Denuncia gravi irregolaritÀ
ex art. 2409 c.c.
Come funzionano
le
societÀ miste
Denuncia gravi irregolaritÀ
ex art. 2409 c.c.
Gennaro STELLATO*
La Corte Costituzionale conferma
l’esclusione di questo rimedio nelle srl
Dopo il varo della riforma delle società si è venuta
a creare, come era prevedibile, una rilevante massa di giurisprudenza in ordine
soprattutto a tutti gli aspetti più controversi che, in particolare, risultavano
spesso figli di compromessi. Conseguentemente si sono avute pronunce spesso in
contraddizione con l'ovvia incertezza di applicazione. Su alcune norme è stata
addirittura investita la Corte Costituzionale che si è pronunciata già su
diverse problematiche sollevate dai giudici di merito. Una di queste riguardava
appunto l'applicabilità o meno alle srl del rimedio previsto dall'art.
2409 cc che prevede appunto la denunzia al tribunale laddove via sia il fondato
sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori. Alcune sentenze
avevano escluso in toto che alle srl potesse essere applicato tale procedimento
mentre altri Giudici ne hanno dichiarato l'ammissibilità,è toccato
quindi alla Corte Costituzionale dirimere la controversia. Va ricordato preliminarmente
che l'art. 2409 cc è rimasto sostanzialmente identico nella sua formulazione.
Tuttavia in precedenza nell'art. 2488 cc vi era un esplicito richiamo all'applicabilità dell'articolo
precitato con tutto quello che ne conseguiva. Al contrario nella nuova scrittura
della norma ed in particolare dell'art. 2476 questo richiamo manca completamente
derivandone quindi l'inapplicabilità. Da qui,quindi una serie di interpretazioni
difformi che hanno portato alla pronuncia della Corte che è stata chiamata
a decidere se vi fosse stato o meno un eccesso di delega. I Giudici di merito
avevano infatti ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 3 e e dell'art.76
della Costituzione ritenendo che il legislatore avrebbe dovuto lasciare inalterata
la norma che consentiva l'esercizio del controllo dei soci con le modalità indicate
nel più volte citato art. 2409 cc.. In tale ottica i Giudici di merito
ritenevano che tutti gli altri rimedi ed esattamente: legittimazione di ciascun
socio all'azione sociale di responsabilità, previsione di un provvedimento
cautelare di urgenza di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società non fossero sufficienti a coprire l'area di operatività che
garantiva invece l'ipotesi ex art. 2409 cc. La Corte Costituzionale investita
di tale problematica ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
A motivazione della sentenza è stato ribadito il principio che la legge
di delega fa esplicito riferimento al controllo giudiziario esclusivamente nelle
norme dedicate alle società per azioni ed alle società cooperative
e non anche alla norma che fissa i principi generali in materia di società di
capitali ed in quella sui principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina
delle società a responsabilità limitata. Inoltre è stato
più volte ribadito che l'art. 2 stabilisce il principio per cui la società a
responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire
due modelli societari distinti. Tale principio risulta poi confermato dalla previsione
per le società a responsabilità limitata di un autonomo ed organico
complesso di norme che prevede una impostazione della disciplina radicalmente
divergente da quella che aveva fatto definire la srl "una piccola società per
azioni". E il progetto iniziale ipotizzava per le srl una rilevanza centrale
al socio ed ai rapporti contrattuali fra i soci al fine di far prevalere una
ristretta compagine sociale che dovrebbe essere regolata da norme e procedure
più snelle. Pertanto ne consegue che la previsione normativa appare pienamente
giustificata essendo comunque stata operata una netta distinzione fra i due modelli
non essendo possibile affermare che siano sempre e comunque due società di
capitali. La Corte ha poi affermato che il socio dispone di rilevanti strumenti
per la tutela dei propri diritti. Infatti l'accesso consentito a ciascun socio
a documentazione della società che nella precedente disciplina delle srl
ed ancora oggi delle spa potevano essere esaminati solo da chi era incaricato
dell'ispezione ex art. 2409 cc, costituisce una importante innovazione di per
sè idonea a rafforzare l'efficacia dell'azione sociale di responsabilità,
alla quale viene legittimato ciascun socio. Lo stesso socio ha poi la possibilità di
richiedere con provvedimento cautelare la revoca degli amministratori che può essere
esercitato quando vi sia il sospetto di gravi irregolarità oltre che un
pericolo di danno per la società stessa. In tale ottica la Corte ribadisce
che non esiste quindi alcuna disparità di trattamento fra i soci di una
srl e quelli di una spa essendo diverse le situazioni soggettive ed i presupposti
dei due modelli. La Corte in definitiva ha iniziato un importante lavoro di interpretazione
di un complesso di norme che, certamente,non brilla per chiarezza soprattutto
quando vi siano i richiami ad altre norme. Il punto fondamentale e basilare della
questione su cui la Corte insiste in modo particolare è la diversità fra
i due modelli di società, diversità che,ovviamente,si specchia
nelle rispettive discipline. Altrimenti la riforma non avrebbe alcun senso anche
se lo spirito iniziale, volto a dare alle srl una valenza strettamente personale
si è poi smarrito nel corso dei lavori preparatori. Il punto su cui,a
prescindere da ogni altra considerazione, non può non essere d'accordo
con la Corte è quello relativo al fatto che, con la riforma, il socio
dispone di poteri decisamente superiori a quelli precedenti a tutela dei propri
diritti dovendosi conseguentemente affermare che il ricorso allo strumento della
denuncia ex art. 2409 cc appare superfluo. Non si può del resto nascondere
che troppe volte nel passato la denuncia ex art. 2409 cc ha costituito, più che
un mezzo di tutela dei soci di minoranza, uno strumento di pressione se non di
ricatto. La riforma, sotto tale profilo, ha riportato il tutto in un alveo più equilibrato
dando a chi ne volesse usufruire strumenti adeguati e corretti. In tale prospettiva
l'analisi della Corte Costituzionale appare come un primo fondamentale tassello
alla riforma che, tuttavia, presenta ancora troppi punti oscuri ed autentici
buchi neri che possono essere colmati solo con l'intervento del massimi organi
di legittimità. Tanto per dare certezze a chi, costituendo una nuova società o
pensando di modificare quella esistente, deve conoscere a fondo le problematiche
connesse alla disciplina del modello scelto, certezze che non possono essere
intaccate da interpretazioni troppo estensive. In particolar modo deve essere
sempre chiara e garantita la tutela dei diritti del socio, gli strumenti utilizzabili
per esercitarla e le conseguenze connesse alle procedure attivabili in tale prospettiva.
Ben vengano quindi sentenze che siano utili al raggiungimento di tale scopo primario.
*Avvocato - studiostellato@tiscalinet.it
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