Privacy e nuovo codice
del consumo
Riccardo
IMPERIALI*
La trasparenza delle informazioni segna la
continuità tra i due modelli normativi
Abbiamo già evidenziato come, da una lettura in trasversale
di alcuni fra i primari interventi normativi di nuovo conio, emerga la centralità della
informazione, intesa come bene essenziale di un'economia basata sulla conoscenza.
Il Legislatore codifica in norma ciò che assume rilievo nel tessuto economico-sociale,
offrendo anche indirizzi comportamentali alla collettività. In altri termini,
la conoscenza della norma non solo è funzionale alla sua applicazione
ma serve anche a orientare correttamente le politiche imprenditoriali. Adesso,
ci soffermiamo sul ruolo che ha assunto l'informazione nei rapporti commerciali,
tracciando taluni parallelismi con la tutela dei dati personali presidiata dal
Codice privacy.
Codice del consumo. Il codice del consumo di recente in vigore (D.Lgs. 206/2005)
armonizza, in un quadro unitario, la tutela dei consumatori, finora frammentata
in un coacervo magmatico di norme. Alcune, di ordine generale - clausole abusive
e garanzie post-vendita - erano inserite nel codice civile; altre, di rango speciale
- contratti a distanza e fuori dei locali commerciali, pacchetti turistici e
multiproprietà, televendite e pubblicità - trovavano fonte in decreti
attuativi di direttive comunitarie settoriali. Il Governo, nella logica di semplificazione
normativa, ha accorpato le diverse discipline in un nucleo omogeneo, assumendo
- come baricentro di tutela - il rapporto di consumo: dai bisogni o desideri
d'acquisto, al contatto promozionale e alla successiva contrattazione, fino alla
sicurezza del prodotto e alla valutazione della customer satisfaction. L'obiettivo è quello
di assicurare - lungo tutta la filiera - <un elevato livello di tutela dei
consumatori>.
Elevata tutela. Il parametro di "elevata tutela" segna un primo elemento
di continuità con la disciplina privacy il cui obiettivo è, appunto,
l'elevata tutela delle persone alle quali i dati si riferiscono. Obblighi di
trasparenza, corretta gestione delle informazioni e adozione delle misure di
sicurezza, delineano una soglia di diligenza al di sotto della quale l'azienda
viene a ledere diritti individuali esponendosi, pertanto, a responsabilità da
cattiva gestione o illecito trattamento dei dati. Anche nel codice del consumo è imposto
agli operatori commerciali un livello considerevole di adempimenti, funzionali
all'obiettivo di massima protezione dei consumatori, il cui fulcro sembra rintracciarsi,
anche qui, nel dovere di trasparenza e nel connesso obbligo di correttezza nell'informazione
e nella comunicazione.
Informazione al consumatore. Tra i diritti fondamentali del consumatore vi è quello <ad
una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità>: soltanto un
impianto informativo conforme agli standard di legge educa il consumatore ad
esercitare consapevolmente il diritto di scelta. L'educazione del consumatore
presuppone messaggi pubblicitari che non inducano in errore le persone - specie
i minori - sulla qualità e convenienza di un acquisto o sulla sua pericolosità.
Trasparenza informativa vuol dire, infatti, che l'informazione commerciale deve
ispirarsi - fin dal momento dell'insorgere dei bisogni - a principi di lealtà,
chiarezza e correttezza da calare, in seguito, nei vari percorsi contrattuali
di acquisto di beni o servizi.
Una nuova figura di consumer. Il diritto alla trasparenza informativa assume
una dimensione originale nel contesto del nuovo codice. Tale diritto, adesso,
viene riconosciuto non solo a colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale
o professionale, ma a qualsiasi <persona fisica alla quale sono dirette le
informazioni commerciali>. Pertanto, anche il professionista o il titolare
di una ditta individuale, in quanto compiano un atto di consumo (acquistino,
ad esempio, un computer), hanno diritto alla presa di coscienza "informata" sulle
decisioni di acquisto. In sostituzione della nota dicotomia consumatore/professionista,
comincia a delinearsi la figura della "parte più debole", in
favore della quale l'operatore commerciale viene chiamato a predisporre il medesimo
quadro informativo atto a consentire una corretta conoscenza di quanto offre.
Ma non basta: sul versante della pubblicità e delle altre forme di comunicazione
commerciale (compreso il marketing diretto) l'ampliamento della nozione di consumatore è spinta
fino al punto da includervi <anche la persona giuridica cui sono dirette le
comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze>.
E-commerce e privacy. La disciplina del commercio elettronico testimonia al meglio
l'estensione dell'impianto informativo a tutela del consumatore e l'incrocio
con le norme privacy: il fatto stesso di avere un sito internet e di erogare "servizi
della società dell'informazione" (fra cui la vendita on line di prodotti)
impone al fornitore il rilascio di una serie di informazioni commerciali (nome
e ragione sociale, indirizzo e-mail, partita IVA, prezzi e tributi applicabili),
che dovrebbero essere visibili già dalla home page a chiunque - consumatori
e non - navighi sul sito. Inoltre, per consentire di accedere ai servizi, in
genere i siti di e-commerce chiedono la registrazione. Questa operazione implica
un conferimento di dati personali, che soggiace alla normativa privacy e anche
le informazioni riferite a enti e aziende sono tutelabili, in Italia, come "dati
personali". Dunque, un'azienda che acquista, ad esempio, prodotti informatici
sul web deve ricevere sia le informazioni commerciali di base dovute ai consumatori
dello scenario on line, sia l'informativa privacy.
Raccordo col Codice privacy. In ambito informativo, quindi, si assiste all'ampliamento
della tradizionale figura di consumatore. L'informazione, nella duplice valenza
di bene e di valore, diviene simultaneamente oggetto, espressione e misura di
quello spazio di tutela in cui il sistema commerciale è tenuto a muoversi.
Come per la privacy, anche nel mercato, "chiunque" vanta oggi l'integrità del
proprio diritto di conoscenza: per poter controllare l'uso delle informazioni
che lo identificano, per contrastare il pericolo di politiche discriminatorie,
per godere della piena libertà di scelte di consumo consapevoli, grazie
ad informazioni complete, chiare e corrette. Dunque, il diritto alla trasparenza
informativa assurge a elemento fondante di entrambi i modelli - quello privacy
e quello commerciale - diffuso tra individui, operatori professionali, enti e
imprese e attua un nuovo regime, quello della corretta gestione delle informazioni.
*Avvocato - riccardo.imperiali@imperiali.com
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