Gli aiuti al capitale
di rischio nelle PMI
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Gli aiuti al capitale
di rischio nelle PMI
Antonio SQUILLANTE
I nuovi orientamenti comunitari
impongono regole più flessibili nella valutazione delle agevolazioni
La Commissione Europea ha approvato i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (2006/C194/02). Migliorare la competitività dell'industria europea, promuovere l'innovazione, creare posti di lavoro sostenibili, sono questi i principali obiettivi perseguiti con l'adozione delle nuove regole, che sostituiscono la precedente normativa contenuta nella comunicazione del 2001. Per gli Stati membri si apre la possibilità di intervenire nei propri territori per correggere il non ottimale incontro tra la domanda e l'offerta dei capitali di rischio. Alla luce delle esperienze acquisite negli scorsi anni, infatti, è stato rilevato che il livello di capitale di rischio fornito sul mercato è spesso troppo limitato per le PMI, che non riescono ad ottenere finanziamenti, pur avendo un modello aziendale valido e buone prospettive di crescita. I nuovi orientamenti propongono, rispetto al passato, una maggiore flessibilità nell'applicazione delle relative norme, in modo da adattarle ai cambiamenti avvenuti sul mercato dei capitali di rischio. La valutazione della compatibilità degli aiuti in commento con il trattato CE è rimessa ad un approccio economico perfezionato, teso a garantire il rafforzamento delle decisioni di investimento professionali e orientate alla realizzazione del profitto, al fine di incoraggiare ulteriormente gli investitori privati a coinvestire con lo Stato.
Il campo di applicazione - I nuovi orientamenti trovano applicazione soltanto ai regimi relativi al capitale di rischio destinati alle PMI e, in particolare, a quelle che operano in settori innovativi. É esclusa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà e a quelle che operano nel settore delle costruzioni navali, del carbone, dell'acciaio. I predetti orientamenti non trovano, inoltre, applicazione agli aiuti a favore delle attività connesse alle esportazioni, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. Le misure a favore del capitale proprio (equity) delle imprese possono assumere diverse strutture. La scelta della forma di incentivo è di competenza degli Stati membri; in ogni caso spetterà alla Commissione valutare se tali misure incoraggino effettivamente gli investitori privati a conferire capitale di rischio a favore delle imprese e se possano indurre a decisioni di investimento prese sulla base di criteri commerciali, ossia orientate al profitto. Tali risultati saranno garantiti grazie: alla costituzione di fondi di investimento (fondi di venture capital) nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori; a garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, oppure garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non superi il 50% dell'importo nominale dell'investimento garantito; ad altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti; ad incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.
Le condizioni di compatibilità - Gli interventi in capitale di rischio che soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari e che siano compatibili con la normativa in tema di aiuti di stato potranno favorire l'afflusso di nuovo capitale a favore delle PMI in fase di espansione. Il principio di base è che la misura deve essere destinata a risolvere il disfunzionamento specifico del mercato la cui esistenza sia stata sufficientemente dimostrata e che, pertanto, esista la effettiva necessità dell'aiuto. Sono, quindi, stabilite delle specifiche soglie di sicurezza (safe-harbour) applicabili alle tranche di investimento nelle PMI destinatarie nelle prime fasi della loro attività. Inoltre, al fine di limitare l'aiuto al minimo indispensabile, è essenziale che gli investimenti, oggetto di agevolazione, delle PMI beneficiarie siano orientati al profitto e gestiti su base commerciale. Gli incentivi al capitale di rischio, dunque, saranno compatibili con le norme sugli aiuti di stato se:
- prevederanno tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di stato, che non superino 1,5 milioni di euro per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi;
- si limiteranno a fornire finanziamenti fino alla fase di espansione per le PMI situate in zone assistite e fino alla fase start-up per le medie imprese localizzate nelle aree non assistite;
- almeno il 70% degli stanziamenti complessivi destinati alle misure in oggetto sarà in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie;
- proverranno da investitori privati per almeno il 50%, percentuale ridotta al 30% in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite;
- garantiranno che le decisioni di investire nelle imprese destinatarie siano orientate alla realizzazione di un profitto, criterio soddisfatto solo se le misure di intervento prevedono una partecipazione significativa di investitori privati qualora l'investimento sia supportato da un adeguato piano e una stragia chiara e realistica;
- gestiranno una misura o un fondo di capitale di rischio su base commerciale, nel senso che il gruppo di gestione deve comportarsi alla stregua dei manager del settore privato, ottimizzando i rendimenti dei propri investitori.
Potranno essere accettate anche misure destinate a incentivare investimenti in capitale di rischio a carattere settoriale, purché i fondi privati siano in prevalenza indirizzati verso specifiche tecnologie innovative o settori innovativi caratteristici (medico-sanitario, tecnologie dell'informazione, biotecnologie). Per quelle misure di aiuto che, invece, non soddisfano una o più delle condizioni sopra-elencate, occorrerà da parte della Commissione effettuare un'analisi di compatibilità più dettagliata. Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, anche le misure che prevedono tranche di investimento superiori al limite di 1,5 milioni di euro, che forniscono finanziamenti per la fase di espansione delle medie imprese in zone non assistite, che prevedono la fornitura di seed capital alle piccole imprese con una minima partecipazione del privato e una predominanza degli strumenti di investimento relativi al debito, che contemplano la copertura dei costi connessi alla selezione delle imprese in vista della conclusione degli investimenti.
Dottore Commercialista
antonio.squillante@progettoarcadia.com
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