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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
gennaio/febbraio 2006
 

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Esecuzioni immobiliari:
pronta la riforma


Gaia Sigismondi*

Con la nuova proposta di legge si chiede al debitore di "collaborare"


Il disegno di legge in esame mira a correggere una serie di articoli relativi alle cose impignorabili


Nonostante la scadenza della legislatura in corso sia ormai prossima, in Parlamento vengono ancora presentati numerosi disegni di legge, che pur non avendo alcuna possibilità di essere approvati, toccano argomenti di interesse per la nostra società. Lo scorso 15 dicembre, per esempio, è stato presentato alla Camera un disegno di legge relativo alla riforma delle esecuzioni mobiliari. La proposta di legge in oggetto nasce dalla convinzione che solo passando attraverso un'inversione di tendenza del processo civile si può assicurare l'effettiva tutela del credito nelle procedure esecutive, ove il rispetto del contraddittorio e il quadro necessario delle garanzie devono coordinarsi con la primaria esigenza di giustificare la permanenza di un sistema giudiziario che vieta l'uso dell'autotutela ai portatori di diritti di credito. Se dunque il correlativo divieto, in generale e quale scelta storica, fonda l'utilizzo dell'autorità giudiziaria in ogni fase della liquidazione dei beni, occorre anche che tale risorsa sia impiegata in modo selettivo ed efficiente, orientando - già sul piano normativo e prima di altri interventi strutturali sul piano dell'organizzazione degli uffici - passaggi processuali semplici. Ciò fonda il ricorso alle attività di delega a professionisti e terzi qualificati per operazioni materiali, sotto la direzione del giudice, quale organo di programmazione del risultato finale cui tende l'azione esecutiva, che resta, sostanzialmente, una domanda di giustizia. L'eccessiva durata della liquidazione, infatti, è una nozione di facile evidenza anche per l'ufficiale giudiziario e può concernere tutti i beni: da una quota immobiliare (ad esempio un 1/6 di un immobile occupato), a un bene mobile (un banco da bar, la cui rimozione esige cautele organizzative, oltre che spese di custodia) a un credito (ad esempio un appalto con stato dei lavori ancora all'inizio e contestazioni già rese note al debitore). La norma, dunque, responsabilizzando il debitore, tende a concentrare, tendenzialmente, il pignoramento stesso come unico atto iniziale che dia luogo a una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore, in coerenza con l'effettività del principio di cui all'articolo 2740 del c.c., relativo proprio alla responsabilità patrimoniale del debitore che deve rispondere dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri.
La novità maggiore delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge consiste pertanto in un principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del medesimo principio di onestà che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi del principio di correttezza dettato dell'art. 1175 del c.c.. In pari tempo, quindi, l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di procedere a una ricognizione estimativa, pur sommaria ma non superficiale, è assicurato in primo luogo dall'indicazione precettiva di iniziare la procedura esecutiva con la piena consapevolezza di una efficienza certa e di una durata ragionevole che proprio da quel momento il processo viene ad assumere. Dunque, anche l'attività richiesta a tale pubblico ufficiale, improntata a maggiore selettività, dovrebbe contrastare la frequente inefficienza ed eccessiva durata (ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che l'ordinamento italiano ha riportato in materia. Altre norme specifiche, in secondo luogo, ribadiscono il principio con riguardo al processo esecutivo mobiliare, oggi particolarmente inefficiente in quanto programmaticamente basato su stime che la prassi, nonostante ogni sforzo di trasparenza nelle vendite, da tempo individua come eccessive. La recente riduzione dell'area della fallibilità ribadisce, poi, la necessità di operare un reinquadramento di sistema alle procedure esecutive nelle quali sia parte un imprenditore commerciale.
Si tratta di procedure destinate a incrementarsi in modo cospicuo, a fronte dell'innalzamento delle soglie soggettive della fallibilità. Per questa ragione l'accesso alle scritture contabili dell'ufficiale giudiziario coadiuvato da un professionista qualificato nelle materie giuridico-economiche (gli stessi abilitati alle vendite immobiliari e dei beni mobili registrati), potrebbe permettere una maggiore fruttuosità delle ricerche dei beni, nello specifico dei crediti. Il disegno di legge in esame mira, dunque, a correggere una serie di articoli del nostro codice di procedura civile, in particolare viene prospettata una modifica del quarto comma dell'art. 514 del codice, relativo alle cose impignorabili, che tiene conto dell'evoluzione merceologica assunta dalla nozione di beni strumentali all'esercizio della professione ovvero dell'impresa, con il risultato pratico che spesso le procedure esecutive si arrestano, senza alcuna utilità, verso debitori che non hanno cose né mobili, né pignorabili. Inoltre, verso tali debitori, non è neanche possibile aprire una procedura concorsuale, poichè gli stessi limiti organizzativi ovvero soggettivi (la modestia dei mezzi di capitale) ostano alla fallibilità di tali soggetti e dunque i crediti verso di essi (anche quelli di lavoro o familiari) sono di fatto assolutamente privi di qualsiasi tutela in sede esecutiva. Ciò implica, per converso, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai debitori che siano invece percettori di reddito da lavoro o anche da pensione che sono all'opposto (e invariabilmente) pignorati, sia pur con limiti quantitativi. Le modifiche previste per l'art. 517 del codice di procedura civile sulla scelta delle cose da pignorare, invece, mirano ad assicurare, a tutela del credito, una effettività al primo atto della procedura esecutiva, evitando che essa sia iniziata sulla base di valori falsati rispetto a quelli concretamente realizzabili, con evidenti distonie del sistema giudiziario che impegna risorse senza alcuna utilità e spesso si riduce a meccanismo di produzione di ulteriori spese processuali senza alcuna possibilità di recupero. Al contempo una maggiore responsabilizzazione dell'ufficiale giudiziario viene raggiunta mediante una più stabile integrazione nel pignoramento dell'attività dello stimatore. Il nuovo articolo 518 del codice di procedura civile, relativo alla forma del pignoramento, si propone poi di riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare mediante una modernizzazione elementare già della forma degli atti ricognitivi dei beni oltre che una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi.
Il coinvolgimento dell'esperto e la possibilità esplicita di integrare il medesimo pignoramento, inizialmente insufficiente, assicura ai creditori mezzi di tutela più adeguati, valorizzando l'utilità degli atti nel frattempo compiuti, senza l'onere di iniziare un nuovo e costoso processo.
Ulteriori disposizioni previste nel disegno di legge mirano inoltre: a velocizzare il processo esecutivo; a meglio organizzare la procedura di vendita, assicurando così una migliore conservazione di quanto pignorato; ad assicurare una vera distinzione tra il giudice dell'esecuzione e il giudice che istruisce o decide il giudizio di merito; e, infine, a garantire una maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, con effetti dunque di efficacia estintiva del pignoramento.

* NOMOS - Centro Studi Parlamentari - gaia.sigismondi@nomoscsp.it

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