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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2008
 


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L’attuazione del protocollo sul Welfare

Come funziona iL TRUST
neL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA

L’attuazione del protocollo sul Welfare

L’orientamento è teso a ridurre l’elasticità
nell’utilizzazione del lavoro contrastando la flessibilità


Lorenzo IOELE
Titolare della Cattedra di Diritto della Previdenza sociale Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it



La legge n. 247/2007 ha attuato il Protocollo del 23 luglio 2007 intervenendo, direttamente o attraverso deleghe al Governo, su una serie di istituti della legislazione del lavoro.
La riforma dei servizi dell'impiego, il riordino degli incentivi all'occupazione, la riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma dell'apprendistato sono oggetto di delega al Governo da esercitare evidentemente con il coinvolgimento di parti sociali e Regioni nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione. Per queste quattro materie dunque sono previsti solo i principi cui dovrà ispirarsi il futuro Governo che potrebbe anche essere espressione di una maggioranza parlamentare e di una ideologia diversa ragion per cui un discorso su tali argomenti appare, allo stato, prematuro.
Innovazioni rilevanti riguardano soprattutto il contratto a termine. L'affermazione della centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha più che altro una valenza politica e priva di una concreta rilevanza a meno che essa non venga utilizzata per fondare un'interpretazione restrittiva.
È prevista una soglia di 36 mesi che costituisce il periodo massimo di impegno lavorativo per effetto di una successione di contratti a termine, pur legittimamente stipulati, e anche se non continuativi. Superare tale soglia comporta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il periodo lavorato per effetto di contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della legge ovvero in corso a tale data, che potranno essere conclusi, è cumulabile con quello maturato per effetto di nuovi contratti anche se è rivendicabile dal 1 aprile 2009.
Tale regola può essere derogata, una sola volta, stipulando il contatto a termine con il quale si supera la soglia temporale per un periodo da determinare secondo «avvisi comuni» delle parti sociali, presso la Direzione Provinciale del lavoro, alla presenza del sindacato, cui il lavoratore sia iscritto o al quale abbia conferito mandato, «tra quelli comparativamente più rappresentativi».
Essa non si applica alle assunzioni a termine in aziende stagionali; per sostituzioni; per inizio attività entro periodi da determinare contrattualmente; per lavoratori con oltre 55 anni; per specifici programmi radiofonici o televisivi.
La scelta del legislatore si risolve in una pesante limitazione dell'autonomia contrattuale e delle possibilità di lavoro per le persone con un'età inferiore ai 55 anni. Sul piano concreto appare, infatti, chiaro che la cennata regola opererà come un reale limite all'assunzione a termine con una diminuzione delle possibilità di lavoro. Il legislatore è cosciente di tale situazione tanto che preclude l'applicabilità della regola ai lavoratori con oltre 55 anni che si collocano nell'ambito delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Il diritto di precedenza è stato ripristinato a favore dei lavoratori stagionali per la stagione successiva (da esercitare entro 3 mesi dalla fine del rapporto) ed a favore di tutti i lavoratori a termine con anzianità di almeno 6 mesi (da esercitare invece entro 6 mesi) per i posti di lavoro a tempo indeterminato che si liberano entro 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine.
La linea di tendenza è dunque chiaramente orientata a ridurre l'elasticità nell'utilizzazione del lavoro contrastando la flessibilità ritenuta la causa della precarizzazione delle condizioni di lavoro ignorando che i problemi non sono creati dalle norme ma dal contesto economico e globale.

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