Il NUOVO CODICE amministrativo Limiti temporali all'azione risarcitoria Fa discutere una nuova disposizione che, di fatto, taglia e riduce enormemente il potenziale contenzioso con la Pubblica Amministrazione
Luigi D'Angiolella Avvocato
studiodangiolella@tin.it
Il 16 settembre 2010, dopo lunghissima gestazione, è entrato in vigore il
nuovo Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010), che regola forma e rito dei giudizi innanzi ai TT.AA.RR. e al Consiglio di Stato. Si attendeva da tempo la codificazione del processo amministrativo che, negli ultimi anni, a partire dal D.Lgs. 80 del 1998, passando per la Legge 205/2000 e sino alla recente "Direttiva ricorsi" (D.Lgs. 53/2010) ha subìto molti interventi, spesso non coordinati tra di loro. Sono molte le novità che hanno interessato avvocati, giudici e operatori del settore.
Il Codice opera un'apprezzabile sforzo di chiarimento e di disciplina del processo, risolvendo anche moltissime questioni che, pur determinate dalla prassi, hanno trovato solo ora una precisa normazione. Per i lettori di questa rubrica, operatori economici privati, è utile segnalare una disposizione che disciplina in maniera diversa l'azione risarcitoria del danno ingiusto nei confronti della Pubblica Amministrazione, tematica molto avvertita specie nell'ambito degli appalti e dei contratti pubblici, ma che trova naturale sbocco anche in molti altri settori della nostra economia che, come è noto, si interfaccia e si
raffronta spesso con l'ordinamento pubblico.
La novità, davvero incomprensibile, sta nel III° comma dell'art. 30 del Nuovo Codice, secondo cui tutte le azioni di risarcimento del danno per lesioni da interesse legittimo e di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva (come appunto nel caso delle procedure di appalti pubblici), siano esse dipendenti da annullamenti giurisdizionali o direttamente discendenti dall'atto amministrativo, vanno proposte entro 120 giorni, termine decadenziale. Si tratta di una norma che non trova spiegazione logica, né sistematica, trattandosi pur sempre di azione tipica di risarcimento danni, che in nessun altro caso prevede forme di decadenza in termini così stretti.
Essa, a nostro avviso, presenta forti connotati di incostituzionalità, perché non si spiega questa differenza di trattamento per chi è danneggiato dalla Pubblica Amministrazione, che deve agire, pena la decadenza, entro il termine strettissimo di 120 giorni e chi è danneggiato da altri soggetti, che ha l'ordinario termine di prescrizione di 5 anni. Si pensi che, nel termine di 120 giorni, a volte non si ha il tempo di predisporre una adeguata istruttoria, necessaria per questo tipo di cause.
E così, l'imprenditore, ad esempio, per contestare l'attribuzione di un appalto pubblico, non solo deve sottostare al termine decadenziale di 30 giorni per proporre ricorso, ma quando vince e ottiene una sentenza favorevole, deve agire entro un altro termine decadenziale per vedere concretizzato il suo giusto ristoro, quasi come un gioco di società dove sono disseminate trappole lungo il cammino dell'ignaro giocatore. La nuova disposizione, quindi, rappresenta una vera e propria mannaia, che taglia e riduce enormemente il potenziale contenzioso con la Pubblica Amministrazione. Questo, aggiunto ai cronici ritardi con cui la Pubblica Amministrazione paga i propri fornitori, finisce per ritorcersi nei confronti delle imprese, ed è un ulteriore esempio di come il contenimento della spesa pubblica possa portare a disposizioni legislative assai discutibili. Si auspica dunque un movimento di opinione che possa portare ad un ripensamento del Legislatore, perché in caso contrario potrà risolvere il problema solo l' intervento della Corte Costituzionale.
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