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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
GIUGNO 2011
 
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di Fabio Pascapè - Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale NAPOLICENTRO


Sistema dei rifiuti e PUNTO di VISTA del cittadino

Attualmente il rischio è che si ribaltino sui cittadini i costi della saturazione delle discariche o delle situazioni emergenziali di livello sovracomunale

I rifiuti sono una presenza costante nella vita dei cittadini. Ne condizionano e cadenzano infatti i ritmi di vita. Ci si può liberare di essi solo in determinate ore del giorno e solo utilizzando contenitori dedicati. Sacchetti, bidoni, cassonetti, campane per il vetro, raccolgono differenziando la nostra produzione quotidiana di rifiuti che mediante mezzi di trasporto svariati e dedicati a seconda della tipologia (vetro, carta, umido, indifferenziata, metallo, etc.) vengono convogliati in altrettanti luoghi di raccolta, trattamento, recupero, discarica.
Un mondo quello dei rifiuti e del loro trattamento altrettanto complesso e articolato di quello della produzione dei beni che ne sono il presupposto. Secondo la stima dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (dato 2008) in Italia ogni anno si producono ben 32,5 milioni di T di rifiuti urbani. In particolare in Campania si producono 2,7 milioni di T di rifiuti urbani l'anno, pari all'8,4% del totale e ogni cittadino campano produce in media 468 kg di rifiuti l'anno.
Tutto ciò ha naturalmente dei costi per la collettività e per il cittadino. Indipendentemente dalla natura di tassa (TARSU) o tariffa (TIA), il cittadino assume un onere economico consistente secondo l'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva nel suo rapporto 2010. Un nucleo familiare di 3 persone con un'abitazione di proprietà di 100 mq in Italia ha pagato nel 2009 in media 233 euro l'anno per lo smaltimento dei rifiuti. La Campania con i suoi 364 euro l'anno è stata la regione più cara. In estrema sintesi la TARSU è un tributo di natura patrimoniale legato alla superficie dell'immobile, e non anche al numero di abitanti e quindi agli effettivi volumi di produzione dei rifiuti. La TIA, invece, per la sua parte variabile è determinata in base alla quantità di rifiuti prodotti. In sostanza incentiva comportamenti virtuosi per contenere della produzione dei rifiuti, nonché alla loro differenziazione.
La Campania è anche la regione nella quale nessun capoluogo ha ancora adottato la TIA (Tariffa Igiene Ambientale). Ma cosa avviene quando la raccolta dei rifiuti non è svolta con regolarità? Bisogna anche in questo caso sopportare costi tanto elevati? Il dlt 507‑1993 prevede all'art. 59 (commi 2 e 4) un meccanismo secondo cui, qualora il servizio di raccolta non venga svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o venga effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana per quel che concerne, tra l'altro, la frequenza della raccolta, il tributo sia dovuto nella misura del 40%. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
I Comuni ed in particolare i capoluogo hanno poi emanato regolamentazioni di dettaglio (regolamento TARSU) che per quel che concerne la procedura che il cittadino deve adottare contengono alcune differenze. Cominciamo innanzitutto dalla reperibilità della normativa di dettaglio sui siti internet.
Abbiamo provato a verificare il tipo di percorso che deve intraprendere sul sito istituzionale un cittadino con una media abilità e familiarità nell'uso di internet per acquisire le informazioni necessarie ad attivare una procedura tesa alla riduzione del tributo nel caso di specie. Registriamo che 4 Comuni su 5 rendono reperibile il regolamento sul sito e che si arriva alla notizia di interesse con 3 passaggi (tranne Avellino che ne prevede 2).
Manca però sia la modulistica, sia una qualsivoglia nota esplicativa della riduzione del tributo. Il presupposto della riduzione al 40% del tributo, secondo quanto previsto dal dlt 507‑1993, è dato da una grave violazione di quanto prescritto nel regolamento del servizio di nettezza urbana in relazione alla frequenza della raccolta. Il dlt 507‑1993 non chiede al cittadino di svolgere alcuna attività specifica tesa ad ottenere la riduzione sancendo semplicemente che al verificarsi della ipotesi della irregolare o mancata raccolta «il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2….». D'altra parte la mancata o irregolare raccolta è circostanza ben nota al soggetto che la gestisce.
Vediamo i Comuni come hanno ulteriormente dettagliato la disciplina. Le riflessioni che si possono fare in base ai dati emersi sono molteplici. Innanzitutto saltano agli occhi la farraginosità della procedura e la mancanza di supporti quali moduli on‑line e note esplicative.
In secondo luogo, emerge come la regolamentazione di livello comunale sia peggiorativa della possibilità del cittadino di conseguire almeno una riduzione del tributo in caso di mancata o irregolare raccolta dei rifiuti urbani. Il termine di 30 giorni (di Napoli e Salerno) lascia dubbiosi. Se la cosa accade d'estate difficilmente passeranno 30 giorni senza che intervenga l'esercito per la rimozione a causa dell'alto rischio di natura sanitaria.
Lasciano altrettanto perplessi i casi di ulteriore esclusione dalla riduzione del tributo indicati da Napoli e Caserta. Il dubbio è che in tal modo si finisca con il ribaltare sul cittadino il costo della saturazione delle discariche o delle situazioni emergenziali di livello sovracomunale. Gli elementi analizzati ci rimandano un quadro costruito senza tenere conto del punto di vista del cittadino, mancanza che rischia di compromettere la stessa funzionalità di un sistema rifiuti strutturalmente complesso, economicamente fondante e con un ruolo imprescindibile nel contribuire alla qualità della vita.






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