Adeguamento dei trattori
contro il rischio da ribaltamento
Vincenzo LAURENDI
Un gruppo di lavoro guidato dall’Ispesl
è già all’opera per rimediare ad alcune criticità di natura tecnica e procedurale
Obbligatori dispositivi di prevenzione attiva e passiva per il conducente di trattori agricoli e forestali
L’Ispesl pubblicherà a breve una linea guida con i requisiti tecnici previsti per i dispositivi di protezione in caso di ribaltamento
Allo stato delle conoscenze attuali i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di ribaltamento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque a ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore:
1. dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale;
2. dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore.
I sistemi di protezione passiva per i conducenti dei trattori si basano sul principio di trattenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza" o "zona libera". In caso di ribaltamento, infatti, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione.
Pertanto, ai fini della protezione del conducente di trattori agricoli o forestali da eventuali danni determinati dal ribaltamento del trattore, è indispensabile la contemporanea presenza dei due dispositivi sopra richiamati.
Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore
In Italia, l'obbligo del montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore è stato reso obbligatorio in momenti diversi a seconda della tipologia di trattore. I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l'installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73. Con tali circolari, il Ministero del Lavoro richiamava l'obbligo di installazione dei telai di protezione ai trattori di nuova immissione sul mercato alla data del 1° gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche costruttive: trattori a due assi; montati su ruote; con carreggiata minima superiore a 1.000 mm (carreggiata minima misurata al centro dei pneumatici); peso superiore ad 800 kg in ordine di marcia. Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti trattori a carreggiata stretta.
Le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare, ai fini della prevenzione, i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico immediato alle prescrizioni stesse, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tale istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del MLPS n. 49 del 19.05.81. Con la suddetta circolare furono fornite prescrizioni tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali.
Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di ribaltamento.
Dal punto di vista tecnico tale circolare distingueva i trattori in due fasce di cui indicava le caratteristiche tecniche comuni e specifiche che dovevano essere possedute dai telai di protezione.
Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile individuare requisiti univoci, validi nella totalità dei casi, essendovi compresa una grande varietà di macchine, anche di piccole dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per queste altre era richiamata la necessita di valutare caso per caso la possibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza adottando strutture del tipo di quelle definite per le altre fasce.
Negli anni che seguirono, il legislatore italiano ha provveduto a recepire tutta una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE).
Per quanto riguarda i trattori a cingoli, è da evidenziare che a partire dalla fine degli anni 80, ma più decisamente verso la metà degli anni 90, grazie all'azione di alcuni Paesi europei che emanarono legislazioni di portata nazionale in tal senso, i principali costruttori decisero, più o meno di comune accordo, di incominciare a montare anche sui trattori cingolati dei telai di protezione, dopo averli omologati secondo gli standard in vigore all'epoca per mezzi simili (macchine movimento terra).
Per quanto riguarda invece i trattori a carreggiata stretta a partire dal 1986/87 i costruttori, facendo seguito alle direttive specifiche, iniziarono a immettere sul mercato trattori dotati dapprima di telai di protezione a due montanti posteriori e successivamente anche a due montanti anteriori.
Per quanto riguarda il parco macchine usato, assume particolare rilevanza quanto previsto dal D.Lgs. 359/99 con il quale sono dettate regole per quanto riguarda i trattori agricoli o forestali già messi a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Con tale decreto, il legislatore modifica e integra il titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro" del D.Lgs. n. 626/1994 apportando considerevoli cambiamenti agli artt. 35, 36 e 37. Il Decreto prevede che il datore di lavoro adegui ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate dal predetto allegato già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 (tale termine, con Legge 1° marzo 2002, n. 39 art. 20, è stato differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 359/99).
Il punto 1.3 dell'allegato XV del suddetto decreto relativo alle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo richiama l'esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro stessa, attraverso l'integrazione di idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione).
Inoltre, se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, la norma prevede che debba essere installato un sistema di ritenzione del conducente ad esempio una cintura di sicurezza.
Con tale norma il legislatore ha di fatto esteso l'obbligo di installazione dei telai di protezione anche a quelle tipologie di trattori già immessi sul mercato e non esplicitamente inclusi nella normativa previgente. In relazione agli adeguamenti, al fine di favorire il processo di adeguamento, l'ISPESL pubblicherà a breve una linea guida contenente i requisiti tecnici che devono essere posseduti dai dispostivi di protezione in caso di ribaltamento per tutte le tipologie di trattori già messi a disposizione dei lavoratori e non dotati di dispositivo di protezione in fase di prima immissione sul mercato.
Sistema di ritenzione del conducente - la cintura di sicurezza
Il punto 1.3 dell'allegato XV del già citato D.Lgs. 359/99 richiama l'esigenza di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro attraverso l'integrazione di idonei telai di protezione in caso di ribaltamento e di un sistema di ritenzione del conducente, ad esempio una cintura di sicurezza. L'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli a questa ultima prescrizione supplementare, ha mostrato alcuni punti di criticità connessi soprattutto ad una diffusa mancanza di tali dispositivi nei trattori di nuova immissione sul mercato, allo stato attuale superata, e a vincoli di natura tecnica e procedurale per quanto riguarda il parco macchine usato.
In relazione al primo punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n° 11 del 13 marzo 2005 è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti, relativi alla disciplina e all'uso dei trattori agricoli e forestali, che da lungo tempo sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. In particolare con tale circolare è richiamata la necessità di dotare i trattori agricoli o forestali messi a disposizione dei lavoratori ovvero di nuova immissione sul mercato di idonea cintura di sicurezza. Per quanto riguarda le criticità relative ai vincoli di natura tecnica e procedurale connesse con il parco trattori usati, l'ISPESL, su richiesta del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con propri rappresentanti, le Istituzioni suddette, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale. Nell'ambito di tale gruppo di lavoro sono stati individuati i criteri tecnici e sono state definite le necessarie procedure per il corretto montaggio delle cinture di sicurezza.
I risultati del gruppo di Lavoro sono stati pubblicati in linee guida nazionali disponibili nel sito dell'ISPESL alla pagina del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dedicata alle linee guida (www.ispesl.it).
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL
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