ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 9
NOVEMBRE 2006
 


Inserto

Premio Best practices

scarica - 1,450 Kb
credito e finanza - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

Le novitÀ per le imprese nella Finanziaria 2007


Indagini finanziarie e societÀ fiduciarie

Le novitÀ per le imprese
nella Finanziaria 2007

Annarita CAVALIERE & Gina LEO

Crediti di imposta per i nuovi investimenti e per i costi in Ricerca & Sviluppo

Si restringe l’ambito di applicazione per ottenere il bonus fiscale

Sono diversi gli aiuti alle imprese che il disegno di legge della nuova finanziaria per il 2007 (DDL n. 1749/2006) propone per i prossimi anni. Tra questi si segnalano gli incentivi al risparmio energetico, i crediti di imposta per i nuovi investimenti, i benefici per le assunzioni, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo precompetitivo. Ma è sicuramente il credito di imposta per i nuovi investimenti ad attirare maggiormente l'attenzione del mondo imprenditoriale. Il bonus fiscale verrà riconosciuto a fronte degli investimenti intrapresi dalle imprese nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. La nuova versione del credito di imposta, proposta dal Governo, non costituisce l'ennesima correzione all'applicazione operativa dell'originario strumento di agevolazione - introdotto, per la prima volta, con la legge n. 388/2000, all'art. 8 - ma una misura ex novo che conserva alcuni dei tratti caratterizzanti il precedente intervento. È riconfermato, infatti, il meccanismo di calcolo dell'agevolazione, ma viene ristretto l'ambito oggettivo di applicazione, con riferimento agli investimenti ammissibili.
Investimenti agevolabili
Saranno agevolabili, infatti, le sole spese che hanno ad oggetto l'acquisizione - anche tramite contratti di locazione finanziaria - di:
- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali ammesse al beneficio;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese - come definite ai sensi della normativa comunitaria - gli investimenti in tali beni sono ammissibili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
La misura agevolativa sarà fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, fermo restante la necessità dell'autorizzazione del regime da parte della Commissione europea.
Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, il disegno di legge si limita a rinviare alle intensità massime previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 (per la Regione Campania queste sono pari al 50% in ESL per le piccole imprese, 40% in ESL per le medie e 30% in ESL per le grandi). Il beneficio, inoltre, non è cumulabile né con gli incentivi erogati in regime de minimis, né con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Modalità di calcolo del bonus investimenti
Il bonus fruibile è determinato applicando la percentuale di agevolazione alla differenza tra il costo per l'acquisto dei beni ammissibili e gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta per la stessa categoria di beni appartenenti all'unità produttiva. Non vanno considerati gli ammortamenti relativi ai beni oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta in cui gli stessi entrano in funzione.
Nell'ipotesi, invece, della locazione finanziaria, il costo preso in considerazione fa riferimento a quello sostenuto dal locatore per l'acquisto del bene senza includere le spese di manutenzione.
Il beneficio va calcolato con riferimento ai nuovi investimenti acquisiti in ciascun periodo di imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Lo stesso, però, non contribuisce alla formazione del reddito, della base imponibile IRAP e del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile in detrazione ai versamenti delle imposte sui redditi da versare. L'eventuale eccedenza è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 241/1997, a partire dal sesto mese successivo al termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è stato ottenuto.
Le esclusioni e i casi di rideterminazione del credito
Sono escluse dall'agevolazione le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche - così come definiti all'allegato I e II degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - della pesca, dell'industria carbonifera e in quello creditizio, finanziario e assicurativo. Qualora si tratti di imprese o attività che riguardano prodotti o settori soggetti a discipline comunitarie particolari, il beneficio del credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle discipline dell'Unione europea e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea.
Sono previste, poi, delle specifiche clausole antielusive, dirette alla rideterminazione del credito di imposta, al verificarsi di alcune circostanze, quali la mancata entrata in funzione dei beni agevolati entro due anni dalla loro acquisizione o la loro dismissione, cessione a terzi o destinazione ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In tali ipotesi, il credito di imposta viene ricalcolato escludendo dall'investimento agevolato il costo dei beni non entrati in funzione o dismessi.
Il credito di imposta per i costi in R&S
Un'ulteriore agevolazione sotto forma di credito di imposta è riconosciuta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo. Il beneficio è ammesso nella misura del 10% dei costi sostenuti, percentuale che è elevata al 15% se tali spese si riferiscono a contratti intercorsi con Università ed Enti pubblici di ricerca. L'incentivo si applica alle somme spese, secondo un criterio di cassa, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento e se previste da un progetto di ricerca previamente comunicato all'amministrazione finanziaria. Il regime dovrebbe trovare applicazione fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Al fine della determinazione del bonus, i costi ammissibili non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ogni periodo di imposta. Il beneficio fiscale va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Sarà utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte e l'eventuale eccedenza potrà essere fruita in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Progetto Arcadia srl - info@progettoarcadia.com

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Novembre - 4.560 Mb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it