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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
gennaio/febbraio 2006
 

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Privacy e nuovo codice del consumo

Riccardo IMPERIALI*

La trasparenza delle informazioni segna la
continuità tra i due modelli normativi


Abbiamo già evidenziato come, da una lettura in trasversale di alcuni fra i primari interventi normativi di nuovo conio, emerga la centralità della informazione, intesa come bene essenziale di un'economia basata sulla conoscenza. Il Legislatore codifica in norma ciò che assume rilievo nel tessuto economico-sociale, offrendo anche indirizzi comportamentali alla collettività. In altri termini, la conoscenza della norma non solo è funzionale alla sua applicazione ma serve anche a orientare correttamente le politiche imprenditoriali. Adesso, ci soffermiamo sul ruolo che ha assunto l'informazione nei rapporti commerciali, tracciando taluni parallelismi con la tutela dei dati personali presidiata dal Codice privacy.

Codice del consumo. Il codice del consumo di recente in vigore (D.Lgs. 206/2005) armonizza, in un quadro unitario, la tutela dei consumatori, finora frammentata in un coacervo magmatico di norme. Alcune, di ordine generale - clausole abusive e garanzie post-vendita - erano inserite nel codice civile; altre, di rango speciale - contratti a distanza e fuori dei locali commerciali, pacchetti turistici e multiproprietà, televendite e pubblicità - trovavano fonte in decreti attuativi di direttive comunitarie settoriali. Il Governo, nella logica di semplificazione normativa, ha accorpato le diverse discipline in un nucleo omogeneo, assumendo - come baricentro di tutela - il rapporto di consumo: dai bisogni o desideri d'acquisto, al contatto promozionale e alla successiva contrattazione, fino alla sicurezza del prodotto e alla valutazione della customer satisfaction. L'obiettivo è quello di assicurare - lungo tutta la filiera - <un elevato livello di tutela dei consumatori>.

Elevata tutela. Il parametro di "elevata tutela" segna un primo elemento di continuità con la disciplina privacy il cui obiettivo è, appunto, l'elevata tutela delle persone alle quali i dati si riferiscono. Obblighi di trasparenza, corretta gestione delle informazioni e adozione delle misure di sicurezza, delineano una soglia di diligenza al di sotto della quale l'azienda viene a ledere diritti individuali esponendosi, pertanto, a responsabilità da cattiva gestione o illecito trattamento dei dati. Anche nel codice del consumo è imposto agli operatori commerciali un livello considerevole di adempimenti, funzionali all'obiettivo di massima protezione dei consumatori, il cui fulcro sembra rintracciarsi, anche qui, nel dovere di trasparenza e nel connesso obbligo di correttezza nell'informazione e nella comunicazione.

Informazione al consumatore. Tra i diritti fondamentali del consumatore vi è quello <ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità>: soltanto un impianto informativo conforme agli standard di legge educa il consumatore ad esercitare consapevolmente il diritto di scelta. L'educazione del consumatore presuppone messaggi pubblicitari che non inducano in errore le persone - specie i minori - sulla qualità e convenienza di un acquisto o sulla sua pericolosità. Trasparenza informativa vuol dire, infatti, che l'informazione commerciale deve ispirarsi - fin dal momento dell'insorgere dei bisogni - a principi di lealtà, chiarezza e correttezza da calare, in seguito, nei vari percorsi contrattuali di acquisto di beni o servizi.

Una nuova figura di consumer. Il diritto alla trasparenza informativa assume una dimensione originale nel contesto del nuovo codice. Tale diritto, adesso, viene riconosciuto non solo a colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ma a qualsiasi <persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali>. Pertanto, anche il professionista o il titolare di una ditta individuale, in quanto compiano un atto di consumo (acquistino, ad esempio, un computer), hanno diritto alla presa di coscienza "informata" sulle decisioni di acquisto. In sostituzione della nota dicotomia consumatore/professionista, comincia a delinearsi la figura della "parte più debole", in favore della quale l'operatore commerciale viene chiamato a predisporre il medesimo quadro informativo atto a consentire una corretta conoscenza di quanto offre. Ma non basta: sul versante della pubblicità e delle altre forme di comunicazione commerciale (compreso il marketing diretto) l'ampliamento della nozione di consumatore è spinta fino al punto da includervi <anche la persona giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze>.

E-commerce e privacy. La disciplina del commercio elettronico testimonia al meglio l'estensione dell'impianto informativo a tutela del consumatore e l'incrocio con le norme privacy: il fatto stesso di avere un sito internet e di erogare "servizi della società dell'informazione" (fra cui la vendita on line di prodotti) impone al fornitore il rilascio di una serie di informazioni commerciali (nome e ragione sociale, indirizzo e-mail, partita IVA, prezzi e tributi applicabili), che dovrebbero essere visibili già dalla home page a chiunque - consumatori e non - navighi sul sito. Inoltre, per consentire di accedere ai servizi, in genere i siti di e-commerce chiedono la registrazione. Questa operazione implica un conferimento di dati personali, che soggiace alla normativa privacy e anche le informazioni riferite a enti e aziende sono tutelabili, in Italia, come "dati personali". Dunque, un'azienda che acquista, ad esempio, prodotti informatici sul web deve ricevere sia le informazioni commerciali di base dovute ai consumatori dello scenario on line, sia l'informativa privacy.

Raccordo col Codice privacy. In ambito informativo, quindi, si assiste all'ampliamento della tradizionale figura di consumatore. L'informazione, nella duplice valenza di bene e di valore, diviene simultaneamente oggetto, espressione e misura di quello spazio di tutela in cui il sistema commerciale è tenuto a muoversi. Come per la privacy, anche nel mercato, "chiunque" vanta oggi l'integrità del proprio diritto di conoscenza: per poter controllare l'uso delle informazioni che lo identificano, per contrastare il pericolo di politiche discriminatorie, per godere della piena libertà di scelte di consumo consapevoli, grazie ad informazioni complete, chiare e corrette. Dunque, il diritto alla trasparenza informativa assurge a elemento fondante di entrambi i modelli - quello privacy e quello commerciale - diffuso tra individui, operatori professionali, enti e imprese e attua un nuovo regime, quello della corretta gestione delle informazioni.

*Avvocato - riccardo.imperiali@imperiali.com

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