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  Dicembre 2012

Articoli - n° 1 Gennaio/Febbraio 2004
 



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LA VICENDA PARMALAT
OSSERVAZIONI IN AGRODOLCE

LAVORO E PREVIDENZA
NELLA FINANZIARIA 2004 NUOVE MISURE

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
UNO STRUMENTO SOTTOUTILIZZATO

LAVORO E PREVIDENZA
NELLA FINANZIARIA 2004 NUOVE MISURE
Si avvia la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

di Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Anche la Finanziaria 2004 (L. 350/2003) detta numerose disposizioni in tema di lavoro e previdenza nel contesto di una serie di norme riguardanti una pluralità di materie. Occorre segnalare che quest'anno è stata seguita un'insolita procedura poiché, prima dell'approvazione della L.350/03, è stato approvato il d.l. 269/03, convertito in L.326/03, che già conteneva interventi di notevole importanza e, tra questi, anche alcuni in materia previdenziale (ad esempio, l'obbligo assicurativo per gli associati in partecipazione, l'aumento delle aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi, l'obbligo contributivo per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale).
È di tutta evidenza che, per ragioni di spazio, è possibile una semplice informativa sugli aspetti più rilevanti per le imprese, salvo uno specifico sul quale intendo soffermarmi maggiormente. Fra gli interventi previsti dalla legge 350/2003 va segnalata la soppressione dei contributi per CIGS e mobilità a carico delle imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 lavoratori e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti salvo il potere di ripristino riconosciuto al Ministero del Lavoro a seguito della proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità. Ancora il legislatore ha ampliato la possibilità, prevista a favore della lavoratrice madre o del padre lavoratore, di ottenere il congedo straordinario per un massimo di due anni (coperto da indennità e contribuzione figurativa) per l'assistenza del figlio portatore di handicap grave, in quanto non è più richiesto il requisito della situazione di gravità da almeno 5 anni.
È stata prorogata sino al 31/12/2004 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità anche per i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti e che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione dell'attività o del lavoro. Sempre fino a tale data sarà possibile anche per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS la stipula di contratti di solidarietà difensivi al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
Nell'anno 2004 continuerà l'intervento previsto dall'articolo 15 del d.l. n.299/1994, volto a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni (35 per i disoccupati di lunga durata) nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CE 2052/88 e 328/88 e in quelle che presentano un rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nel limite delle risorse preordinate allo scopo e non utilizzate. Sempre per l'anno 2004 il Ministero del Lavoro ha la facoltà di disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione derogando alla normativa vigente in materia laddove i trattamenti siano stati definiti attraverso accordi specifici in sede governativa, intervenuti entro il 30/6/2004. Per incrementare l'attività ispettiva - e chissà quali saranno gli effetti e le distorsioni - è prevista l'utilizzazione del 10% dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dalla Direzione Provinciale del lavoro per l'incentivazione del personale per l'anno 2004. Al di là di tali provvedimenti temporanei, a mio avviso, un intervento particolarmente significativo, almeno sotto il profilo della rilevanza politica, è l'istituzione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Giova rammentare che già l'art.2349 c.c. regolamenta le azioni a favore dei prestatori di lavoro e l'art. 46 Cost. sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende.
Solo negli ultimi anni, però, la partecipazione dei lavoratori nelle imprese ha cominciato a riscuotere un interesse sempre crescente, a dimostrazione di un mutamento culturale anche sul piano delle relazioni sindacali. Recenti leggi, infatti, hanno stabilito un regime fiscale favorevole e vi sono stati anche accordi collettivi sull'azionariato dei dipendenti. La tematica è indubbiamente importante e forse stimolante; non può essere dimenticato, però, che per una sua effettiva attuazione i nodi problematici da sciogliere sono molteplici. Innanzitutto la scelta tra "azionariato individuale" e "azionariato collettivo": nel primo caso si ha soltanto una partecipazione dei singoli lavoratori alla proprietà e agli utili in forma azionaria; nel secondo si ha un coinvolgimento del sindacato o di altro organismo collettivo di rappresentanza nella gestione del risparmio dei lavoratori e nell'assetto proprietario, con la necessità di individuazione degli organi che parteciperanno alla gestione.
Altro problema è la disciplina delle azioni a favore dei prestatori di lavoro, e in particolare la forma, le modalità di trasferimento, i diritti spettanti a tali azionisti, il che implica anche la scelta in ordine al livello di coinvolgimento della gestione dell'impresa. È innegabile che l'azionariato, soprattutto quello nella forma individuale, comporta l'acquisizione da parte del lavoratore di una vera e propria "cittadinanza aziendale" con una conseguente fidelizzazione del personale.
Tuttavia occorrerà interrogarsi anche sulla compatibilità dell'azionariato individuale con le nuove frontiere del diritto del lavoro e soprattutto sulla coesistenza tra azionariato e flessibilità, che talvolta può anche implicare una precarietà del posto di lavoro. La legge finanziaria istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, per il «sostegno di programmi predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime» e demanda a successivi decreti ministeriali la determinazione dei criteri fondamentali di gestione del fondo e delle modalità di gestione, queste ultime da determinare «sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali anche in attuazione degli indirizzi dell'UE».
La norma deve essere letta considerando, altresì, la proposta di legge n.2023/03 all'esame del Parlamento, a dimostrazione di una volontà politica di attuare e regolamentare il diritto sancito dall'art.46 della nostra Costituzione. La proposta di legge ha ad oggetto una delega al Governo e si limita ad individuare i requisiti minimi per l'adozione da parte delle imprese di uno "statuto partecipativo" presupposto per accedere ai benefici che dovranno successivamente essere determinati dal Governo attraverso appositi decreti legislativi.
La proposta di legge prevede sia la possibilità dell'azionariato individuale sia l'accesso collettivo al capitale dell'impresa attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni. Sotto il profilo degli interventi gestionali e/o di controllo viene invece privilegiato il livello collettivo con previsione alternativa di diversi organismi (congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, sindacali, associazioni di lavoratori nel caso di accesso collettivo al capitale sociale) con diverse competenze e poteri. Si tratta di un discorso ancora aperto e suscettibile di vari sviluppi, sicché la costituzione del fondo da parte della finanziaria non è altro che un primo segnale, anche se di una qualche concretezza.

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