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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2008
 


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I numeri dell’industria culturale

Logistica, un’opportunitÀ di sviluppo

Zone franche urbane: È falsa partenza

Zone franche urbane: È falsa partenza

In un lavoro del Centro Studi dell’ Unione
emergono le criticità dell’impianto normativo nazionale


Di seguito si riportano alcuni stralci del contributo curato da Paola Coppola (“Le zone franche urbane: l’esperienza francese”), Professore associato di Diritto tributario Facoltà di Economia dell’Università Federico II, nell’ambito dell’indagine “La crescita delle imprese nelle aree depresse”, realizzata dall’Unione Industriali con la supervisione del suo Centro Studi guidato da Diego Guida e finanziata dalla Camera di Commercio partenopea.

Profili di criticità della “sperimentazione” delle Zone Franche Urbane (ZFU) nel Mezzogiorno

(...) Sembra opportuno, in conclusione del presente lavoro, verificare la portata e l’effettivo ambito di operatività dell’attuale previsione di legge contenuta nella Legge Finanziaria del 2007 destinata al tentativo di sperimentazione di ZFU anche nel Mezzogiorno.
Si rammenta che, ad opera di detta legge, è stato costituito presso il Ministero dello Sviluppo un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2008 ed altri 50 milioni di euro per l’anno 2009 per la istituzione di zone franche urbane.
Il Fondo provvederà al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle ZFU nelle città del Mezzogiorno.
Il cit. comma 340 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 prevede che detto Fondo sarà destinato a “favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale «con particolare riguardo al centro storico di Napoli» e che le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 saranno «disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013»... per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.


Il Cipe, su proposta del Ministero dello Sviluppo, sentite delle Regioni, dovrà provvedere alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU sulla base di parametri socio-economici. Con successivo decreto (Ministero sviluppo e Ministero Economia) saranno definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento ed individuate le eventuali agevolazioni concedibili nei limiti delle risorse del Fondo. Un Nucleo di valutazione (Ministero sviluppo e Regioni) provvederà al monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi).
Le agevolazioni concedibili, alla luce del testo delle norme di nuova emanazione, di cui non è chiarita, dunque, la natura (se di natura fiscale o finanziaria) dovrebbero essere disciplinate «in conformità e nei limiti previsti dai nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006) ed in particolare, da quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione»: trattasi degli aiuti indicati al punto 6 dei Nuovi Orientamenti (aiuti, anche al funzionamento, ma con specifiche limitazioni) fino ad un totale di 2 milioni di euro per le nuove piccole imprese che si insediano nelle regioni ammissibili alla deroga 87.3.a e fino a 1 milione di euro a impresa per quelle che si insediano nelle zone ammissibili alla deroga 87.3.c.
Ora, per quanto sopra chiarito, appare evidente che la norma che prevede l’istituzione di ZFU nel Mezzogiorno, così come formulata in prima applicazione, sembra andare nella direzione esattamente opposta a quella indicata nel giudizio di compatibilità espresso dalla Commissione europea(...). La Commissione ha autorizzato il regime delle ZFU francesi proprio in considerazione del fatto che nessun altro regime di aiuti poteva ritenersi applicabile per l’assenza dei requisiti minimi previsti dai differenti regolamenti di esenzione per categoria e per la diversità di obiettivi perseguiti.
La Commissione, in particolare, ha escluso proprio l’applicazione degli aiuti a finalità regionale in ragione della diversità di contesto territoriale delle agevolazioni concedibili (molto più ristretto, se riferito a micro zone costituite da ZFU rispetto alle regioni in deroga di cui agli aiuti a finalità regionale), dalla diversa tipologia di aiuti ammissibili (aiuti rappresentati da risparmi d’imposta e non, quindi, da aiuti agli investimenti, oggetto degli aiuti a finalità regionale) e dalla diversa natura dei soggetti beneficiari (esclusivamente PMI e non anche grandi imprese).
Del tutto inopportuno appare, ancora, il riferimento presente nel cit. comma 340 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 alla tipologia di aiuti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione in considerazione del fatto che, ove le agevolazioni alle imprese di istituzione nelle ZFU meridionali venissero circoscritti e limitati a detta tipologia di aiuti, ne resterebbero sicuramente esclusi gli aiuti al funzionamento rappresentati dall’esenzione o riduzione delle imposte o contributi, atteso che il cit. Punto 6 dei Nuovi Orientamenti esclude proprio le imposte, sia dirette che indirette, dalle spese e costi ammissibili al sostegno.
Un’ultima considerazione.
In sede di approvazione definitiva della legge Finanziaria, nel corpo della disposizione di previsione del Fondo per l’istituzione di Zone franche urbane in aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, è stato inserito l’inciso «con particolare riguardo al centro storico di Napoli».
Questo emendamento, poi approvato, ha contribuito a generare grande incertezza sulla effettiva portata dell’agevolazione, come dimostra l’acceso dibattito che si è registrato in questi tempi sull’opportunità, la scelta di localizzazione ed i criteri di individuazione delle aree o quartieri delle città del Mezzogiorno dove far partire la sperimentazione.
L’inciso, invero, da un lato, non contribuisce certo a favorire l’immagine della città di Napoli finendo per “eligere” il Centro storico di questa città, come area di particolare degrado dell’intero Mezzogiorno. Dall’altro, espone la norma - anche inutilmente, atteso il suo contenuto programmatico - al rischio d’un giudizio negativo da parte delle autorità comunitarie per l’evidente più marcata selettività delle (possibili) agevolazioni concedibili, sembrando essa rivolta a favorire addirittura un unico quartiere nell’ambito di territori, a loro volta, “differenziati” rispetto all’intero territorio nazionale.
Ma, soprattutto, la norma, così come emendata, sembra andare, anche per questa circostanza, nella direzione opposta al perseguimento delle politiche urbane europee, ispiratrici dell’auspicato strumento agevolativo, e presupposto per la concessione della necessaria autorizzazione comunitaria.

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