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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
gennaio/febbraio 2006
 

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Denuncia gravi irregolaritÀ
ex art. 2409 c.c.

Come funzionano le
societÀ miste

Denuncia gravi irregolaritÀ
ex art. 2409 c.c.

Gennaro STELLATO*

La Corte Costituzionale conferma
l’esclusione di questo rimedio nelle srl

Dopo il varo della riforma delle società si è venuta a creare, come era prevedibile, una rilevante massa di giurisprudenza in ordine soprattutto a tutti gli aspetti più controversi che, in particolare, risultavano spesso figli di compromessi. Conseguentemente si sono avute pronunce spesso in contraddizione con l'ovvia incertezza di applicazione. Su alcune norme è stata addirittura investita la Corte Costituzionale che si è pronunciata già su diverse problematiche sollevate dai giudici di merito. Una di queste riguardava appunto l'applicabilità o meno alle srl del rimedio previsto dall'art. 2409 cc che prevede appunto la denunzia al tribunale laddove via sia il fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori. Alcune sentenze avevano escluso in toto che alle srl potesse essere applicato tale procedimento mentre altri Giudici ne hanno dichiarato l'ammissibilità,è toccato quindi alla Corte Costituzionale dirimere la controversia. Va ricordato preliminarmente che l'art. 2409 cc è rimasto sostanzialmente identico nella sua formulazione. Tuttavia in precedenza nell'art. 2488 cc vi era un esplicito richiamo all'applicabilità dell'articolo precitato con tutto quello che ne conseguiva. Al contrario nella nuova scrittura della norma ed in particolare dell'art. 2476 questo richiamo manca completamente derivandone quindi l'inapplicabilità. Da qui,quindi una serie di interpretazioni difformi che hanno portato alla pronuncia della Corte che è stata chiamata a decidere se vi fosse stato o meno un eccesso di delega. I Giudici di merito avevano infatti ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 3 e e dell'art.76 della Costituzione ritenendo che il legislatore avrebbe dovuto lasciare inalterata la norma che consentiva l'esercizio del controllo dei soci con le modalità indicate nel più volte citato art. 2409 cc.. In tale ottica i Giudici di merito ritenevano che tutti gli altri rimedi ed esattamente: legittimazione di ciascun socio all'azione sociale di responsabilità, previsione di un provvedimento cautelare di urgenza di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società non fossero sufficienti a coprire l'area di operatività che garantiva invece l'ipotesi ex art. 2409 cc. La Corte Costituzionale investita di tale problematica ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. A motivazione della sentenza è stato ribadito il principio che la legge di delega fa esplicito riferimento al controllo giudiziario esclusivamente nelle norme dedicate alle società per azioni ed alle società cooperative e non anche alla norma che fissa i principi generali in materia di società di capitali ed in quella sui principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina delle società a responsabilità limitata. Inoltre è stato più volte ribadito che l'art. 2 stabilisce il principio per cui la società a responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire due modelli societari distinti. Tale principio risulta poi confermato dalla previsione per le società a responsabilità limitata di un autonomo ed organico complesso di norme che prevede una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella che aveva fatto definire la srl "una piccola società per azioni". E il progetto iniziale ipotizzava per le srl una rilevanza centrale al socio ed ai rapporti contrattuali fra i soci al fine di far prevalere una ristretta compagine sociale che dovrebbe essere regolata da norme e procedure più snelle. Pertanto ne consegue che la previsione normativa appare pienamente giustificata essendo comunque stata operata una netta distinzione fra i due modelli non essendo possibile affermare che siano sempre e comunque due società di capitali. La Corte ha poi affermato che il socio dispone di rilevanti strumenti per la tutela dei propri diritti. Infatti l'accesso consentito a ciascun socio a documentazione della società che nella precedente disciplina delle srl ed ancora oggi delle spa potevano essere esaminati solo da chi era incaricato dell'ispezione ex art. 2409 cc, costituisce una importante innovazione di per sè idonea a rafforzare l'efficacia dell'azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun socio. Lo stesso socio ha poi la possibilità di richiedere con provvedimento cautelare la revoca degli amministratori che può essere esercitato quando vi sia il sospetto di gravi irregolarità oltre che un pericolo di danno per la società stessa. In tale ottica la Corte ribadisce che non esiste quindi alcuna disparità di trattamento fra i soci di una srl e quelli di una spa essendo diverse le situazioni soggettive ed i presupposti dei due modelli. La Corte in definitiva ha iniziato un importante lavoro di interpretazione di un complesso di norme che, certamente,non brilla per chiarezza soprattutto quando vi siano i richiami ad altre norme. Il punto fondamentale e basilare della questione su cui la Corte insiste in modo particolare è la diversità fra i due modelli di società, diversità che,ovviamente,si specchia nelle rispettive discipline. Altrimenti la riforma non avrebbe alcun senso anche se lo spirito iniziale, volto a dare alle srl una valenza strettamente personale si è poi smarrito nel corso dei lavori preparatori. Il punto su cui,a prescindere da ogni altra considerazione, non può non essere d'accordo con la Corte è quello relativo al fatto che, con la riforma, il socio dispone di poteri decisamente superiori a quelli precedenti a tutela dei propri diritti dovendosi conseguentemente affermare che il ricorso allo strumento della denuncia ex art. 2409 cc appare superfluo. Non si può del resto nascondere che troppe volte nel passato la denuncia ex art. 2409 cc ha costituito, più che un mezzo di tutela dei soci di minoranza, uno strumento di pressione se non di ricatto. La riforma, sotto tale profilo, ha riportato il tutto in un alveo più equilibrato dando a chi ne volesse usufruire strumenti adeguati e corretti. In tale prospettiva l'analisi della Corte Costituzionale appare come un primo fondamentale tassello alla riforma che, tuttavia, presenta ancora troppi punti oscuri ed autentici buchi neri che possono essere colmati solo con l'intervento del massimi organi di legittimità. Tanto per dare certezze a chi, costituendo una nuova società o pensando di modificare quella esistente, deve conoscere a fondo le problematiche connesse alla disciplina del modello scelto, certezze che non possono essere intaccate da interpretazioni troppo estensive. In particolar modo deve essere sempre chiara e garantita la tutela dei diritti del socio, gli strumenti utilizzabili per esercitarla e le conseguenze connesse alle procedure attivabili in tale prospettiva. Ben vengano quindi sentenze che siano utili al raggiungimento di tale scopo primario.

*Avvocato - studiostellato@tiscalinet.it

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