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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
ottobre 2006
 


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Cantieri edili sicuri:
una Direttiva ad hoc



Daniele CIONCHI

Le novità normative per migliorare
le condizioni di lavoro e prevenire gli infortuni

L’analisi dei dati statistici relativi agli infortuni nell'industria evidenzia come quello delle costruzioni sia il settore lavorativo che comporta i maggiori rischi per il lavoratore, avendo determinato il più alto numero di infortuni mortali e non. Il Legislatore già in passato si era interessato al miglioramento delle condizioni di lavoro, nel settore delle costruzioni, con provvedimenti specifici come il DPR 164/56: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; il DPR 320/56: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; il DPR 321/56: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa, eccetera.
Era necessario, però, un testo unico che regolamentasse tutto il mondo delle costruzioni; bisognava tener presente che la maggior parte degli infortuni erano riconducibili a scelte effettuate prima della realizzazione dell'opera, ponendo la necessità di spostare a monte il problema della sicurezza dalla fase di esecuzione dell'opera alla fase di progettazione. Altra osservazione importante è che una percentuale elevata degli infortuni mortali in cantiere è attribuibile alla contemporaneità di attività lavorative differenti che si influenzano a vicenda in maniera negativa. All'interno del cantiere infatti troviamo spesso lavoratori di diverse imprese che operano senza una opportuna e razionale coordinazione. Ciò evidentemente comporta la necessità di coordinare le varie attività e fasi lavorative che si svolgono in sovrapposizione. In questo contesto il 24 marzo 1997 entrava in vigore il D.Lgs. 494/96, che recepiva nell'ordinamento Italiano la Direttiva Sociale 92/57/CEE del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili o temporanei, comunemente chiamata Direttiva Cantieri. Tale normativa è una Direttiva particolare della Direttiva Quadro 89/391/CEE e, pertanto, è in linea con tale Direttiva principale. Questo comporta che il D.Lgs. 626/94 che aveva recepito ben otto Direttive Sociali, tra cui la sopra citata 89/391/CEE, dovrà essere sempre tenuto in considerazione nel recepimento e nelle successive modifiche del D.Lgs. 494/96. Le due norme presentano delle differenze tra cui mi sembra utile e significativo segnalare la differenza fra il "Rischio Residuo" previsto dal Documento di Sicurezza del D.Lgs. 626/94, che rappresenta la probabilità di accadimento di un danno dopo che tutte le disposizioni legislative applicabili al caso siano state adottate, con la valutazione effettuata a posteriori; mentre nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo introdotti dal D.Lgs. 494/96 deve essere preso in considerazione il "Rischio Reale", derivante dalla mancata attuazione delle disposizioni di legge di sicurezza, con l'Analisi da effettuare a priori in fase di progettazione, e quindi a monte di tutto il processo. Il recepimento della Direttiva Europea con il D.Lgs. 494/96 ha determinato difficoltà di traduzione e di integrazione alle normative previgenti; questi problemi sono stati risolti dal legislatore attraverso il Decreto di Modifica D.Lgs. 528/99 pubblicato con la G.U. n° 13 del 18 gennaio 2000. Il D.Lgs. 528/99 rappresenta sicuramente un passo importante per l'attuazione completa di tutte quelle norme che si occupano della sicurezza all'interno dei cantieri. Il fenomeno infortunistico è lo specchio della realtà sociale, esso interagisce con la realtà economica, con il mondo del lavoro e con la società nel suo complesso. Il rischio è infatti sensibile all'andamento della situazione economica, all'innovazione tecnologica visto che le nuove macchine di nuova concezione riducono i rischi, ai ritmi di lavoro che portano ad un aumento dello stress, alle dimensioni aziendali che influiscono sul rischio in maniera inversamente proporzionale ad essa, eccetera. Il settore delle costruzioni in Italia è un comparto di enormi dimensioni e il rischio infortunistico ad esso collegato è elevato. Come già detto la frequenza degli infortuni è molto alta e la gravità delle lesioni mediamente non ha paragoni nel mondo produttivo. Nel campo delle costruzioni si è valutato che ogni anno avvengono circa 90.000 infortuni sul lavoro, di cui più di 6.000 danno luogo ad inabilità permanente e oltre 300 sono mortali. Alla fine degli anni Ottanta nell'ambito delle Direttive di Nuovo Approccio è stata emanata la Direttiva Quadro in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, cioè la già citata Direttiva 391/89/CEE che è stata recepita in Italia insieme ad altre sette Direttive particolari, con il D.Lgs. 626/94 che ha