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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2008
 


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Interessi passivi nella base imponibile Ires

Con la Finanziaria 2008 le piccole imprese, nonostante il calo dell’aliquota,
subiranno un incremento del prelievo fiscale rispetto alle regole preesistenti



Nicola Iademarco
Dottore Commercialista
iademarco@tiscali.it


La legge finanziaria per il 2008 ridisegna in modo incisivo il comparto dell’imposizione diretta sulle imprese gestite in forma di società di capitali.
Si assiste, da una parte alla riduzione delle aliquote Ires ed Irap, mentre dall’altra si rilevano interventi incisivi sulla determinazione delle rispettive basi imponibili.
Viene rafforzato il principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze di bilancio, con lodevoli finalità di semplificazione, ma nel contempo si amplia la base imponibile, operando, tra l’altro, una decisiva revisione della disciplina che regola la deducibilità degli interessi passivi dall’imponibile Ires.
Tale ultimo aspetto merita una riflessione, stante la centralità e l’impatto che la questione è suscettibile di generare nei bilanci delle società di capitali.
La disciplina previgente prevedeva tre distinti meccanismi limitativi della deducibilità degli interessi passivi: la thin cap, il pro rata patrimoniale e il pro rata generale.
Il legislatore abroga gli istituti della thin cap e del pro rata patrimoniale e riformula incisivamente il meccanismo del pro rata generale prevedendo una deducibilità degli interessi passivi nel limite dell’ammontare degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del “risultato operativo lordo” (ROL), inteso come aggregato costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione aumentato degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria.
Se gli interessi superano la predetta soglia, l’eccedenza viene ripresa a tassazione con possibilità di recuperarne la deduzione negli esercizi seguenti, qualora si generi un’eccedenza di segno contrario, e nei limiti di questa (30% ROL) superiore agli interessi attivi.
Nel caso di società partecipanti al consolidato fiscale, gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società sono portati in diminuzione dal reddito complessivo imponibile di Gruppo, qualora altre società partecipanti al consolidato presentano un ROL capiente non integralmente utilizzato per la deduzione.
La nuova disciplina favorisce le società con buoni margini di profitto (maggiore plafond), che detengono partecipazioni PEX per ammontari rilevanti (abrogazione pro rata patrimoniale) e/o che sviluppano un volume di affari superiore a 7,5 milioni di euro (abrogazione thin cap).
Diversamente per le piccole società che non erano soggette alle disposizioni abrogate, spesso caratterizzate da una redditività non particolarmente soddisfacente, che rende probabile l’indeducibilità di parte degli interessi passivi, con effetti negativi principalmente a carico di quelle più indebitate. Nonostante il calo dell’aliquota, esse subiranno un incremento del prelievo fiscale rispetto alle regole preesistenti.
A queste piccole società, tipicamente a ristretta base societaria e partecipate per lo più da persone fisiche, non rimane che valutare, ove non risulti possibile una capitalizzazione sufficiente ad attenuare gli effetti penalizzanti della nuova disciplina, la possibilità di fuoriuscirne, procedendo alla trasformazione regressiva in società di persone, nella consapevolezza delle conseguenze che tale scelta può comportare in materia di responsabilità dei soci.
Diverso lo scenario per le società appartenenti a Gruppi di imprese: l’impiego dell’istituto del consolidato fiscale diventa strumento determinante per utilizzare il “ROL” di altre imprese del Gruppo.
In ogni caso, si impone una pianificazione fiscale del corretto livello di indebitamento in relazione al ROL oltre che una valutazione sugli investimenti da farsi con capitali di terzi.

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