Un caso di DOPPIO licenziamento Nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve subito
Massimo Ambron Avvocato
massimo.ambron@libero.it
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi su una particolare situazione, venutasi a creare in
capo ad un alto dirigente di una azienda che opera nel settore della editoria che, per motivi di riorganizzazione del gruppo, ne sopprime la posizione e provvede a licenziare quel dirigente per giustificato motivo oggettivo. Durante il periodo di preavviso, verificati e contestati ulteriori fatti dallo stesso commessi di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, la Società comunica la conversione del precedente in altro licenziamento per giusta causa, con conseguenze ed effetti sulla indennità sostitutiva del preavviso, che non verrà più corrisposta. La S.C., con la recente sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010, seguendo orientamento già espresso in altri simili fattispecie, stabilisce che «il successivo nuovo licenziamento è privo di efficacia, inidoneo ad incidere su di un rapporto ormai esaurito» e respinge di conseguenza il ricorso proposto. Il fatto. Al direttore generale di un gruppo editoriale fu intimato il licenziamento nei seguenti termini: «nell'ambito della riorganizzazione del gruppo viene abolita la posizione di direttore generale e pertanto viene a cessare il suo incarico e revocati tutti i poteri». Dopo due mesi, allo stesso venne recapitata altra lettera in cui si precisava che il licenziamento per giustificato motivo veniva convertito in licenziamento per giusta causa per effetto di gravi fatti contestatigli. Il Giudice di primo grado, al quale il dirigente si era rivolto avendo interesse ad ottenere la cospicua indennità di preavviso non più corrispostale per effetto del secondo licenziamento, dichiarò la inefficacia del licenziamento per giusta causa, in quanto il rapporto
di lavoro si era già risolto con il primo.
La sentenza fu confermata anche dalla Corte di Appello. La S.C. con la sentenza qui in commento ha confermato le decisioni dei colleghi dei gradi precedenti, ritenendo le motivazioni congrue e ineccepibili. La S.C. ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Cassazione 21.5.2007 n. 11740; Cassazione del 5.10.2009 n. 21216, Cassazione del 16.6.2009 n. 13959 ) ed esaminato l'art. 2118 del c.c. «ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Al termine della disamina, la Corte ha ritenuto che il preavviso non ha efficacia reale (nè implica, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e delle connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria e, pertanto, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve subito, con il solo obbligo di corrispondere la indennità sostitutiva di preavviso. Eventuali fatti sopravvenuti non possono avere rilievo, essendo ormai il rapporto cessato. Nel caso in esame il successivo nuovo licenziamento è atto privo di efficacia, inidoneo ad incidere sul rapporto di lavoro ormai esaurito e la Società in questione ha dovuto corrispondere la cospicua indennità sostitutiva del preavviso, oltre alle spese poste a carico della stessa soccombente.
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