LA VICENDA PARMALAT
OSSERVAZIONI IN AGRODOLCE
LAVORO E PREVIDENZA
NELLA FINANZIARIA 2004 NUOVE MISURE
SOCIETA' DI
TRASFORMAZIONE URBANA
UNO STRUMENTO SOTTOUTILIZZATO
LAVORO E PREVIDENZA
NELLA FINANZIARIA 2004 NUOVE MISURE
Si avvia la partecipazione dei lavoratori
alla gestione delle imprese
di
Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli
Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Anche la Finanziaria 2004 (L. 350/2003) detta numerose
disposizioni in tema di lavoro e previdenza nel contesto di una serie
di norme riguardanti una pluralità di materie. Occorre segnalare
che quest'anno è stata seguita un'insolita procedura poiché,
prima dell'approvazione della L.350/03, è stato approvato il d.l.
269/03, convertito in L.326/03, che già conteneva interventi di notevole
importanza e, tra questi, anche alcuni in materia previdenziale (ad esempio,
l'obbligo assicurativo per gli associati in partecipazione, l'aumento
delle aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi,
l'obbligo contributivo per i soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale).
È di tutta evidenza che, per ragioni di spazio, è possibile
una semplice informativa sugli aspetti più rilevanti per le imprese,
salvo uno specifico sul quale intendo soffermarmi maggiormente. Fra gli
interventi previsti dalla legge 350/2003 va segnalata la soppressione dei
contributi per CIGS e mobilità a carico delle imprese commerciali
da 51 a 200 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di
50 lavoratori e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
salvo il potere di ripristino riconosciuto al Ministero del Lavoro a seguito
della proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità. Ancora il legislatore
ha ampliato la possibilità, prevista a favore della lavoratrice madre
o del padre lavoratore, di ottenere il congedo straordinario per un massimo
di due anni (coperto da indennità e contribuzione figurativa) per
l'assistenza del figlio portatore di handicap grave, in quanto non è più richiesto
il requisito della situazione di gravità da almeno 5 anni.
È stata prorogata sino al 31/12/2004 la possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità anche per i lavoratori licenziati da imprese
che occupano meno di 15 dipendenti e che siano stati licenziati per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione dell'attività o
del lavoro. Sempre fino a tale data sarà possibile anche per le imprese
che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS la stipula di contratti
di solidarietà difensivi al fine di evitare o ridurre le eccedenze
di personale.
Nell'anno 2004 continuerà l'intervento previsto dall'articolo 15
del d.l. n.299/1994, volto a promuovere l'inserimento professionale dei
giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni (35 per i disoccupati
di lunga durata) nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti
CE 2052/88 e 328/88 e in quelle che presentano un rilevante squilibrio locale
tra domanda e offerta di lavoro nel limite delle risorse preordinate allo
scopo e non utilizzate. Sempre per l'anno 2004 il Ministero del Lavoro ha
la facoltà di disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione
derogando alla normativa vigente in materia laddove i trattamenti siano
stati definiti attraverso accordi specifici in sede governativa, intervenuti
entro il 30/6/2004. Per incrementare l'attività ispettiva - e chissà quali
saranno gli effetti e le distorsioni - è prevista l'utilizzazione
del 10% dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative
comminate dalla Direzione Provinciale del lavoro per l'incentivazione del
personale per l'anno 2004. Al di là di tali provvedimenti temporanei,
a mio avviso, un intervento particolarmente significativo, almeno sotto
il profilo della rilevanza politica, è l'istituzione del fondo speciale
per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.
Giova rammentare che già l'art.2349 c.c. regolamenta le azioni a
favore dei prestatori di lavoro e l'art. 46 Cost. sancisce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle Aziende.
Solo negli ultimi anni, però, la partecipazione dei lavoratori nelle
imprese ha cominciato a riscuotere un interesse sempre crescente, a dimostrazione
di un mutamento culturale anche sul piano delle relazioni sindacali. Recenti
leggi, infatti, hanno stabilito un regime fiscale favorevole e vi sono stati
anche accordi collettivi sull'azionariato dei dipendenti. La tematica è indubbiamente
importante e forse stimolante; non può essere dimenticato, però,
che per una sua effettiva attuazione i nodi problematici da sciogliere sono
molteplici. Innanzitutto la scelta tra "azionariato individuale" e "azionariato
collettivo": nel primo caso si ha soltanto una partecipazione dei singoli
lavoratori alla proprietà e agli utili in forma azionaria; nel secondo
si ha un coinvolgimento del sindacato o di altro organismo collettivo di
rappresentanza nella gestione del risparmio dei lavoratori e nell'assetto
proprietario, con la necessità di individuazione degli organi che
parteciperanno alla gestione.
Altro problema è la disciplina delle azioni a favore dei prestatori
di lavoro, e in particolare la forma, le modalità di trasferimento,
i diritti spettanti a tali azionisti, il che implica anche la scelta in
ordine al livello di coinvolgimento della gestione dell'impresa. È innegabile
che l'azionariato, soprattutto quello nella forma individuale, comporta
l'acquisizione da parte del lavoratore di una vera e propria "cittadinanza
aziendale" con una conseguente fidelizzazione del personale.
Tuttavia occorrerà interrogarsi anche sulla compatibilità dell'azionariato
individuale con le nuove frontiere del diritto del lavoro e soprattutto
sulla coesistenza tra azionariato e flessibilità, che talvolta può anche
implicare una precarietà del posto di lavoro. La legge finanziaria
istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, per
il «sostegno di programmi predisposti per l'attuazione di accordi
sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione
dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime» e
demanda a successivi decreti ministeriali la determinazione dei criteri
fondamentali di gestione del fondo e delle modalità di gestione,
queste ultime da determinare «sulla base del recepimento di eventuali
accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali anche in
attuazione degli indirizzi dell'UE».
La norma deve essere letta considerando, altresì, la proposta di
legge n.2023/03 all'esame del Parlamento, a dimostrazione di una volontà politica
di attuare e regolamentare il diritto sancito dall'art.46 della nostra Costituzione.
La proposta di legge ha ad oggetto una delega al Governo e si limita ad
individuare i requisiti minimi per l'adozione da parte delle imprese di
uno "statuto partecipativo" presupposto per accedere ai benefici
che dovranno successivamente essere determinati dal Governo attraverso appositi
decreti legislativi.
La proposta di legge prevede sia la possibilità dell'azionariato
individuale sia l'accesso collettivo al capitale dell'impresa attraverso
la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi
un utilizzo non speculativo delle azioni. Sotto il profilo degli interventi
gestionali e/o di controllo viene invece privilegiato il livello collettivo
con previsione alternativa di diversi organismi (congiunti, costituiti da
rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, sindacali, associazioni di
lavoratori nel caso di accesso collettivo al capitale sociale) con diverse
competenze e poteri. Si tratta di un discorso ancora aperto e suscettibile
di vari sviluppi, sicché la costituzione del fondo da parte della
finanziaria non è altro che un primo segnale, anche se di una qualche
concretezza. |