Il regolamento attuativo per la mediazione delle liti civili e commerciali
Approvate le nuove norme per gli organismi di mediazione e per i mediatori
Marco Marinaro Avvocato Cassazionista - Mediatore
Professore a contratto di Metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Salerno www.studiolegalemarinaro.it
Dopo otto mesi dall'approvazione del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e a quattro mesi dall'entrata in vigore della prevista obbligatorietà del tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie in molteplici materie del diritto civile e commerciale, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo reso di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico. L'attesa per l'emanazione delle nuove norme di cui al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 (in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010) si è prolungata ben oltre quanto inizialmente preannunciato al momento dell'approvazione del D.Lgs. 28/2010 a causa dei notevoli contrasti sorti circa le scelte attuative da compiere per rendere effettivamente operativa, ed in una nuova prospettiva, la "nuova" mediazione per la soluzione conciliativa in sede stragiudiziale delle liti civili e commerciali.
L'iter delle nuove norme è stato particolarmente complesso anche a causa del vivace dibattito sollevato dall'avvocatura su alcuni punti qualificanti della nuova normativa. Punti sui quali il Governo ha ritenuto di non poter convenire e che ha condotto nelle ultime settimane alla presentazione al Senato di un Disegno di Legge (n. 2329) a firma del sen. avvocato Domenico Benedetti Valentini (PdL) che di fatto contiene tutte le proposte da mesi formulate da larga parte dell'avvocatura volte a riscrivere il D.Lgs. 28/2010. Il dibattito è tuttora aperto, anche se il Governo non sembra intenzionato ad arretrare minimamente neanche sulla richiesta di un differimento (anche soltanto per alcune materie) della data di entrata in vigore della obbligatorietà in ampi settori del civile e del commerciale (condominio, locazione, affitto d'azienda, diritti reali, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità derivante da circolazione di veicoli e di natanti, etc.). A conferma di questa ferrea determinazione il 5 novembre 2011 è entrato il vigore il D.M. 180/2010 che dovrà consentire
nei prossimi mesi di portare a regime l'intero e complesso sistema costruito dal legislatore per la mediazione finalizzata alla conciliazione. Invero le nuove norme attuative assumono un rilievo decisivo in quanto in buona parte sono quelle che consentiranno o meno al nuovo sistema di operare secondo i princìpi indicati nella legge delega (art. 60, L. 69/2009) e nel D.Lgs. 28/2010.
Pertanto, risulta particolarmente utile individuare schematicamente i punti chiave del nuovo regolamento ministeriale e, in particolare, quelli che disegnano gli organismi di mediazione e i mediatori e che fissano le tariffe del servizio. Gli organismi di mediazione - Il legislatore ha ritenuto di dover costruire un sistema di mediazione stragiudiziale delle controversie seguendo lo schema della mediazione amministrata. Si è affidato cioè ad organismi pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che ne esercita l'attività di vigilanza per l'amministrazione del servizio di mediazione. Ciò significa che l'attività del mediatore potrà svolgersi secondo i canoni del D.Lgs. 28/2010 soltanto presso gli organismi abilitati e secondo le regole dettate dal regolamento di ciascun organismo preventivamente abilitato in sede ministeriale. Gli organismi devono assicurare professionalità ed efficienza e per poter ottenere l'iscrizione nel registro ministeriale e a tale scopo dovranno dimostrare di possedere:
- la capacità finanziaria e organizzativa, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti;
- la trasparenza amministrativa e contabile;
- le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al decreto;
- un numero di mediatori, non inferiore a cinque, che abbiano i requisiti abilitanti.
I mediatori
- Nella nuova disciplina vi sono alcune importanti innovazioni rispetto a quella previgente circa i requisiti professionali per coloro i quali potranno svolgere professionalmente l'attività di mediatori. Infatti, scompare la figura dei cosiddetti mediatori di diritto, cioè di coloro i quali potevano richiedere l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori (ora, mediatori) in base ad una loro particolare qualifica professionale (e segnatamente, professori universitari in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali da oltre 15 anni nelle medesime materie, magistrati in quiescenza). In base alla nuova disciplina si potrà accedere all'attività di mediatore soltanto attraverso una formazione specifica (determinata nella durata di almeno 50 ore - mentre in precedenza il corso aveva la durata minima di 40 ore - ed un aggiornamento con cadenza biennale di almeno 18 ore). E potranno formarsi quali mediatori coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, dell'iscrizione a un ordine o collegio professionale. Si apre dunque ad altre categorie professionali diverse da quelle originariamente indicate (giuridiche ed economiche) consentendo quindi l'accesso anche a ingegneri, architetti, geometri, ma anche ad agronomi, medici, etc.. La scelta del mediatore
- La designazione del mediatore per i procedimenti di mediazione è affidata al responsabile dell'organismo. Tuttavia, di particolare importanza è la norma introdotta dal regolamento attuativo la quale chiarisce che le parti possono indicare congiuntamente il mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo. Questa possibilità offerta ai contendenti assume un notevole rilievo in quanto consente ai contendenti stessi di avviare il procedimento affidandosi ad un mediatore che ritengono entrambi particolarmente autorevole e competente. La valutazione del servizio di mediazione
- L'impianto normativo costruito dal legislatore pone al centro del sistema la qualità del servizio di mediazione. Professionalità, serietà ed efficienza degli organismi e dei mediatori dovranno assicurare agli utenti un servizio di elevato livello qualitativo. L'attività svolta dagli organismi sarà costantemente monitorata dal Ministero della Giustizia che ha stabilito che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento dovrà essere consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda dovrà essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, dovrà essere trasmessa per via telematica al responsabile del registro.
In tal modo, tutti coloro i quali saranno parte dei procedimenti di mediazione potranno esprimere secondo i criteri della customer satisfaction le valutazioni sulla mediazione e sul servizio offerto dall'organismo presso il quale hanno partecipato al procedimento. Le tariffe del servizio di mediazione - L'indennità (così è definito il costo della mediazione posto a carico di ciascuna delle parti) comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto in base al valore della lite dichiarata al momento della presentazione dell'istanza. Sono stati poi codificati una serie di parametri in base ai quali le spese di mediazione possono subire riduzioni o incrementi (ad esempio, l'importo deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; mentre deve essere ridotto di un terzo nelle materie nelle quali il tentativo di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità ex lege). Si deve rilevare infine che mentre gli organismi costituiti dagli enti di diritto pubblico interno saranno vincolati alle tariffe di cui alla tabella A, gli altri organismi potranno fissarli autonomamente sottoponendoli all'approvazione ministeriale unitamente al regolamento di procedura. Tra dubbi, speranze e possibili miglioramenti, la nuova normativa è ormai vigente e pronta anche all'impatto con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà. Agli operatori il compito di applicare correttamente princìpi e norme e per le imprese una nuova opportunità da valorizzare strategicamente in una rinnovata e più ampia prospettiva di conflict management. |