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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
NOVEMBRE 2006
 


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Mercato energetico: “vincolato” e “libero”

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Mercato energetico: “vincolato” e “libero”

La liberalizzazione indotta
dal “decreto Bersani” è il punto d’inizio di un processo innovativo

Leonardo DE ROSA


Con il D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto "decreto Bersani", G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) è stata recepita la direttiva europea 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Unitamente a quella relativa al settore del gas, la direttiva si inquadra nell'obiettivo dell'Ue di attuare un ampio processo di apertura dei mercati dell'energia, al fine di conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale finalizzati ad una maggiore qualità ed efficienza del servizio, al contenimento dei prezzi, ad una maggiore integrazione delle reti energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti e, non ultimo, alla tutela dell'ambiente.
Il processo di liberalizzazione ha interessato diverse fasi della filiera: produzione, importazione, esportazione e vendita di energia con l'obiettivo di migliorare i livelli di competitività ed efficienza. L'avvio del processo ha reso possibile la nascita di nuovi operatori sul mercato, ha stimolato (forse non come sperato) la concorrenza e ha consentito ai consumatori, che hanno potuto e voluto inserirsi sul libero mercato, di conseguire risparmi sulle voci di costo relative all'acquisizione delle energie (termica ed elettrica) con immediata conseguente riduzione dei costi di produzione e aumento della competitività. Il fattore "competitività" è stato individuato quale strumento fondamentale, per il conseguimento dei citati obiettivi, che, in un mercato libero ed aperto, si traduce in un guadagno di efficienza non solo energetica ma anche gestionale e organizzativa. Il fattore "energia" assume sempre più un ruolo critico per le imprese se si considera che il progressivo peggioramento dei suoi costi ha raggiunto in Italia un livello sperequativo, rispetto alla maggior parte dei Paesi della Comunità Europea quantificabile, nel peggiore dei casi, in ragione del 40% e più. La liberalizzazione indotta dal "decreto Bersani" è il punto di inizio di un processo innovativo cui deve necessariamente seguire una graduale ma incisiva azione che preveda la rimozione di vincoli infrastrutturali e commerciali che finora hanno non hanno consentito (o quanto meno lo hanno consentito solo parzialmente e non nella misura congruamente desiderata dalle imprese) la creazione di un vero mercato concorrenziale.
Il "decreto" ha di fatto istituito due mercati: "vincolato" e "libero". Del primo ne fanno parte gli utenti che presentano consumi di energia al di sotto di una determinata soglia (in questa categoria sono compresi, almeno fino a tutto l'anno 2006, gli utenti di natura domestica) cui la normativa non consente di acquisire energia sul "libero mercato" e sono, pertanto, "vincolati" alla contrattualizzazione di energia con i fornitori istituzionali (Enel ed Eni). Il mercato "libero" è, invece, quello nel quale hanno possibilità di accesso gli utenti cui la normativa, in forza di consumi che sono al di sopra della predetta soglia, concede la possibilità di stipulare contratti di fornitura con produttori, società di distribuzione o grossisti alternativi a quelli istituzionali. Relativamente al mercato dell'energia elettrica, nell'anno 2000, con un valore di "soglia", pari a 20 GWh, l'unica possibilità di inserimento nel libero mercato da parte della singola impresa, è stato quello di aderire a gruppi di acquisto (Consorzi) i cui consumi globali erano forniti dalla somma dei consumi di energia dei singoli consorziati, divenendo, i Consorzi medesimi, "clienti idonei" con tutti i requisiti di legge per accedere sul “libero mercato”. Con l'evoluzione della normativa, e non senza forti ritardi, i limiti di accesso al libero mercato imposti dal D.lgs. n. 79 del 1999, si sono abbassati e, in una prima fase, sono risultati clienti idonei le Aziende con consumi superiori al milione di KWh all'anno; successivamente il mercato si è aperto - dal maggio 2003 - sopra la soglia minima di 100 mila KWh (deliberazione n. 20/03 dell'Autorità), cui ha fatto seguito una ulteriore fase di liberalizzazione (con la deliberazione n. 107/04 del 30 giugno 2004), che ha definitivamente aperto il mercato a tutti i clienti non domestici, in coerenza con l'entrata in vigore della norma della direttiva europea (2003/54/CE, art. 21, comma 1, lettera b). Con delibera n. 105/06 del 30 maggio 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei in bassa tensione, in vigore dal 1° gennaio 2007. Il Codice riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale, fissando le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori-venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di stipula del contratto e di successive modifiche del contratto medesimo, con l'obiettivo di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confronto dei prezzi. Le regole impongono la trasparenza delle informazioni, la correttezza nell'utilizzo delle diverse tecniche di vendita, l'informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, la confrontabilità dei prezzi, la chiarezza dei contratti e la semplicità del linguaggio utilizzato. Il Codice tutela anche tutti i clienti domestici che, a partire dal 1° luglio 2007, potranno anch'essi esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore sia sul mercato vincolato che su quello libero. La totale liberalizzazione non deve far ritenere decaduta la motivazione (costituita dal raggiungimento della soglia minima di consumo) che ha spinto le aziende a consorziarsi, perché le imprese eleggibili al mercato libero dovranno, in ogni caso, confrontarsi con i problemi correlati alle diverse capacità contrattuali nei confronti dei fornitori e degli intermediari; la soluzione di tali problemi è sicuramente agevolata dalla costituzione, qualora non esistente, di consorzi di imprese che hanno capacità di acquisto con costi inferiori rispetto a quello sopportato in caso acquisizione da parte di impresa non consorziata. Pertanto, costituire un forte gruppo di acquisto è sicuramente necessario per una massimizzazione del risparmio nel prezzo, connessa sia con le "quantità" di energia acquistate che con la maggiore possibilità di gestire (in "commonality") i carichi elettrici da ciascuna azienda richiesti. C'è da rilevare che a fronte di una iniziale resistenza ad abbandonare i fornitori istituzionali oggi le aziende hanno acquisito maggiore consapevolezza dei vantaggi di natura economica che scaturiscono dalla contrattualizzazione di forniture energetiche acquistate sul libero mercato.
A prova di ciò, nel riportare la mia personale esperienza, va rilevato che in provincia di Avellino è stato costituito nel 2003 il "Consorzio Energetico Irpino" per iniziativa di pochi imprenditori (tra cui Enrico Iuliani - settore conciario - e Pierluigi D'Ambrosio - settore trattamenti galvanici), che oggi annovera, in una fase di continua espansione, ben 40 aziende e più.
Presidente Consorzio Energetico Irpino
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