profondamente innovato il settore. L'ottava Direttiva, la 92/57/CEE nota come Direttiva Cantieri, detta prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, definiti come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. In linea con la Direttiva Madre, la Direttiva Cantieri sposta l'attenzione dalla Macchina all'Uomo: come richiamato dal D.Lgs. 626/94 il lavoratore deve prendersi cura di se stesso e della sicurezza di chi lo circonda. I lavoratori per poter far questo devono essere opportunamente "Informati e Formati" su quelli che sono i rischi generali dell'Azienda e su quelli specifici della propria mansione. I lavoratori hanno diritto a dei Rappresentanti che li tutelino in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La sicurezza è affidata ad un gruppo di uomini che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. La Direttiva Cantieri ha introdotto nuove figure professionali che si occupino di sicurezza nei cantieri edili: il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ha investito di nuove responsabilità il Committente, ha introdotto il Piano di Sicurezza e Coordinamento che al pari del Documento di Sicurezza del D.Lgs. 626/94 è lo strumento in cui si affronta il problema della Sicurezza. Sino all'entrata in vigore della Direttiva Cantieri la sicurezza nei cantieri seguiva due strade distinte, a seconda che l'opera da realizzare fosse pubblica o privata. Il Datore di lavoro sia nel pubblico che nel privato è tenuto, nella realizzazione dell'opera, al rispetto delle norme antinfortunistiche. Nei lavori pubblici però è richiesto all'appaltatore, dalla legge 55/90, la realizzazione del Piano di Sicurezza Fisica dei Lavoratori, mentre il Direttore Tecnico di Cantiere deve preoccuparsi di far applicare le prescrizioni in esso contenute. Questo comportava che il lavoratore impiegato nei lavori pubblici risultava più tutelato rispetto al suo collega che operava nel privato. Tale differenza viene eliminata dalla Direttiva Cantieri che rende obbligatorio la redazione del Piano sia per i lavori pubblici che per quelli privati. Ma la grande novità introdotta dal D.Lgs. 494/96 è stato di spostare dall'Appaltatore al Committente l'obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Generale di sicurezza dei cantieri, rimanendo inalterate le responsabilità penali e civili dell'Appaltatore.
Questo comporta che il Committente dell'opera, sia pubblica che privata, è tenuto ad elaborare la Valutazione dei Rischi in Cantiere, spostando il momento della sicurezza in cantiere dalla fase dell'esecuzione dei lavori a quella della progettazione. Sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 si sono presentate alcune difficoltà nell'applicazione del dettato normativo come ad esempio l'incerta identificazione del committente pubblico, la non chiara definizione dell'ambito di applicazione, la responsabilità del Committente in contraddizione con la delega dei suoi compiti al Responsabile dei lavori, la superflua designazione dei Coordinatori per la sicurezza nel caso di una unica impresa nel cantiere, l'inutilità del Piano Generale di Sicurezza che rappresenta un duplicato del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la mancanza di un Piano di Sicurezza Particolareggiato a cura degli esecutori dei lavori. Per cercare di soddisfare e chiarire i tanti dubbi è stato, quindi, emanato un Decreto di Modifica del D.Lgs. 494/96, il D.Lgs. 528/99. Questo ha provveduto a rimodellare il sistema della sicurezza nei cantieri: in sintesi alla luce dei due Decreti al Committente o al Responsabile dei lavori è demandato il rispetto dei principi generali della sicurezza nella fase di ideazione dell'opera, ad esempio in casi di rilevante pericolosità il Committente deve far redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento e consegnarlo alle imprese esecutrici. Deve, inoltre, comunicare all'organo di vigilanza i dati relativi al cantiere. Viene richiesta la redazione di tre documenti nuovi come il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza, il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera. Come già accennato, vengono introdotte due nuove figure, cioè i Coordinatori nominati dal Committente. Infine, ai Datori di Lavoro delle Imprese viene richiesto di attenersi al contenuto dei Piani di Sicurezza. Per scendere nei particolari è necessario analizzare anche una serie di Circolari e Decreti specifici usciti in questi ultimi anni, che hanno poi completato il quadro complessivo a disposizione degli addetti ai lavori. Va comunque precisato che, nel campo delle costruzioni, la Direttiva Cantieri non va ad abrogare tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, il DPR 164/56 che rappresentava il decreto di riferimento per il settore delle costruzioni.

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