Nulle le INTIMAZIONI di PAGAMENTO di Equitalia s.p.a.
Nulle le INTIMAZIONI di PAGAMENTO di Equitalia s.p.a.
Sono state ritenute illegittime perchè prive dell'indicazione dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it
Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora, con lo scopo di riattivare il
procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della Riscossione (Equitalia S.p.a.) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui chiede al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Solo nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale. Orbene la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, VII Sezione, ha pronunciato due importanti sentenze, n. 4639 e 4642 del 2010 con cui ha dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento notificate da Equitalia S.p.a., in quanto prive di alcuni elementi essenziali.
La Commissione Tributaria adita ha infatti evidenziato la radicale nullità degli atti impugnati, a causa della mancata indicazione dei tributi di cui il Concessionario della Riscossione asseriva l'omesso o ritardato versamento, oltre che per la mancata indicazione dell'ente impositore. Tali omissioni, evidenziano i Giudici, comportano una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, che, in questo modo, non solo non viene messo in condizione di poter individuare il rapporto giuridico oggetto di contestazione, ma neanche di individuare l'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale impugnazione dell'atto. Tale atto contravviene infatti al principio
inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 della l. n. 212/2000.. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo dev'essere allegato all'atto (all'atto di intimazione impugnato non era stata allegata né la cartella di pagamento, né altro atto dal quale si potesse ricostruire la pretesa dell'ente impositore).
La Commissione Tributaria adita, nella motivazione di queste sentenze, evidenzia inoltre che l'art. 19 D.Lgs. 546/1992, rubricato "atti impugnabili e oggetto del ricorso" ricomprende tra gli stessi al c. 1 lett. e) anche l'avviso di mora, inoltre al secondo c. dispone che «gli atti espressi di cui al c. 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20».
La Commissione ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di nullità nella mancata notifica della cartella di pagamento. L'omessa notifica, quale atto presupposto, rappresenta infatti un vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, comportando la nullità dell'atto di intimazione.
La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, questa volta VIII Sezione, ha inoltre correttamente evidenziato, con le sentenze n. 3684 e 3685 del 2011, che l'eccezione di mancata di notifica della cartella di pagamento non può ritenersi superata sulla scorta della mera produzione, da parte dell'ente impositore e del Concessionario della Riscossione, del semplice dettaglio della cartella, trattandosi di atto interno privo di rilevanza esterna.
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