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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
gennaio/febbraio 2006
 

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Apprendistato e regime di aiuti in de minimis

Alfredo LOSO*

Per il 2006 le risorse per la formazione
vengono principalmente dal POR



La Legge Finanziaria regionale per il 2006 non parla di formazione professionale. Questo, però, non deve stupire, poiché le politiche e le strategie della formazione in Campania trovano la loro articolazione nel POR e nelle risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo o da risorse nazionali, come la L. 236. Un passaggio relativo ai temi della formazione, seppure indiretto, si trova in relazione all'apprendistato. Il comma 1 dell'art. 25 della Finanziaria regionale abroga il titolo II della LR 28/87, relativo all'istruzione artigiana che viene ricondotta nella più ampia tematica dell'apprendistato con il finanziamento di uno speciale regime di aiuti in de minimis. Queste osservazioni offrono lo spunto per soffermarci, tanto sul significato di questo regime di aiuti, oscuro ai più, quanto sui temi dell'apprendistato che certamente non riguardano solo l'artigianato, ma interessano tutto il tessuto imprenditoriale e, in particolar modo, le Pmi anche a carattere non artigianale. Ritengo utile cominciare dal tema dell'apprendistato per tracciare alcune riflessioni, in considerazione del fatto che vi è un dibattito sulla sperimentazione e sul varo di una legge regionale per l'apprendistato che coinvolge le Parti Sociali, l'Osservatorio sull'apprendistato e il Coordinamento degli Enti Bilaterali. La legge regionale sull'apprendistato deve nascere da un percorso sperimentale che nell'arco dei prossimi anni va monitorato al fine di offrire indicazioni qualitative in termini di definizione legislativa. É perciò opportuno realizzare una sperimentazione che dia corso a una Legge Regionale buona e longeva: questa sperimentazione, a mio avviso, deve riguardare non solo l'apprendistato professionalizzante che attualmente monopolizza il confronto, ma anche nuove e parallele sperimentazioni in relazione alle altre due tipologie di apprendistato previste dalla Legge nazionale: l'apprendistato per il diritto-dovere all'istruzione e quello per il diploma e per l'alta formazione. Avviare queste sperimentazioni non è semplice sul piano normativo e va, peraltro, verificata o creata una specifica disponibilità di risorse finanziarie. Sarà opportuno valutare non solo efficacia ed efficienza dei percorsi di sperimentazione che si andranno a realizzare, ma anche il raccordo tra i diversi nodi del sistema: imprese, agenzie formative, centri per l'impiego, osservatorio per l'apprendistato, organismi di certificazione. Il tema dell'apprendistato si presta a ulteriori approfondimenti in relazione agli sviluppi che il dibattito regionale andrà prendendo e di cui daremo conto su queste pagine. Passiamo perciò a trattare ora l'altro argomento annunciato: il regime di aiuti in de minimis. Lo Stato e le altre Amministrazioni Pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione gli aiuti alle PMI e alla formazione concessi in base ai regolamenti CE della Commissione n. 70/2001 e n. 68/2001; gli aiuti di piccola entità sono definiti dall'UE de minimis e si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità e, tra queste, le regioni possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni definite dal regolamento CE della Commissione n. 69/2001 cui fa esplicito riferimento la legge regionale.L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 100.000 euro. Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione. L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 100.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l'importo massimo concedibile a quell'impresa in un determinato momento in base allo stesso regime. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore dei trasporti o alle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato CE. Dal computo dei 100.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa ottiene o può avere in base a un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi dei regolamenti sopra citati, relativi alle PMI e alla formazione. È, infatti, possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento, sempre che sia consentito dalle leggi in questione. Uno degli argomenti di confronto riguarda il sistema di certificazione delle competenze acquisite. A tale proposito va segnalata una novità: il Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Istruzione e dell'Università del 10/10/05 che definisce il modello di riferimento per il libretto formativo del cittadino, di cui è opportuno avviare rapidamente l'adozione nella nostra regione. Il rilascio e la compilazione del libretto formativo del cittadino costituiscono, infatti, lo strumento di base per il monitoraggio di un sistema basato sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, di cui l'apprendistato può rappresentare un momento cruciale. Attorno a questo, si definiscono e differenziano le funzioni di certificazione e attestazione dei diversi soggetti implicati nell'apprendistato professionalizzante. Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di apprendistato devono essere congruenti con criteri qualitativi, riferibili al raggiungimento degli obiettivi formativi e professionali che vanno esplicitamente dichiarati nei piani formativi individuali e declinati in termini di unità di competenze. Ad ogni unità di competenza deve corrispondere un output minimo atteso che il destinatario dovrà essere in grado di realizzare e di dimostrare per ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite. <La Regione rappresenta, tramite le sue articolazioni istituzionali e funzionali, l'Ente certificatore super partes (o parte terza). Agli enti di formazione e alle imprese vanno attribuite funzioni di certificazione di parte prima e/o seconda (le imprese con capacità formativa rappresentano contemporaneamente sia una parte prima che una parte seconda). Tali funzioni di certificazione possono dar luogo a documenti quali attestati di partecipazione e certificazioni provvisorie delle competenze acquisite. Nel contesto normativo nazionale ed europeo esistente le competenze, tuttavia, sono trascrivibili sul libretto formativo solo dopo la certificazione regionale. In questo senso è quindi utile determinare un limite massimo per i tempi della formale certificazione regionale.

*Presidente OBR Campania - presidenza@obrcampania.it

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