell’Agenzia stessa.
Dal 1 giugno al 1 dicembre 2008 ha avuto luogo la pre-registrazione, opportunità data alle Aziende per continuare a espletare le loro attività in attesa della registrazione. Per quest’ultima, sono previsti tre scaglioni di scadenze (30 novembre 2010, 31 maggio 2013 e 31 maggio 2018), sulla base delle quantità in gioco, dell’entità dell’esposizione e della pericolosità intrinseca della sostanza in studio. Per quanto riguarda quest’ultimo parametro, sono da considerare “sostanze ad alta pericolosità intrinseca” tutte quelle che destano grande preoccupazione (Substances of very high concern (SVHC)), quali quelle cancerogene, mutagene o tossico-riproduttive, di categoria 1 o 2 (sostanze CMR), gli interferenti endocrini (ad esempio, i PCB, gli ftalati), le sostanze persistenti, bio-accumulabili e tossiche per l’ambiente (sostanze PBT) o molto persistenti e molto bio-accumulabili (sostanze vPvB). Anche altre sostanze, tuttavia, possono rientrare in questo gruppo ad alta problematicità, se vengono fornite prove di essa: in tal caso si procede su base “caso per caso”.
La fase di Valutazione (titolo VI) comprende sia la valutazione dei dossier di registrazione, effettuata dall’ECHA, sia la valutazione delle sostanze, eseguita dagli Stati membri. Ciascun Stato poi deve elaborare, e presentare all’Agenzia per l’approvazione, il cosiddetto Rolling Plan (o piano d’azione a rotazione), triennale, in cui indica le sostanze che intende valutare annualmente, proponendosi come Rapporteur. Il primo Rolling Plan sarà reso noto dall’ECHA il 1 dicembre 2011, mediante pubblicazione sul proprio sito web. Gli Stati membri stanno preparando l’elenco delle sostanze prioritarie per la valutazione e per l’inserimento nell’Allegato XIV.
L’Autorizzazione (titolo VII), che prescinde dal limite di 1 tonnellata/anno ed è quindi sganciata dalla registrazione, rappresenta la procedura prevista per poter produrre o utilizzare le già descritte sostanze che presentano estrema preoccupazione (SVHC), inserite nell’allegato XIV. Possiamo ricordare che le autorizzazioni sono specifiche per uso e soggette a scadenza. L’Autorizzazione costituisce quindi il principale presidio per la tutela del cittadino e dell’ambiente.
Le Restrizioni (titolo VIII) costituiscono in pratica la trasposizione delle norme contenute nella direttiva 76/709, relativa all’immissione delle sostanze sul mercato e, come per l’autorizzazione, si prescinde dal limite di 1 tonnellata/anno. É previsto un allegato specifico (allegato XVII) per l’elenco di tutte le restrizioni adottate. Questo titolo è entrato in vigore il 1 giugno 2009.
Si può dire quindi che, col corrente anno, il Reach è entrato in vigore in tutte le sue parti. Data l’ampiezza e la complessità di questo nuovo sistema regolatorio, anche le Autorità predisposte alla sua applicazione e monitoraggio sono molte, ciascuna con molteplici compiti, regolamentati dal D.M. 21/11/2007. Come Autorità competente, a norma dell’articolo 121 del Reach, è stato designato il Ministero del Welfare, direzione generale della prevenzione sanitaria, coadiuvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MES), e da due organismi tecnici: l’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT, ora confluita nell’ISPRA) e il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), appositamente costituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Il su citato D.M. 21/11/2007 ha anche istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato tecnico di coordinamento, per armonizzare le attività di tutte le amministrazioni coinvolte nell’applicazione del Reach. I membri di tale Comitato sono nominati dal Ministro del Welfare e durano in carica 3 anni.
Il flusso e lo scambio di informazioni sono elementi fondamentali per il funzionamento del Reach. A tal riguardo, sono stati previsti sistemi informativi a vari livelli: europeo, col Forum dell’ECHA, che coordina la rete delle Autorità nazionali preposte; nazionale, con l’Help Desk attivato dal MES; privato, col Centro Reach s.r.l., creato da Federchimica e Assolombarda, cui in seguito hanno aderito altre Associazioni di categoria, al fine di dare supporto specialmente alle PMI. Su quest’ultime infatti rischiano di abbattersi maggiormente i costi del Reach.
Nonostante tutti questi presidi, l’informazione costituisce un elemento di fragilità del sistema. Si avverte infatti la necessità di migliorare la comunicazione a tutti i livelli, nonché di fornire consulenza e assistenza alle imprese e stanziare incentivi per le attività di ricerca e sviluppo. Potrebbe inoltre essere utile coinvolgere altri organismi, quali le ASL, le Agenzie delle dogane e l’ISPESL.
Per completare tale quadro sulla gestione del rischio chimico, non si può non menzionare il Regolamento n. 1272/2008 (dicembre 2008), cosiddetto regolamento CLP (in seguito: CLP), acronimo per “Classification, Labelling and Packaging of Chemicals”, in vigore dal 20 gennaio 2009. Tale regolamento rappresenta, per così dire, il recepimento del sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, detto GHS (Globally Harmonised System). Può essere opportuno ricordare che il sistema GHS non nasce in sede comunitaria ma a livello delle Nazioni Unite, con lo scopo di uniformare e armonizzare, su scala mondiale, le norme di valutazione e immissione sul mercato delle sostanze chimiche, rendendole anche consistenti con quelle relative al trasporto. L’adesione a tale sistema è su base volontaria e modulare (Building Block Approach). L’UE ha accettato, adattandolo alle proprie esigenze, il sistema GHS, rendendolo vincolante.
L’emanazione del CLP comporta la modifica di alcuni titoli ed allegati del Reach, direttamente correlati alla classificazione ed etichettatura delle sostanze. Tra questi, il titolo XI, relativo all’Inventario delle Classificazioni e delle Etichettature, che viene sostituito dal II capitolo del titolo V del GHS, e l’allegato II, relativo alla Scheda di sicurezza, obbligatoria per le sostanze prodotte o importate in quantità superiori a 10 tonnellate/anno, e degli allegati I e V.
Entrambi i regolamenti comunque prevedono scadenze dilazionate nel tempo, fino al 2018 per il Reach, e fino al 2014 per il CLP, per dar modo a tutti i soggetti coinvolti di assolvere alle molteplici incombenze previste dalla nuova normativa. Entro l’1 giugno 2014 ci sarà la prima revisione del Reach, dedicata alle sostanze CMR. La stessa Agenzia è soggetta a riesame entro il 1 giugno 2012.
Può anche essere opportuno sottolineare che la sicurezza chimica, data la commercializzazione delle sostanze e delle merci a livello internazionale, costituisce un problema di dimensione mondiale. In tale ambito, sono state progettate varie iniziative di carattere globale, cui l’UE ha dato il pieno sostegno. Tra queste si può citare il SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management), lanciato a Dubai nel febbraio 2006 e integrato nell’UNEP, che si prefigge l’obiettivo di assicurare che, entro il 2020, gli effetti negativi della produzione e dell’uso delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente siano ridotti al più basso livello tecnicamente conseguibile. Il Reach e il CLP si configurano come strumenti utili per centrare tali traguardi. |