Aria di Bufera in serie B
Il nuovo “sistema” di giustizia
e di arbitrato per lo sport
di Marco Marinaro
Avvocato Cassazionista - Conciliatore CCIAA Salerno, Avellino, Caserta
Cultore della Cattedra di Mediazione e conciliazione - Univ. Pisa
Il nuovo “sistema” di giustizia
e di arbitrato per lo sport
Attuati i princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza
Il nuovo statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008, è stato approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 aprile e le principali novità riguardano la riorganizzazione della giustizia sportiva.
La riforma era stata avviata nell'agosto 2007 sull'onda del caso Lorbek, quando era stata nominata una commissione di saggi composta da Franco Frattini, Giulio Napolitano, Lamberto Cardia e Andrea Manzella. In nuovo “sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport” prevede l'istituzione presso il CONI dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (viene soppressa quindi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport). Trattasi di organi sovrafederali di garanzia e di giustizia ispirati ai princìpi di terzietà, autonomia ed indipendenza.
L'Alta Corte sarà composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati dall'apposita commissione di garanzia della giustizia sportiva (la Giunta del CONI ha approvato la nomina, si attende la ratifica del Consiglio Nazionale): Riccardo Chieppa (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto De Roberto (Presidente Emerito del Consiglio di Stato), Giovanni Francesco Lo Turco (Presidente Emerito della Corte d'Appello di Roma), Massimo Luciani (Professore ordinario di Diritto Costituzionale a “La Sapienza” di Roma) e Roberto Pardolesi (Professore ordinario di Diritto privato comparato alla Luiss di Roma). L'Alta Corte delibererà soltanto su casi considerati di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale e che potranno avere un'applicazione generale: essa sarà l'ultimo grado della giustizia sportiva (prima di eventuali ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato). La Corte, nel definire le controversie, esprimerà princìpi di diritto che dovranno essere tenuti in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. L'Alta Corte provvederà altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni. La Corte si porrà dunque quale organo in grado di completare l'ordinamento sportivo anche nel raccordo con la giustizia statale esercitando funzioni consultive. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport svolgerà quelle funzioni di arbitrato che già svolgeva la CCA, ma solo se previsto negli statuti e nei regolamenti delle federazioni sportive nazionali.
Il nuovo organo del CONI dirimerà le controversie tra federazioni e tesserati, escluse le questioni di doping (per le quali sarà competente il nuovo Tribunale nazionale che subentra al GUI, Giudice di Ultima Istanza in materia di doping), purché le controversie abbiano già concluso il loro iter all'interno della giustizia sportiva federale. Al Tribunale potrà, inoltre, essere devoluta - mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti - qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. Da segnalare che nella prima udienza arbitrale è previsto l'esperimento del tentativo (obbligatorio) di conciliazione.
Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità.
Il Tribunale provvederà alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri scelti in un'apposita lista di esperti selezionati dall'Alta Corte. |