Esecuzioni immobiliari:
pronta la riforma
Gaia
Sigismondi*
Con
la nuova proposta di legge si chiede al debitore di "collaborare"
Il disegno di legge in esame mira a correggere una serie di articoli relativi
alle cose impignorabili
Nonostante la scadenza della legislatura in corso sia ormai
prossima, in Parlamento vengono ancora presentati numerosi disegni di
legge, che pur non avendo alcuna possibilità di essere approvati,
toccano argomenti di interesse per la nostra società. Lo scorso 15
dicembre, per esempio, è stato presentato alla Camera un disegno
di legge relativo alla riforma delle esecuzioni mobiliari. La proposta
di legge in oggetto nasce dalla convinzione che solo passando attraverso
un'inversione di tendenza del processo civile si può assicurare l'effettiva
tutela del credito nelle procedure esecutive, ove il rispetto del contraddittorio
e il quadro necessario delle garanzie devono coordinarsi con la primaria
esigenza di giustificare la permanenza di un sistema giudiziario che
vieta l'uso dell'autotutela ai portatori di diritti di credito. Se dunque
il correlativo divieto, in generale e quale scelta storica, fonda l'utilizzo
dell'autorità giudiziaria
in ogni fase della liquidazione dei beni, occorre anche che tale risorsa
sia impiegata in modo selettivo ed efficiente, orientando - già sul
piano normativo e prima di altri interventi strutturali sul piano dell'organizzazione
degli uffici - passaggi processuali semplici. Ciò fonda il ricorso
alle attività di delega a professionisti e terzi qualificati per
operazioni materiali, sotto la direzione del giudice, quale organo di
programmazione del risultato finale cui tende l'azione esecutiva, che
resta, sostanzialmente, una domanda di giustizia. L'eccessiva durata della
liquidazione, infatti, è una
nozione di facile evidenza anche per l'ufficiale giudiziario e può concernere
tutti i beni: da una quota immobiliare (ad esempio un 1/6 di un immobile
occupato), a un bene mobile (un banco da bar, la cui rimozione esige
cautele organizzative, oltre che spese di custodia) a un credito (ad
esempio un appalto con stato dei lavori ancora all'inizio e contestazioni
già rese
note al debitore). La norma, dunque, responsabilizzando il debitore,
tende a concentrare, tendenzialmente, il pignoramento stesso come unico
atto iniziale che dia luogo a una dichiarazione di responsabilità patrimoniale
del debitore, in coerenza con l'effettività del principio di cui
all'articolo 2740 del c.c., relativo proprio alla responsabilità patrimoniale
del debitore che deve rispondere dell'adempimento con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
La novità maggiore delle disposizioni contenute nella presente proposta
di legge consiste pertanto in un principio di collaborazione richiesto al
debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del
medesimo principio di onestà che deve ispirare il rapporto debitore-creditore
ai sensi del principio di correttezza dettato dell'art. 1175 del c.c.. In
pari tempo, quindi, l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di procedere a
una ricognizione estimativa, pur sommaria ma non superficiale, è assicurato
in primo luogo dall'indicazione precettiva di iniziare la procedura esecutiva
con la piena consapevolezza di una efficienza certa e di una durata ragionevole
che proprio da quel momento il processo viene ad assumere. Dunque, anche
l'attività richiesta a tale pubblico ufficiale, improntata a maggiore
selettività, dovrebbe contrastare la frequente inefficienza ed eccessiva
durata (ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali) che l'ordinamento italiano ha riportato
in materia. Altre norme specifiche, in secondo luogo, ribadiscono il principio
con riguardo al processo esecutivo mobiliare, oggi particolarmente inefficiente
in quanto programmaticamente basato su stime che la prassi, nonostante ogni
sforzo di trasparenza nelle vendite, da tempo individua come eccessive.
La recente riduzione dell'area della fallibilità ribadisce, poi,
la necessità di operare un reinquadramento di sistema alle procedure
esecutive nelle quali sia parte un imprenditore commerciale.
Si tratta di procedure destinate a incrementarsi in modo cospicuo, a
fronte dell'innalzamento delle soglie soggettive della fallibilità.
Per questa ragione l'accesso alle scritture contabili dell'ufficiale giudiziario
coadiuvato da un professionista qualificato nelle materie giuridico-economiche
(gli stessi abilitati alle vendite immobiliari e dei beni mobili registrati),
potrebbe permettere una maggiore fruttuosità delle ricerche dei beni,
nello specifico dei crediti. Il disegno di legge in esame mira, dunque,
a correggere una serie di articoli del nostro codice di procedura civile,
in particolare viene prospettata una modifica del quarto comma dell'art.
514 del codice, relativo alle cose impignorabili, che tiene conto dell'evoluzione
merceologica assunta dalla nozione di beni strumentali all'esercizio della
professione ovvero dell'impresa, con il risultato pratico che spesso le
procedure esecutive si arrestano, senza alcuna utilità, verso debitori
che non hanno cose né mobili, né pignorabili. Inoltre, verso
tali debitori, non è neanche possibile aprire una procedura concorsuale,
poichè gli stessi limiti organizzativi ovvero soggettivi (la modestia
dei mezzi di capitale) ostano alla fallibilità di tali soggetti e
dunque i crediti verso di essi (anche quelli di lavoro o familiari) sono
di fatto assolutamente privi di qualsiasi tutela in sede esecutiva. Ciò implica,
per converso, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai debitori
che siano invece percettori di reddito da lavoro o anche da pensione che
sono all'opposto (e invariabilmente) pignorati, sia pur con limiti quantitativi.
Le modifiche previste per l'art. 517 del codice di procedura civile sulla
scelta delle cose da pignorare, invece, mirano ad assicurare, a tutela del
credito, una effettività al primo atto della procedura esecutiva,
evitando che essa sia iniziata sulla base di valori falsati rispetto a quelli
concretamente realizzabili, con evidenti distonie del sistema giudiziario
che impegna risorse senza alcuna utilità e spesso si riduce a meccanismo
di produzione di ulteriori spese processuali senza alcuna possibilità di
recupero. Al contempo una maggiore responsabilizzazione dell'ufficiale giudiziario
viene raggiunta mediante una più stabile integrazione nel pignoramento
dell'attività dello stimatore. Il nuovo articolo 518 del codice di
procedura civile, relativo alla forma del pignoramento, si propone poi di
riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare mediante una modernizzazione
elementare già della forma degli atti ricognitivi dei beni oltre
che una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi.
Il coinvolgimento dell'esperto e la possibilità esplicita di integrare
il medesimo pignoramento, inizialmente insufficiente, assicura ai creditori
mezzi di tutela più adeguati, valorizzando l'utilità degli
atti nel frattempo compiuti, senza l'onere di iniziare un nuovo e costoso
processo.
Ulteriori disposizioni previste nel disegno di legge mirano inoltre:
a velocizzare il processo esecutivo; a meglio organizzare la procedura
di vendita, assicurando così una migliore conservazione di quanto pignorato;
ad assicurare una vera distinzione tra il giudice dell'esecuzione e il giudice
che istruisce o decide il giudizio di merito; e, infine, a garantire una
maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, con effetti dunque
di efficacia estintiva del pignoramento.
* NOMOS - Centro Studi Parlamentari - gaia.sigismondi@nomoscsp.it |