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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
GIUGNO 2011
 
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Il PRECARIATO: questione nazionaleo


Nulle le INTIMAZIONI di PAGAMENTO di Equitalia s.p.a.

Il PRECARIATO: questione nazionale


La Direttiva Europea 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato dispone che gli Stati dell'U.E. debbano introdurre norme idonee a prevenire e sanzionare l'abuso nella successione di tali contratti

Massimo Ambron
Avvocato
avv.massimo.ambron@fastwebnet.it

Il precariato ha assunto in Italia dimensioni notevoli con particolare riferimento a quello giovanile; sistematico è il ricorso alla stipulazione di contratti a termine.
La Direttiva Europea 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato dispone alla clausola 5 che, al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, gli Stati dell'U.E.
debbano introdurre nelle rispettive legislazioni norme idonee a prevenire e sanzionare l'abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 368/2001, il quale prevede che in costanza di abusi e di determinati presupposti il contratto determinato deve considerarsi a tempo indeterminato. Invece nella Pubblica Amministrazione (anche in relazione all'art. 97 co.3 Cost.), il D.Lgs. 165/2001 stabilisce all'art. 36 co. 5 che la violazione di disposizioni imperative relative all'assunzione o all'impiego dei lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le stesse, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Proprio sull'art. 36 co. 5 del T.U.P.I. è stata sollevata, presso la Corte di Giustizia Europea, una questione di pregiudizialità comunitaria dal Tribunale di Rossano che ha chiesto di accertare il contrasto delle regole interne abusive che impediscono un'effettiva tutela rispetto ai dipendenti privati.
La Corte, con l'ordinanza 1.10.2010 nella causa Affatato, chiarisce che, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto.
Aggiunge la Corte che «nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato».
La durata massima complessiva è indicata in 36 mesi purché si tratti di rapporti a tempo determinato tra uno stesso datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Ai fini del computo dei mesi devono essere considerati anche i rinnovi del contratto e le eventuali proroghe, mentre non contano i periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ne deriva che l'applicazione dell'art. 5 D.Lgs 368/2001 anche al settore della P.A. determinerebbe una tutela efficace per migliaia di lavoratori precari.
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