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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
NOVEMBRE 2006
 


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La Cassazione sentenzia ancora sul mobbing

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La Cassazione sentenzia ancora sul mobbing

k Massimo AMBRON

La Suprema Corte incalza il datore di lavoro: danno equiparato ad infortunio sul lavoro!

Torniamo a parlare di mobbing, incalzati dall'attualità e sperando non essere considerati cattivi profeti dato che l'aspetto rilevato dalla Cassazione è proprio uno di quelli su cui ci si era soffermati (vedi CostoZero aprile n. 3/06): la prevenzione del mobbing. Infatti, la Cassazione con sentenza del 25 maggio 2006 n. 12445 si pronunzia ancora sul tema in discorso dando rilevanza giuridica all'infortunio causato da violenza psichica sul luogo di lavoro.
Il fatto: la dipendente aveva lamentato in particolare l'assenza di controllo sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro. Sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano respinto il ricorso, ritenendo entrambi esaustivi gli interventi di tipo repressivo della sede centrale della convenuta che aveva deferito il ritenuto responsabile delle continue e reiterate vessazioni.
La Cassazione ha riformato la sentenza impugnata partendo proprio dall'assunto esposto dalla ricorrente per il quale il datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è contrattualmente responsabile della salute psico-fisica dei lavoratori durante il lavoro ed è tenuto per legge e per contratto a porre in essere tutte le misure di prevenzione idonee quantomeno a ridurre i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
La S.C. ritiene che debba essere il datore a dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitare anche in chiave preventiva i comportamenti vessatori posti in essere in danno di dipendenti e non può limitarsi ad intervenire a posteriori, dopo l'evento e solo in chiave repressiva. L'onere probatorio per il datore si aggrava poiché è lui che deve provare la non imputabilità della colpa in via preventiva, mentre al lavoratore compete provare il fatto ed il nesso di causalità.
Sul piano sostanziale le conseguenze di tale decisione sono rilevanti.
Conclusioni: l'imprenditore è chiamato ad attivarsi, valutando il rischio mobbing in azienda ed agendo per la prevenzione di tale rischio così come provvede ad evitare i rischi connessi all'attività di impresa esercitata.
Ci si chiede: è una soluzione nel vuoto legislativo attuale sul mobbing quella di utilizzare il dettato della Legge 626/94?
Secondo un certo orientamento la risposta è affermativa: l'obbligo di sicurezza in essa previsto infatti sarebbe suscettibile di adattabilità, non essendo possibile per il legislatore inseguire ogni rischio si affacci nel mondo del lavoro in conseguenza della naturale sua dinamica ed evoluzione anche in termini di una complicazione dei rapporti.
A tale tesi chi scrive potrebbe anche aderire qualora si consentisse alle Aziende di ripetere, almeno parzialmente, i relativi maggiori oneri e costi, forse anche impropri visto che il mobbing è un male diffuso nella società moderna altamente competitiva.

Avvocato
massimo.ambron@libero.it

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